Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23032/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimata-
avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE CASERTA n. 702/2022 depositata il 12/4/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva ‘opposizione’ avverso a una fattura del 25 settembre 2020 n. 4602 del Ruolo Idrico 2016-2017, notificatale dal Comune di San Nicola La Strada, che si costituiva resistendo.
Il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza del 12 aprile 2022, accoglieva annullando la fattura e condannando il Comune a rifondere le spese.
Il Comune ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, rubricato ‘violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto’ e illustrato anche con memoria. L’intimata non si è difesa.
Considerato che:
Il Giudice di Pace ha qualificato la causa ‘un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.’. Ciò è assorbente di ogni altro profilo, dal momento che sussiste conseguentemente l’appellabilità della pronuncia, ex articolo 616 c.p.c. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto l’intimata non si è difesa.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2024