Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33689 Anno 2024
c.p.c.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere – Rel.
CC. 16/12/2024
COGNOME
R.G.N. 19027/2020
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso N. 19027/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, INDIRIZZO domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 21947/2019 del Tribunale di Roma, depositata in data
13.11.2019;
N. 19027/20 R.G.
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 16.12.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne innanzi il Giudice di pace di Roma la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di € 176,75, a titolo di ripetizione dell’imposta di registro assolta su un’ordinanza di assegnazione, resa a definizione di una procedura di espropriazione presso terzi promossa in danno della predetta società, quale debitrice esecutata, e nei confronti di un terzo pignorato, nonché di € 30,00 per rimborso del contributo unificato ed € 8,00 quale rimborso spese forfetariamente anticipate. Il Giudice di pace rigettò la domanda per difetto di legittimazione passiva della società convenuta, ritenendo che tenuto al rimborso di quanto richiesto fosse il terzo pignorato. Con sentenza del 13.11.2019 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME siccome diretto avverso una sentenza pronunciata secondo equità (a mente dell’art. 113, comma 2, c.p.c.) in difetto di alcuna violazione rilevante ex art. 339, comma 3, c.p.c. Ricorre per cassazione NOME COGNOME affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 339, comma 3, 553 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ad avviso del ricorrente, la statuizione del giudice di prime cure -secondo cui
era insussistente la legittimazione passiva della società convenuta, in quanto l’ordinanza di assegnazione consentiva al creditore di richiedere il pagamento dell’imposta di registro e le altre spese al terzo pignorato -era inficiata da violazione di norme processuali, ed in particolar modo quelle aventi ad oggetto la disciplina della condanna alle spese e dell’ordinanza di assegnazione. E proprio l’inosservanza di siffatte norme sul procedimento avev a costituito motivo di appello il quale, pertanto, rient rando nell’àmbito di applicazione dell’art. 339 c.p.c., era stato erroneamente dichiarato inammissibile.
2.1 -Il ricorso è infondato.
Affrontando una controversia per molti versi similare a quella che occupa e su iniziativa del medesimo ricorrente COGNOME, la recente Cass. n. 31833/2022 ha condivisibilmente affermato che ‘ le disposizioni dettate dagli artt. 91, 95 e 553 cod. proc. civ., pur avendo natura di norme processuali (relative al processo esecutivo), non rientrano nel complesso delle norme che, ai sensi degli artt. 311 e seguenti del codice di rito, disciplinano lo svolgimento del processo di cognizione dinanzi al Giudice di pace; né, comunque, una funzione del genere hanno in concreto assolto, neanche in via di mera interposizione, in quanto sono state prese in considerazione dal giudice di pace allo scopo di individuare il soggetto obbligato al rimborso delle somme richiesto dall’attore, cioè a dire, in altre parole, come regole del rapporto sostanziale dedotto in lite: e il loro apprezzamento -corretto o meno che sia, qui non rileva – ha giustificato il rigetto de ll’azione di ripetizione delle somme intentata contro per difetto di legittimazione passiva. La (asserita) inosservanza di siffatte disposizioni non era, dunque, qualificabile come violazione di «norme sul
N. 19027/20 R.G.
procedimento», ai sensi e per gli effetti dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., e non poteva essere ammissibilmente dedotta con i motivi di appello ‘.
Il ricorso non offre nessuna ragione per diversamente opinare, sicché la Corte intende dare continuità al citato precedente (ribadito, in termini, da Cass. n. 10187/2023).
3.1 -In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 1.017,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno