Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5397 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 2357 – 2024 R.G. proposto da:
Avvocato NOME COGNOME -c.f. CODICE_FISCALE -che si rappresenta e difende ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. ; elettivamente domiciliato -con indicazione dell’indirizzo p.e.c. – in Messina, alla INDIRIZZO presso il proprio studio.
RICORRENTE
contro
M INISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE -c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO domicilia per legge.
COSTITUITO
avverso la sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 del Tribunale di Messina,
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 20/22.4.2020 l’avvocato NOME COGNOME citava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Messina (cfr. ricorso, pagg. 1 – 2) .
Premetteva che, nell’ambito dell’espropriazione presso terzi da egli attore promossa nei confronti del Ministero dell ‘E conomia e delle Finanze, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina, con ordinanza del 30.7.2007, aveva disposto l ‘ assegnazione in suo favore delle somme pignorate per l ‘ ammontare del credito – euro 1.198,80 -vantato.
Premetteva che con la medesima ordinanza erano state liquidate a carico del Ministero le spese di esecuzione, determinate nella misura di euro 381,80, di cui euro 31,80 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario.
Premetteva che la suindicata ordinanza del G.E. era stata assoggetta -in virtù di avviso di liquidazione del 16.4.2010 – al pagamento, nella misura di euro 176,88, della tassa di registrazione, tassa al cui versamento aveva provveduto in data 26.4.2010.
Indi esponeva che l ‘ applicazione nella specie della regola generale di cui all ‘ art. 95 cod. proc. civ. avrebbe dovuto comportare che il debitore esecutato fosse tenuto al pagamento anche della tassa di registrazione dell ‘ ordinanza di assegnazione del 30.7.2007 del G.E. del Tribunale di Messina.
Chiedeva pertanto condannarsi il Ministero dell ‘E conomia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 176,88, oltre interessi legali dal 26.4.2010 al soddisfo.
Il Ministero dell ‘E conomia e delle Finanze non si costituiva.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 989/2021 rigettava la domanda.
Proponeva appello l’avvocato NOME COGNOME
Il Ministero dell ‘E conomia e delle Finanze del pari non si costituiva.
Con sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 il Tribunale di Messina dichiarava inammissibile il gravame.
Premetteva il tribunale che l’appellata sentenza era stata, in considerazione del valore controverso, senz’altro pronunciata secondo equità.
Indi evidenziava che l’appellante si era limitato a denunciare delle mere violazioni di legge, non riconducibili ad alcuna delle prefigurazioni del 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ., viepiù che sarebbe stato onere dell’appellante indicare, specificamente, il principio informatore della materia disatteso nella specie (cfr. sentenza d’appello , pag. 2) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato NOME COGNOME ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l ‘unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione del combinato disposto degli artt. 113, 2° co., e 339, 3° co., cod. proc. civ. ; l’omessa ed apparente motivazione in violazione de gli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce ha errato il Tribunale di Messina a ritenere che le doglianze addotte con l’esperito appello non fossero ascrivibili ad alcuna delle prefigurazioni di cui al 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pagg. 9 -10) .
Deduce che con il gravame aveva lamentato la violazione dell’art. 95 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 10) ; che dunque, pur ad ammettere che avesse, con l’atto d’appello , omesso la specifica indicazione del principio regolatore della materia violato dal primo giudice, aveva in ogni caso con il medesimo atto denunciato la violazione di una norma procedimentale, appunto dell’art. 95 cod. proc. civ., e che al riguardo l’impugnato dictum nulla ha osservato (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce al contempo che ‘il gravame si fondava comunque su ragioni a tutti gli effetti assimilabili ai principi regolatori della materia processuale (in particolare quelli disciplinanti il regolamento delle spese del processo di espropriazione forzata)’ (così ricorso, pag. 12) , siccome il diritto alla ripetizione nei confronti del debitore esecutato dell’importo versato a titolo di imposta di registro dell’ordinanza di assegnazione conclusiva dell’espropriazione forzata presso terzi ‘ costituisce sicuramente un principio regolatore della materia esecutiva’ (così ricorso, pag. 13) .
Il motivo di ricorso è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di accoglimento.
Va debitamente premesso che il ricorrente ha denunciato un ‘ error in procedendo ‘ e che, in materia di vizi ‘ in procedendo ‘ , non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l ‘ esame diretto degli atti, indipendentemente dall ‘ esistenza o dalla sufficienza e logicità dell ‘ eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944; Cass. 10.11.2015, n. 22952) .
Invano, dunque, il ricorrente prospetta che l’illogicità della motivazione, sub specie di motivazione ‘apparente’, dell’impugnato dictum emerge nella fattispecie con tutta evidenza (cfr. ricorso, pagg. 14 – 15) .
C on l’atto di appello il r i corrente aveva denunciato la ‘violazione delle norme sulla regolazione delle spese del procedimento esecutivo, e quindi di un principio regolatore del processo ‘ (cfr. ricorso, pag. 8, ove è riportato stralcio dell’atto di appello) .
Su tale scorta innegabilmente l’addotta violazione dell’art. 95 cod. proc. civ. valeva e vale di per sé ad integrare l a prefigurazione ‘ violazione delle norme sul procedimento’ di cui al 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ.
E dunque a rendere ammissibile l’esperito gravame.
E tanto indipendentemente dall ‘ulteriore prefigurazione ‘ violazione dei principi regolatori della materia ‘ di cui al medesimo 3° co. dell’art. 339 cit. ovvero indipendentemente dalla circostanza per cui la addotta violazione dell’art. 95 cod. proc. civ. valesse , eventualmente ed al contempo, ad integrare la ‘violazione dei principi regolatori della materia’.
In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 del Tribunale di Messina va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione al medesimo motivo la sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 del Tribunale di Messina e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte