Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5397 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 2357 – 2024 R.G. proposto da:
Avvocato NOME -c.f. CODICE_FISCALE -che si rappresenta e difende ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 cod. proc. civ. ; elettivamente domiciliato -con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo p.e.c. – in Messina, alla INDIRIZZO, presso il proprio studio.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 80415740580 -in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
COSTITUITO
avverso la sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 del Tribunale di Messina,
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 20/22.4.2020 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME citava il RAGIONE_SOCIALE a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Messina (cfr. ricorso, pagg. 1 – 2) .
Premetteva che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione presso terzi da egli attore promossa nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del Tribunale di Messina, con ordinanza del 30.7.2007, aveva disposto l ‘ assegnazione in suo favore RAGIONE_SOCIALEe somme pignorate per l ‘ ammontare del credito – euro 1.198,80 -vantato.
Premetteva che con la medesima ordinanza erano state liquidate a carico del RAGIONE_SOCIALE le spese di esecuzione, determinate nella misura di euro 381,80, di cui euro 31,80 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario.
Premetteva che la suindicata ordinanza del G.E. era stata assoggetta -in virtù di avviso di liquidazione del 16.4.2010 – al pagamento, nella misura di euro 176,88, RAGIONE_SOCIALEa tassa di registrazione, tassa al cui versamento aveva provveduto in data 26.4.2010.
Indi esponeva che l ‘ applicazione nella specie RAGIONE_SOCIALEa regola generale di cui all ‘ art. 95 cod. proc. civ. avrebbe dovuto comportare che il debitore esecutato fosse tenuto al pagamento anche RAGIONE_SOCIALEa tassa di registrazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza di assegnazione del 30.7.2007 del G.E. del Tribunale di Messina.
Chiedeva pertanto condannarsi il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 176,88, oltre interessi legali dal 26.4.2010 al soddisfo.
Il RAGIONE_SOCIALE non si costituiva.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 989/2021 rigettava la domanda.
Proponeva appello l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Il RAGIONE_SOCIALE del pari non si costituiva.
Con sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 il Tribunale di Messina dichiarava inammissibile il gravame.
Premetteva il tribunale che l’appellata sentenza era stata, in considerazione del valore controverso, senz’altro pronunciata secondo equità.
Indi evidenziava che l’appellante si era limitato a denunciare RAGIONE_SOCIALEe mere violazioni di legge, non riconducibili ad alcuna RAGIONE_SOCIALEe prefigurazioni del 3° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 339 cod. proc. civ., viepiù che sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALE‘appellante indicare, specificamente, il principio informatore RAGIONE_SOCIALEa materia disatteso nella specie (cfr. sentenza d’appello , pag. 2) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito tardivamente ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l ‘unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione del combinato disposto degli artt. 113, 2° co., e 339, 3° co., cod. proc. civ. ; l’omessa ed apparente motivazione in violazione de gli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce ha errato il Tribunale di Messina a ritenere che le doglianze addotte con l’esperito appello non fossero ascrivibili ad alcuna RAGIONE_SOCIALEe prefigurazioni di cui al 3° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 339 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pagg. 9 -10) .
Deduce che con il gravame aveva lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 95 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 10) ; che dunque, pur ad ammettere che avesse, con l’atto d’appello , omesso la specifica indicazione del principio regolatore RAGIONE_SOCIALEa materia violato dal primo giudice, aveva in ogni caso con il medesimo atto denunciato la violazione di una norma procedimentale, appunto RAGIONE_SOCIALE‘art. 95 cod. proc. civ., e che al riguardo l’impugnato dictum nulla ha osservato (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce al contempo che ‘il gravame si fondava comunque su ragioni a tutti gli effetti assimilabili ai principi regolatori RAGIONE_SOCIALEa materia processuale (in particolare quelli disciplinanti il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del processo di espropriazione forzata)’ (così ricorso, pag. 12) , siccome il diritto alla ripetizione nei confronti del debitore esecutato RAGIONE_SOCIALE‘importo versato a titolo di imposta di registro RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione conclusiva RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione forzata presso terzi ‘ costituisce sicuramente un principio regolatore RAGIONE_SOCIALEa materia esecutiva’ (così ricorso, pag. 13) .
Il motivo di ricorso è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di accoglimento.
Va debitamente premesso che il ricorrente ha denunciato un ‘ error in procedendo ‘ e che, in materia di vizi ‘ in procedendo ‘ , non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l ‘ esame diretto degli atti, indipendentemente dall ‘ esistenza o dalla sufficienza e logicità RAGIONE_SOCIALE ‘ eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944; Cass. 10.11.2015, n. 22952) .
Invano, dunque, il ricorrente prospetta che l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sub specie di motivazione ‘apparente’, RAGIONE_SOCIALE‘impugnato dictum emerge nella fattispecie con tutta evidenza (cfr. ricorso, pagg. 14 – 15) .
C on l’atto di appello il r i corrente aveva denunciato la ‘violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento esecutivo, e quindi di un principio regolatore del processo ‘ (cfr. ricorso, pag. 8, ove è riportato stralcio RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello) .
Su tale scorta innegabilmente l’addotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 95 cod. proc. civ. valeva e vale di per sé ad integrare l a prefigurazione ‘ violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sul procedimento’ di cui al 3° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 339 cod. proc. civ.
E dunque a rendere ammissibile l’esperito gravame.
E tanto indipendentemente dall ‘ulteriore prefigurazione ‘ violazione dei principi regolatori RAGIONE_SOCIALEa materia ‘ di cui al medesimo 3° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 339 cit. ovvero indipendentemente dalla circostanza per cui la addotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 95 cod. proc. civ. valesse , eventualmente ed al contempo, ad integrare la ‘violazione dei principi regolatori RAGIONE_SOCIALEa materia’.
In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 del Tribunale di Messina va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione al medesimo motivo la sentenza n. 1190 del 10/13.6.2023 del Tribunale di Messina e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte