Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28412 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25469/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale d ello Stato, elettivamente domiciliate in Roma nei suoi uffici in INDIRIZZO
contro
ricorrenti avverso la sentenza n. 2403/2023 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE depositata il 25-5-2023,
OGGETTO: appello ex art. 702-quater c.p.c. previgente
R.NUMERO_DOCUMENTO. 25469/2023
C.C. 16-10-2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1610-2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 2403/2023 depositata il 25-5-2023 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza n. 13186/2022 rep. emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ex art. 702-ter cod. proc. civ. applicato ratione temporis , nella causa promossa dalla società nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; con tale ordinanza erano state rigettate le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in forza del contratto di data 1-10-2013 avente a oggetto servizio di noleggio.
La sentenza ha considerato che RAGIONE_SOCIALE aveva proposto l’appello con ricorso depositato il 23 -11-2022 e notificato il 23-1-2023, a fronte di ordinanza comunicata in data 24-10-2022, come risultava dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado; ha dichiarato che ai sensi dell’art. 702 -quater cod. proc. civ. allora vigente l’ordinanza era appellabile nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, che l’appello doveva essere proposto con atto di citazione secondo il principio enunciato da Cass. Sez. U 2907/2014, che non era possibile la salvezza RAGIONE_SOCIALE effetti dell’impugnazione mediante lo strumento del mutamento del rito ex art. 4 co.5 d.lgs. 150/2011 e che ai fini della tempestività dell’appello doveva farsi riferimento solo alla data di notificazione del ricorso, per cui l’impugnazione era stata tardiva.
2.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 16-10-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo rubricato ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 342, 359 e 702quater c.p.c. (all’epoca vigente) in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.’ la ricorrente sostiene che erroneamente il suo appello è stato dichiarato inammissibile; ciò perché nel giudizio sommario di cognizione non solo in primo grado, ma anche in appello la causa deve essere introdotta con ricorso e nella fattispecie il ricorso in appello è stato depositato in cancelleria entro il termine fissato dall’art. 702 -quater cod. proc. civ. all’epoca vigente e di seguito tempestivamente notificato. Aggiunge che comunque, ove si fosse ritenuta una situazione di incertezza sullo strumento impugnatorio, il giudice avrebbe dovuto garantire il diritto all’azione ex art. 24 Cost. e al giusto processo ex art. 111 Cost., facendo applicazione del principio posto da Cass. Sez. U 8491/2011, secondo cui l’adozione della forma del ricorso non escludeva l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale.
2.Il ricorso è infondato.
D eve darsi continuità al principio secondo il quale l’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all’art. 702 -ter cod. proc. civ. previgente può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., non essendo prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l’adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito
ordinario; non è neppure possibile, in caso di appello introdotto con ricorso, la salvezza RAGIONE_SOCIALE effetti dell’impugnazione mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall’art. 4 co. 5 d.lgs. 150/2011, non essendo possibile un mutamento del rito in appello (Cass. Sez. 3 5-3- 2020 n. 6318 Rv. 657291-01, Cass. Sez. 2 30-92019 n. 24379 Rv. 655255-01, Cass. Sez. 1 10-4-2018 n. 8757 Rv. 648884-01; nello stesso senso, non massimate, Cass. Sez. 6-1 13-122021 n. 39665, Cass. Sez. 1 11-6-2021 n. 16566). Come già si legge in Cass. 8757/2018 e in Cass. 6318/2020, alle quali si rinvia anche per i riferimenti alle pronunce nello stesso senso precedenti a quelle citate, per il giudizio di appello non è previsto dalla legge un rito sommario alternativo al rito ordinario, ma esiste soltanto un rito, quello ordinario, integrato dalle disposizioni di cui agli artt. 702-quater e 348-bis cod. proc. civ. all’epoca vigenti .
Sono privi di pregio i richiami fatti dal ricorrente ai principi costituzionali e al principio del raggiungimento dello scopo, in quanto la scelta di proporre l’appello con ricorso e non con atto di citazione è imputabile esclusivamente a errore della parte. Non adduce argomento a favore del ricorrente neppure il suo richiamo a Cass. Sez. U 14-42011 n. 8491 che, come successivamente evidenziato da Cass. Sez. U 10-2-2014 n. 2907 Rv. 629584-01, pone principi relativi alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio, non suscettibile di applicazione al di fuori di quello specifico ambito.
Deve essere data continuità ai precedenti già sopra richiamati che, nel solco di Cass. Sez. U 23-9-2013 n. 21675 Rv. 627418-01, Cass. Sez. U 8-10-2013 n. 22848 Rv. 627462-01, Cass. Sez. U 2907/2014 già richiamata, Cass. Sez. U 8-11-2018 n. 28575 (v. par. 2.5), hanno statuito che, in caso di errore dell’appellante nella scelta della forma dell’atto introduttivo del gravame, la decadenza dall’impugnazione è evitata , in forza del principio di conversione ai sensi dell’art. 156 cod.
proc. civ., se, entro il termine per impugnare, si procede non solo al deposito, ma anche alla notificazione del ricorso. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha già accertato che la notificazione del ricorso è avvenuto allorché era già decorso il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza posto dall’art. 702 -quater cod. proc. civ. allora vigente; quindi, non ricorrono i presupposti per escl udere la decadenza dall’impugnazione neppure sotto questo profilo.
3.Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione