Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32691 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26409/2022 R.G. proposto da : NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4789/2022, pubblicata l’ 11/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
NOME COGNOME ricorre, denunciando ‘violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, n. 3, comma 1, in riferimento all’art. 702 quater ed all’art. 327 c.p.c.’, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Roma, accertato che esso ricorrente aveva proposto appello con ricorso depositato il 29 ottobre 2016 e notificato il 14 gennaio 2017 contro un’ordinanza del Tribunale di Roma ex art. 702 ter c.p.c. comunicatagli il 30 settembre 2016, ha dichiarato l’appello inammissibile perché proposto tardivamente rispetto al termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione, stabilito dall’art. 702 quater c.p.c.
Imperi NOME resiste con controricorso;
la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in riferimento alla proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso;
considerato che:
il ricorso è infondato. Come questa Corte ha precisato (v. ordinanza n. 6318 del 5/03/2020), ‘L’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all’art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l’adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell’impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011’ (in senso conforme v., già, Cass. ordinanza n. 8757 del 10/04/2018).
La statuizione della Corte di Appello per cui, ai fini del computo del termine di trenta giorni per la tempestività del gravame, ove l’atto di appello sia introdotto con ricorso, rileva la data della notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata, non quella del suo deposito, è conseguente al fatto che l’appello deve essere proposto con citazione.
La sentenza impugnata si sottrae alla censura.
Il ricorrente deduce, inoltre, che la comunicazione della ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado non sarebbe avvenuta. Per questo profilo il motivo di ricorso per cassazione, che adombra un errore revocatorio (art. 395 c.p.c.), è inammissibile a fronte dell’accertamento positivo da parte della Corte di Appello del fatto che la comunicazione è, invece, stata eseguita (in data 30 settembre 2016);
in conclusione, il ricorso va rigettato;
al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo;
siccome la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza del ricorso e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.;
sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 2.500,00 in favore del
contro
ricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 1 .500,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda