Appello non manifestamente fondato? Niente sospensione della sentenza
Con la recente Riforma Cartabia, le condizioni per ottenere la sospensione di una sentenza di primo grado sono diventate più stringenti. Un’ordinanza della Corte d’Appello di Firenze chiarisce che, se l’appello non appare manifestamente fondato e non si prova un danno grave, la sentenza resta esecutiva. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Sospensiva in Appello
Una parte, soccombente in primo grado, proponeva appello e chiedeva alla Corte di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza. Inizialmente, il Presidente della Corte aveva concesso una sospensione provvisoria con un decreto inaudita altera parte (cioè, senza sentire le altre parti), motivata da una questione tecnica legata alla notifica degli atti esecutivi.
Tuttavia, la decisione finale spettava al Collegio, che si è riunito per valutare nel merito la richiesta di sospensione alla luce delle nuove disposizioni normative.
I Criteri della Riforma Cartabia per la Sospensione
L’articolo 283 del Codice di Procedura Civile, modificato dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), stabilisce che il giudice d’appello può accogliere l’istanza di sospensione se ricorrono due condizioni alternative:
1. L’impugnazione appare manifestamente fondata.
2. Dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile.
Il legislatore ha voluto rafforzare l’esecutività delle sentenze di primo grado, limitando la sospensione ai soli casi in cui l’esito dell’appello appaia quasi scontato o le conseguenze dell’esecuzione siano davvero drammatiche per il debitore.
La Valutazione dell’Appello non manifestamente fondato
Nel caso specifico, la Corte d’Appello ha ritenuto che non ricorresse la prima condizione. Un appello può definirsi manifestamente fondato solo quando la sentenza impugnata presenta errori ictu oculi, cioè evidenti a una prima e sommaria lettura, e la soluzione adottata dal primo giudice non appare sostenibile.
Dopo aver esaminato i motivi di appello, i giudici hanno concluso che, salvo ulteriore approfondimento nella fase di merito, non emergevano tali palesi errori. La fondatezza dell’impugnazione richiedeva una valutazione più complessa, non compatibile con la superficialità tipica della fase cautelare di sospensiva.
L’Onere di Provare il Danno Grave e Irreparabile
Anche il secondo presupposto, quello del pregiudizio grave e irreparabile, non è stato ritenuto sussistente. La Corte ha sottolineato che la parte appellante non aveva fornito alcuna prova concreta né della difficoltà di recuperare le somme eventualmente pagate in caso di vittoria in appello, né del grave danno che tale pagamento avrebbe comportato. La semplice condanna al pagamento di una somma di denaro non costituisce, di per sé, un pregiudizio irreparabile.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato il rigetto dell’istanza evidenziando la mancanza di una manifesta evidenza della fondatezza dei motivi di appello. La delibazione, pur essendo sommaria, non ha permesso di riscontrare quegli errori palesi che avrebbero giustificato la sospensione immediata della sentenza. Inoltre, è stato decisivo il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’appellante riguardo al danno. Senza prove concrete a sostegno, le mere affermazioni di un potenziale pregiudizio non sono sufficienti a paralizzare l’esecutività di una pronuncia giudiziaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso: ottenere la sospensione di una sentenza in appello è diventato più difficile. Non basta più allegare un generico rischio di danno, ma è necessario dimostrare con prove concrete un pregiudizio grave e irreparabile oppure convincere il giudice, fin da subito, che l’appello ha probabilità di successo talmente elevate da apparire manifestamente fondato. Per le parti, ciò significa preparare l’istanza di sospensiva con estrema cura, allegando documenti e argomentazioni in grado di superare la severa valutazione richiesta dalla legge.
Quando può essere sospesa l’efficacia di una sentenza di primo grado?
Secondo l’art. 283 c.p.c., aggiornato dalla Riforma Cartabia, la sospensione può essere concessa se l’impugnazione appare ‘manifestamente fondata’ oppure se dall’esecuzione può derivare un ‘pregiudizio grave e irreparabile’.
Cosa si intende per impugnazione ‘manifestamente fondata’?
Significa che la sentenza di primo grado è affetta da errori giuridici talmente evidenti (definibili ictu oculi, ‘a colpo d’occhio’) che, già da un esame sommario, l’appello appare con ogni probabilità destinato ad essere accolto.
Perché in questo caso la Corte d’Appello ha negato la sospensione?
La Corte ha negato la sospensione perché, da una prima analisi, non ha riscontrato errori manifesti nella sentenza impugnata e, allo stesso tempo, la parte appellante non ha fornito alcuna prova né del grave pregiudizio che avrebbe subito dal pagamento, né della difficoltà di recuperare la somma in caso di vittoria dell’appello.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00000307-1 2025 DEL 30 04 2025 PUBBLICATA IL 02 05 2025
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
IV SEZIONE
La Corte d’Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente rel.
dott.ssa NOME COGNOME
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l’applicativo RAGIONE_SOCIALE a partire dalle ore 9 s.s.; ha emesso nella causa n. 307 – 1/2025 r.g. pendente tra
Contro
,
,
e
la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti;
visto il decreto presidenziale con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all’invito formulato con precedente decreto;
visto il decreto presidenziale emesso inaudita altera parte in data 26.2.2025 con il quale è stata disposta la sospensione della sentenza in quanto gli appellati avevano rinunciato al precetto già notificato e non potevano notificarne un altr prima del 13.5.2025.
visto l’art. 283 c.p.c., che all’esito delle recenti modifiche introdotte dal D.L.vo 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) consente al giudice d’appello di accogliere l’istanza di sospensiva ‘ se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti ‘;
rilevato che, in applicazione del vigente testo dell’art. 283 c.p.c., intanto può essere sospesa l’efficacia esecutiva di una sentenza di primo grado, anche in mancanza di un comprovato pregiudizio grave e irreparabile, in quanto l’impugnazione, sulla base della delibazione sommaria che caratterizza questa fase, appaia manifestamente fondata, ovvero la sentenza sia affetta da errori ictu oculi immediatamente evidenti, e la soluzione adottata dal primo giudice non appaia a prima vista confermabile neppure attraverso una diversa motivazione, sulla base delle difese riproposte da parte appellata;
ritenuto che, nel caso in esame, salvo ulteriore approfondimento, non ricorra tale manifesta evidenza, con riferimento ai profili di doglianza rilevati con l’atto di appello e che l’appellante non ha fornito alcuna prova della as serita difficoltà di recupero delle somme eventualmente versate agli appellati né del grave ed irreparabile pregiudizio che potrebbe derivare da detto pagamento.
P.Q.M.
Visto l’art. 351 comma 3 cpc, rigetta l’istanza d’inibitoria, revocando il decreto presidenziale del 26.2.2025 Si comunichi
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30.4.2025
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME