Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3906 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n° 8781 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano -Sulmona -L’Aquila
(P.I. E COD. FISC. NUMERO_DOCUMENTO), già Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Avezzano -Sulmona, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , Direttore Generale Dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL ovvero al numero di fax NUMERO_TELEFONO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO (Telefax: NUMERO_TELEFONO, come da procura stesa in calce al ricorso rilasciata giusta Deliberazione del medesimo D.G. n. 1899 del 2 novembre 2020.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), sedente in Avezzano (AQ), alla INDIRIZZO in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore ,
Dott.ssa NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali ai numeri di telefax NUMERO_TELEFONO e NUMERO_TELEFONO e/o agli indirizzi di posta certificata EMAIL e avvEMAIL, in virtù di procura unita al controricorso.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n° 1211 depositata il 15 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base del contratto del 3 novembre 2010, otteneva un decreto ingiuntivo per euro 613.611,21 ‘ oltre interessi ‘ contro la Asl n° 1 Avezzano Sulmona -L’Aquila per il saldo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nell’anno 2010, ma se lo vedeva opporre dall’intimata, la quale eccepiva che dal credito dovesse essere detratto, oltre al ticket già incassato dalla struttura, anche euro 326.984,40 per prestazioni non remunerabili per le ragioni già indicate nel verbale del Nucleo operativo di controllo (NOC) non contestato da controparte. L’Asl concludeva, comunque, per la revoca integrale del decreto
monitorio.
2 .-Il tribunale dell’Aquila revocava il decreto (ritenendo non dovuti gli interessi come ingiunti) e condannava l’Asl a pagare la somma capitale intimata di euro 613.611,21 oltre agli interessi ex d.lgs. n° 231/2002.
La sentenza veniva impugnata dall’Asl davanti alla Corte d’appello della stessa città, che tuttavia respingeva integralmente il gravame.
3 .- Per quello che nella presente sede ancora rileva, osservava il secondo giudice che nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo l’intimata aveva contestato la sola somma di euro 326.984,40 (non dovuta a causa della non remunerabilità delle prestazioni, in ragione delle contestazioni del NOC), con la conseguenza che il residuo di euro 286.626,81 (613.611,21 -326.984,40) era incontroverso e, pertanto, dovuto, essendo nuove e tardive e, pertanto, inammissibili le eccezioni sollevate dall’Asl con atti successivi all’opposizione.
Delimitato l’oggetto del contendere al solo importo di euro 326.984,40, la Corte osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Casa di cura, le clausole contrattuali permettevano all’Asl di svolgere i controlli sulla regolarità delle prestazioni anche oltre il termine convenzionale di centoventi giorni (come effettivamente avvenuto nella fattispecie), ma l’unica conseguenza di tale tardività era quella di rendere immediatamente esigibile il credito della Struttura per le prestazioni.
Per contro, era sempre salva la possibilità per l’Asl di azionare successivamente, mediante recupero o compensazione su pagamenti futuri, i controcrediti restitutori per le prestazioni irregolari.
Nondimeno, anche l’importo di euro 326.984,40 (l’unico in contestazione) era del pari dovuto, poiché i rilievi del NOC, sindacabili nel merito dal giudice ordinario, erano infondati.
Ne derivava il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese.
4 .-Ricorre per cassazione l’Asl affidando l’impugnazione a due motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE, che conclude per la reiezione del ricorso, assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo l’Asl censura la decisione sotto due profili.
Il primo è rubricato ‘ Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c in combinato disposto con l’art. 345 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘.
La ricorrente fa osservare che il primo giudice si era pronunciato sull’intero credito azionato dalla Casa di cura e che pertanto il tribunale aveva ritenuto implicitamente compreso nell’oggetto del processo anche il credito di euro 286.626,81.
Tale statuizione non era stata appellata dalla struttura privata, con la conseguenza che essa sarebbe passata in giudicato: nondimeno, la Corte l’avrebbe rilevata d’ufficio, erroneamente limitando il contendere al solo residuo importo di euro 326.984,40.
Col secondo profilo -rubricato ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 645 e 653 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma VI, c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ -l’Asl deduce di aver chiesto già nell’opposizione l’integrale revoca del decreto e che tale posizione difensiva era stata illustrata anche nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, n° 1, cod. proc. civ., senza che la controparte avesse mai eccepito l’estraneità all’oggetto del contendere del credito di euro 286.626,81.
Col secondo motivo -intitolato ‘ II.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli art. 3, 8 e 11 del contratto stipulato tra le parti in data 3 novembre 2010 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. II.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 133, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c; Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato E, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 -octies del D.Lgs. 502/1992, come inserito dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 229 del 1993 e, quindi, ulteriormente integrato dall’art. 8, comma 3, lett. o) del D.Lgs. 254/2000, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ -deduce che la Corte d’appello, dopo aver correttamente ritenuto che il potere di controllo da parte dall’Asl sulla regolarità delle prestazioni potesse essere esercitato senza alcun limite temporale, avrebbe altresì ritenuto -questa volta erroneamente -di poter essa stessa procedere all’esame meritale delle ragioni addotte dal NOC nei relativi verbali a sostegno delle decurtazioni, operando, di fatto, una disapplicazione al caso concreto degli esiti delle verifiche ispettive di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie e finendo col negare la vincolatività degli esiti delle verifiche amministrative, pur espressamente discendente sia dalle clausole negoziali del contratto del 3 novembre 2010, sia dalla natura pubblicistica dei verbali ispettivi, cui andrebbe riconosciuta la natura di atto amministrativo discrezionale.
6 .- La causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni unite di questa Corte si pronuncino sulla questione posta con l’ordinanza interlocutoria del 28 giugno 2024, n° 17925, con la quale la terza sezione ha ravvisato un contrasto di indirizzi circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, ed in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa.
Si legge infatti nella sentenza d’appello (pagina 2) che ‘ il primo giudice ha circoscritto il perimetro del thema decidendum unicamente al diritto della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle prestazioni eseguite in forza del contratto del novembre 2010 escludendo in tal modo la questione del ticket per motivazioni a cui si omette volutamente di far riferimento non avendo, nel prosieguo, costituito motivo di gravame ‘.
Dunque, il tribunale aveva ritenuto escluso dall’oggetto del contendere solo la questione del ticket e, per converso, incluse tutte le altre questioni dibattute dalle parti, che comprendevano non solo la debenza di euro 326.984,40, ma anche quella di euro 286.626,81. Per contro, la Corte d’appello sul presupposto che la non remunerabilità delle prestazioni relative al credito di euro 286.626,81 non sarebbe stata contestata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e che, in definitiva, la controversia riguardava unicamente il residuo importo di euro 326.984,40, mentre per la restante parte (i citati euro 286.626,81) la pretesa creditoria doveva ritenersi fondata -ha in sostanza ritenuto di applicare il principio di non contestazione, con la conseguenza che anche nella presente causa occorre stabilire se la statuizione del tribunale doveva essere censurata con un appello incidentale.
p.q.m.
la Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione sollevata con ordinanza interlocutoria n° 17925/24.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2025, nella camera di consi-