Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8224 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11828/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
Banca Popolare di Bari, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso sentenza del 3 marzo 2021 della CORTE D’APPELLO di Salerno;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
Per quanto qui interessa il Tribunale di Salerno, con sentenza del 17 maggio 2018, decidendo una complessa controversia in cui attrice era stata NOME COGNOME, convenuti NOME COGNOME e la Banca Popolare di Bari, chiamato NOME COGNOME e intervenuta – proponente ulteriore domanda – NOME COGNOME, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda principale, condannava l’attrice NOME COGNOME a rifondere le spese processuali ai convenuti e al chiamato, rigettava la domanda dell’intervenuta COGNOME e condannava quest’ultima a rifondere le spese processuali a ciascuno dei convenuti nonché al chiamato.
Il COGNOME proponeva appello principale in ordine alle spese di lite; si costituiva NOME COGNOME resistendo e proponendo l’appello incidentale perché fossero dichiarate compensate le spese processuali; si costituiva pure la banca, proponendo l’appello incidentale ancora sulle spese di lite; si costituiva in seguito anche la COGNOME, mentre rimaneva contumace NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 3 marzo 2021, rigettato l’appello di NOME COGNOME, accoglieva l’appello principale e l’appello che definiva ‘incidentale autonomo’ della Banca Popolare di Bari, condannando quindi NOME COGNOME e NOME COGNOME a rifondere le spese processuali di primo grado, rideterminate, al COGNOME e alla banca, oltre alle spese del giudizio d’appello.
La COGNOME propone ora ricorso per cassazione, fondato su unico motivo; la banca resiste con controricorso. Memoria è stata depositata da entrambe le parti.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., dell’articolo 327, primo comma, c.p.c.
Sostiene che il giudice d’appello ha errato ritenendo ammissibile l’appello incidentale ‘trasversale’ della banca nei confronti dell’attuale ricorrente
nonostante l’assenza di sua notifica entro il termine di cui all’articolo 327 c.p.c. per cui avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Invero, il giudice d’appello aveva correttamente qualificato scindibili ‘la causa dell’appellante principale sig. COGNOME e quella della Banca’, e ‘altrettanto correttamente’ qualificato autonomo l’appello incidentale della banca stessa. Il COGNOME aveva impugnato la sentenza del Tribunale quanto alla liquidazione delle spese processuali a carico di NOME COGNOME e a carico, ‘autonomamente’, della RAGIONE_SOCIALE; la banca aveva impugnato non nei confronti dell’appellante principale COGNOME ma nei confronti di NOME COGNOME e nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Ancora c orrettamente il giudice d’appello ha evidenziato che la notifica della sentenza di primo grado compiuta da NOME COGNOME non faceva decorrere il termine breve per l’appello anche nel rapporto processuale tra la COGNOME e la banca, in relazione al quale valeva il termine lungo ex articolo 327 c.p.c., che, essendo stata la prima sentenza depositata il 17 maggio 2018, scadeva quindi il 18 dicembre 2018. Avendo proposto l’appello incidentale con comparsa di risposta depositata il 30 ottobre 2018 la banca sarebbe stata appellante tempestiva rispetto al termine lungo, ma ciò soltanto in relazione agli appellati costituitisi in giudizio entro il termine lungo stesso, e non anche invece nei suoi confronti, rimasta contumace fino al 15 ottobre 2020, giacché l’appello incidentale avrebbe dovuto esserle notificato entro il termine lungo, notifica mai avvenuta neppure dopo la sua scadenza. Con conseguente erroneità dell’affermazi one della corte territoriale secondo cui la sua costituzione in quel giudizio ‘rende pieno il contraddittorio tra le parti indipendentemente dalla verifica della notifica nei suoi confronti del gravame incidentale’ della banca, come se la sua tardiva costituzione possa aver integrato ‘una sorta di sanatoria dell’appello incidentale’ , atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di impugnazione avverso sentenza resa in cause scindibili, l’appellante incidentale deve notificare l’impugnazione nei termini breve o lungo a seconda della situazione processuale specifica.
2.1 Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Va anzitutto osservato che la controricorrente deduce che l’appello incidentale da essa proposto non è autonomo bensì adesivo , perché riguardante il medesimo interesse, avendo il COGNOME chiesto la condanna della COGNOME, ‘interventrice soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute e del terzo chiamato in causa’ , ed essendosi costituita la banca stessa affermando che intendeva aderire integralmente all’appello del COGNOME. E nel caso di appello incidentale adesivo è applicabile l’articolo 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva, dopo la decorrenza dei termini previsti dalla legge.
Tuttavia, la stessa controricorrente riconosce che la Corte d’appello ha qualificato quello della banca quale ‘gravame incidentale autonomo in cause scindibili’.
In effetti nella sentenza odiernamente impugnata la corte di merito attribuisce espressamente tale qualificazione proprio a proposito della posizione della COGNOME, così affermando: ‘il gravame incidentale proposto nei confronti di NOME COGNOME, in quanto autonomo rispetto a quello principale, pur inerendo a cause scindibili, è pienamente ammissibile, perché la notificazione della Sentenza in data 23/05/2018 era avvenuta ad istanza del difensore NOME COGNOME … nei soli confronti del COGNOME e non anc he degli altri che continuavano a godere (proprio in virtù della natura del giudizio) del termine lungo … Ne discende che rispetto a quest’ultimo termine … il gravame proposto in via incidentale autonoma dalla Banca con la comparsa del 30/10/2018 è tempestivo e ammissibile’.
2.2 Il giudice d’appello, pertanto, in riferimento a gravame incidentale, che inequivocamente qualifica autonomo, pronunciato in un giudizio relativo quindi a cause scindibili -sul che la banca non ha proposto impugnazione -, ha ritenuto essere stato esso validamente proposto mediante il mero deposito della comparsa d’appello, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte in base al quale l’articolo 292 c.p.c. esige, nel caso in cui il gravame venga proposto, in un quadro di cause scindibili, nei confronti di parte rimasta contumace, non solo il deposito dell’atto che lo contiene ma anche la relativa notificazione al contumace medesimo (al riguardo v., quali più recenti arresti
massimati, Cass. sez. 3, 24 aprile 2016 n. 7769 – che nella motivazione ne illustra ampiamente e condivisibilmente le ragioni -, Cass. sez. 5, 19 settembre 2014 n. 19754 e Cass. sez. 2, 24 agosto 2012 n. 14635).
Il ricorso va pertanto p.q.r. accolto, con cassa zione in relazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria d’ inammissibilità del l’appello incidentale della Banca Popolare di Bari nei confronti della COGNOME e condanna della Banca Popolare di Bari al pagamento delle spese di lite del giudizio di gravame in favore della COGNOME, liquidate come in dispositivo. Inalterato il resto.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della ricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello incidentale della Banca Popolare di Bari nei confronti della COGNOME, con condanna della Banca Popolare di Bari al pagamento delle spese di lite del giudizio di gravame, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della COGNOME. Inalterato il resto. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della ricorrente.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2024