Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10229 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10229 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30369/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA COGNOME 50, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3280/2022 depositata il 16/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia sostanziale riguarda il rapporto contrattuale tra due società per l’esecuzione di lavori di impiantistica elettrica. La società RAGIONE_SOCIALE in qualità di subappaltatrice, ha
domandato nel 2007 il pagamento delle somme dovute per le prestazioni eseguite in favore della società RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale di Roma (sentenza del 28/10/2013, non notificata) ha accolto parzialmente la domanda. RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello. Anche Gidi ha proposto appello in via autonoma. La Corte distrettuale ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE ed ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da Gidi.
Ricorre in cassazione Gidi con un motivo. Rimane intimata Serit.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 333, 343, 325, 326 e 327 c.p.c., nonché dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile l’appello proposto da Gidi il 28 aprile 2014, ritenendolo tardivo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica dell’appello principale di Serit, avvenuta presso il procuratore costituito per Gidi in data 19 febbraio 2014. Si contesta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che il termine per proporre l’appello incidentale dovesse scadere il 21 marzo 2014, anziché coincidere con il termine di costituzione in giudizio di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., ossia venti giorni prima dell’udienza di trattaz ione, fissata per il 18 giugno 2014. Si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’appello incidentale proposto in via autonoma, anziché con comparsa di risposta, non è inammissibile, ma si converte in impugnazione incidentale, purché sia rispettato il termine di costituzione in giudizio. Si assume che, nel caso in esame, tale termine sia stato rispettato, in quanto l’appello incidentale è stato notificato il 28 aprile 2014, ben prima dei venti giorni antecedenti all’udienza di trattazione.
-Il ricorso è fondato.
In caso di più atti di appello proposti in via autonoma contro la stessa sentenza, l’atto successivo si converte in appello incidentale purché sia stata notificato nel termine di impugnazione e che non sia
scaduto il termine di costituzione in giudizio nel processo già pendente (cfr., tra le molte, Cass. n. 21745 del 2006). Risulta dagli di causa che l’atto di appello della Gidi è tempestivo sia rispetto al termine di appello, che rispetto al termine di costituzione.
– La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,