Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8299 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24829/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digital e all’indirizzo EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COMUNE DI CASERTA
– intimati – avverso la sentenza n.754 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, pubblicata l’1 /3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del ricorrente;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME impugnava, con ricorso al Giudice di Pace di Caserta, la cartella di pagamento notificatagli il 28/10/2016, recante un complessivo
credito di Euro 248,84 e relativa ad un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada; deduceva l’estinzione della pretesa creditoria in quanto il verbale non gli era stato tempestivamente notificato, né la violazione era stata contestata ne ll’immediatezza ;
-l ‘agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE, costituitosi nel giudizio, ribatteva che la notificazione del verbale era stata compiuta tempestivamente e si era perfezionata per compiuta giacenza, in assenza del destinatario presso il luogo di notifica;
-il Giudice di Pace di Caserta, con la sentenza n. 446 del 3/3/2017, respingeva il ricorso di COGNOME, reputando provata l’avvenuta regolare notificazione del verbale presupposto;
-i nvestito dell’appello, il Tribunale di S anta Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 754 dell’1/3/2022, rigettava l’impugnazione; per quanto qui rileva, il giudice riteneva che, a norma dell’art. 345 c.p.c., fosse stato tardivamente introdotto, solo nel secondo grado, il profilo attinente all’irregolarità della notific azione del verbale in quanto eseguita presso una precedente residenza del destinatario; osservava, infatti, che nel primo grado, dopo la costituzione della RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente si era riportato all’originaria eccezione relativa all’omessa notifica e solo genericamente aveva dedotto la mancata dimostrazione della sua regolarità; inoltre, COGNOME aveva inammissibilmente presentato soltanto in appello un certificato di residenza storico, documento che poteva essere prodotto già in primo grado;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità né l’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE, né l’ente impositore Comune RAGIONE_SOCIALE Caserta;
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/2/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 421, 345, 115, 116 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello ravvisato, nella deduzione relativa all’erroneo indirizzo del destinatario della notificazione (coincidente con una sua precedente residenza), un profilo di novità rispetto alla già contestata validità della notificazione e, conseguentemente, per aver affermato l’inammissibilità della predetta deduzione ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., norma inapplicabile in una controversia regolata dal rito del lavoro e, comunque, ad una mera difesa (o eccezione in senso lato);
-l ‘esposizione del fatto processuale è lacunosa al punto da impedire l’esame della censura che risulta, dunque, inammissibile;
-infatti, per consentire a questa Corte di valutare la fondatezza delle contestazioni mosse alla decisione del Tribunale, il ricorrente avrebbe dovuto riportare le deduzioni svolte con l’atto introduttivo e quelle successivamente avanzate, dopo la costituzione dell’avversario in primo grado e poi con l’appello ;
-tali elementi risultano indispensabili per delineare il thema decidendum e sindacare la decisione impugnata, con la quale il giudice d’appello ha, in maniera apparentemente corretta, affermato che un conto è affermare la totale mancanza di una notificazione, un altro è contestare la validità della notificazione eseguita in ragione del pregresso mutamento di residenza; è evidente, infatti, l’ampliamento del thema che deriva dall’allegazione di nuove circostanze fattuali, peraltro, implicanti l’ammissione di mezzi istruttori e la valutazione di prove;
-non decisivo (e, anzi, nella specie irrilevante, data la parziale coincidenza delle regole sancite ) è poi l’erroneo richiamo, da parte del giudice di merito, dell’art. 345 cod. proc. civ. in luogo dell’art. 437 cod. proc. civ.;
-col secondo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità della produzione del certificato di residenza storico prodotto in appello, atteso che nel rito del lavoro è preminente l’interes se all’accertamento della verità materiale e che detto documento era indispensabile ai fini della decisione;
-anche tale censura è inammissibile;
-s econdo un consolidato orientamento interpretativo dell’art. 437 cod. proc. civ., qualora venga dedotta, nel giudizio di legittimità, l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la RAGIONE_SOCIALE, in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo , è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (tra le altre, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023, Rv. 669354-01);
-t uttavia, per il rispetto dell’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso deve riprodurre o riportare, quantomeno nei loro tratti essenziali, i documenti che sono stati presentati e dichiarati inammissibili, nonché il relativo contenuto, e, nel caso in esame, il certificato di residenza storico, documento asseritamente decisivo nella tesi del ricorrente, non è stato riprodotto, né riportato;
-ad ogni buon conto, detto documento sarebbe attinente ad un profilo di invalidità della notificazione che il giudice d’appello ha reputato tardivamente introdotto e, dunque, la sua decisività è comunque da escludere;
-nonostante l’inammissibilità del ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensio degli intimati;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,