Appello Improcedibile: La Sanzione per il Mancato Deposito delle Note Scritte
Nel processo civile, il rispetto dei termini e degli adempimenti procedurali non è una mera formalità, ma un requisito fondamentale per la tutela dei diritti. Una recente ordinanza della Corte d’Appello di Firenze offre un chiaro esempio delle gravi conseguenze derivanti dall’inerzia delle parti, portando a una declaratoria di appello improcedibile. Questo provvedimento evidenzia come il mancato deposito delle note scritte, specialmente nell’ambito della trattazione scritta introdotta dalla Riforma Cartabia, possa determinare la fine anticipata del giudizio di secondo grado.
I Fatti del Caso: L’Inerzia Processuale delle Parti
Il caso in esame ha origine da un giudizio d’appello per il quale il giudice aveva disposto la trattazione scritta, una modalità che sostituisce l’udienza in presenza con lo scambio di memorie telematiche. Alle parti era stato assegnato un termine per depositare le note contenenti le loro conclusioni e istanze finali. Tuttavia, giunta la scadenza, nessuna delle due parti, né l’appellante né l’appellato, aveva provveduto al deposito.
L’elemento decisivo, evidenziato dalla Corte, era che la causa era già stata oggetto di un precedente rinvio proprio a causa dell’omesso deposito delle note scritte da parte dell’appellante. Questa reiterata negligenza è stata interpretata dal giudice come un segnale inequivocabile di disinteresse nella prosecuzione del giudizio.
La Decisione della Corte e il concetto di appello improcedibile
Di fronte a questa duplice mancanza, il Consigliere delegato ha agito in conformità con quanto previsto dal codice di procedura civile. L’ordinanza ha dichiarato l’appello improcedibile, ponendo di fatto fine al processo di secondo grado. La decisione non entra nel merito della controversia, ma si ferma a una valutazione puramente processuale: l’inattività delle parti ha impedito alla causa di procedere verso una decisione di merito.
Le Motivazioni: Il Rigore delle Norme Processuali
La base giuridica della decisione risiede nell’articolo 348, terzo comma, del codice di procedura civile. Questa norma, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, sanziona con l’improcedibilità l’inerzia dell’appellante. Se l’appellante non si presenta all’udienza o, come in questo caso di trattazione scritta, non compie l’atto equipollente (il deposito delle note), il giudice deve dichiarare l’appello improcedibile. La Corte ha ritenuto che la duplice omissione da parte dell’appellante costituisse una prova palese della sua volontà di non coltivare più l’impugnazione. La scelta di non depositare le note è stata equiparata a una mancata comparizione in udienza, attivando la sanzione processuale prevista dalla legge. Questo rigore è coerente con lo spirito della Riforma Cartabia, che punta a una maggiore efficienza e celerità del processo, anche sanzionando le condotte dilatorie o negligenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Avvocati e Assistiti
Il provvedimento della Corte d’Appello di Firenze è un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto. Dimostra che gli adempimenti richiesti nella fase di trattazione scritta non sono facoltativi. Il mancato deposito delle note scritte non è una semplice dimenticanza, ma un atto che può avere conseguenze fatali per l’esito del giudizio. Per l’appellante, significa la perdita definitiva della possibilità di far valere le proprie ragioni in secondo grado. Per gli avvocati, sottolinea l’importanza di una gestione scrupolosa delle scadenze processuali telematiche, la cui violazione può vanificare l’intero lavoro difensivo e compromettere irreparabilmente i diritti del proprio assistito.
Cosa succede se l’appellante non deposita le note scritte richieste per la trattazione scritta?
L’appello viene dichiarato improcedibile, poiché il mancato deposito è equiparato alla mancata comparizione in udienza, specialmente se tale omissione è reiterata.
Perché il mancato deposito delle note rende l’appello improcedibile?
Secondo l’art. 348 del codice di procedura civile, l’inerzia dell’appellante nel compiere gli atti necessari per la prosecuzione del giudizio, come il deposito delle note, viene interpretata come una mancanza di interesse a portare avanti l’impugnazione, determinandone la chiusura.
La decisione di improcedibilità viene presa anche se entrambe le parti non depositano le note?
Sì, ma la condotta decisiva è quella dell’appellante. L’ordinanza si basa specificamente sulla mancanza dell’appellante, che aveva già causato un precedente rinvio per la stessa ragione, portando la Corte a dichiarare l’appello improcedibile.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00000245 2024 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d’Appello in composizione monocratica nella persona del dott. NOME COGNOME
a scioglimento della riserva,
ha emesso nella causa n. r.g. 245/2024
promossa da:
PARTE APPELLANTE
contro
PARTE APPELLATA
la seguente
ORDINANZA
letti gli atti;
visto il decreto emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n. 206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all’originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell’art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
preso atto del mancato deposito di note scritte, da parte di entrambe le parti, e rilevato che la causa era già stata oggetto di rinvio ai sensi dell’art. 348, secondo comma, c.p.c., stante l’omesso deposito di note scritte, da parte dell’appellante, per l’udienza del 2.4.2025;
rilevato che l’appello deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile, con ordinanza resa da parte del consigliere delegato all’istruzione, ai sensi dell’art. 348, terzo comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis ;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l’appello.
Si comunichi.
Firenze, 29.9.2025
Il Consigliere delegato alla trattazione Dott. NOME COGNOME