Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28078 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28078 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 9288-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANIA n. 33/2020, depositata il 7 gennaio 2020;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le memorie del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. del 6 marzo 2014 COGNOME NOME adìva il Tribunale di Ragusa per sentir condannata RAGIONE_SOCIALE all’esecuzione specifica dell’obbligo di sottoscrivere la dichiarazione surrogatoria prevista dall’art. 1201 cod. civ. nell’ambito degli accordi transattivi per la cessione del credito, onde poter effettuare, a norma dell’art. 2843 cod. civ., l’annotazione della cessione in suo favore a margine dell’iscrizione ipotecaria e subentrare nella posizione dell’originario creditore cedente.
Deduceva, infatti, di essersi resa cessionaria del credito vantato dalla Banca resistente nei confronti del Fallimento a carico del padre in forza di mutuo garantito da ipoteca sull’immobile nel quale quest’ultimo coabitava con la moglie.
Senonché, inoltrata a RAGIONE_SOCIALE istanza di sottoscrizione della dichiarazione surrogatoria de qua , questa opponeva diniego, evidenziando l’inidoneità dei pagamenti mensili eseguiti dalla
COGNOME, a definizione dell’esposizione debitoria paterna, a perfezionare la cessione del credito con diritto di surroga in proprio favore. Ciò in quanto l’accordo transattivo intercorso tra le parti difettava dei requisiti a tal fine prescritti dall’art. 1201 cod. civ., i.e. : i) l’esplicita dichiarazione del creditore cedente di surrogare il creditore cessionario nei propri diritti e ii) la contestualità al pagamento della richiesta di surroga e della relativa accettazione, in difetto della quale il pagamento ad opera del terzo estingue l’obbligazione nascente dal rapporto principale garantito (es. di mutuo), impedendogli pro futuro di sostituirsi al debitore.
Riferiva la Banca che nelle quietanze di pagamento da essa sottoscritte non veniva mai in alcun modo dichiarata la volontà di concedere o accettare la surroga, ma solo di attestare il versamento delle rate mensili dell’importo a stralcio pattuito per la cessione transattiva del credito, e che la richiesta di surroga era in ogni caso intempestiva poiché avanzata quando l’obbligazione era già estinta per effetto del relativo pagamento medio tempore avvenuto.
Giudicato illegittimo il diniego della Banca, COGNOME NOME ne chiedeva la condanna ex art. 2932 cod. civ. al rilascio della dichiarazione surrogatoria, deducendo come causa petendi i pagamenti effettuati nella sua qualit à di cessionaria del credito ipotecario. In subordine, chiedeva di essere rimborsata della somma pari a complessivi euro 32.078,41, versata a estinzione della posizione debitoria paterna, più rivalutazione ed interessi.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza nel merito del ricorso avversario e, in via pregiudiziale di rito, l’improcedibilità, in quanto, trattandosi di controversia relativa ad
un contratto bancario, la ricorrente avrebbe dovuto esperire ante causam il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dall’art. 5, D.lgs. 28/2010, come condizione per la procedibilità della domanda.
In sede di udienza di prima comparizione del 18 giugno 2014, il G.I. disponeva con ordinanza l’esperimento della mediazione delegata, assegnando il termine di quindici giorni ex art. 5, co. 1bis , D.lgs. cit., per la presentazione dell’istanza, e fissava al 14 gennaio 2015 l’udienza di verifica dell’attività di mediazione.
In data 8 ottobre 2014 la ricorrente, non avendo provveduto a tale incombente nel termine assegnato, ne chiedeva la proroga.
Il Giudice delegante rigettava l’istanza ritenendola non sorretta da alcun comprovato motivo giustificativo.
Ritenendo che il termine de quo abbia natura ordinatoria, la ricorrente instaurava comunque il procedimento di mediazione, nel quale, al primo ed unico incontro, controparte sosteneva di non dover articolare alcuna difesa stante l’improcedibilità dello stesso per decadenza dal termine.
All’udienza di verifica il G.I. prendeva atto del verbale negativo di mediazione e riservava la decisione.
Con ordinanza ex art. 702ter cod. proc. civ. del 21 giugno 2018 veniva statuita l’improcedibilità del giudizio: ‘ la tardiva instaurazione del procedimento di mediazione da parte della ricorrente determina il mancato assolvimento della condizione di procedibilità posta dalla normativa sopra esaminata ‘ e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Avverso questa decisione, che la vedeva totalmente soccombente, COGNOME NOME interponeva gravame, cui resisteva RAGIONE_SOCIALE.
L’appellante svolgeva la propria critica alla statuizione sulla questione pregiudiziale di rito, ma, quanto alle domande da essa proposte in primo grado e assorbite, si limitava a riproporle genericamente, richiamando le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo e nelle note conclusive del primo grado (cfr. conclusioni atto di appello, pedissequamente trascritte a pag. 2 della sentenza impugnata).
Nello specifico, con il primo motivo veniva censurata l’erroneità della declaratoria di improcedibilità della domanda, pronunciata sull’errato convincimento che il termine assegnato dal Giudice ai sensi dell’art. 5, co. 1 -bis , D.lgs. 28/2010 per l’esperimento della mediazione delegata abbia natura perentoria, mentre il secondo motivo prospettava, come conseguenza della riforma dell’ordinanza di improcedibilità, anche l’integrale modifica del capo inerente le spese processuali, da addebitare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per entrambi i gradi di giudizio in forza del principio della soccombenza.
L’appellante rassegnava le proprie conclusioni definitive in data 16 ottobre 2019, ‘ in conformità alle nuove circostanze di fatto esistenti a tale ultima data ‘, depositando atto di ‘ precisazione conclusioni definitive e produzione documentale ‘. In tale sede, non si limitava a criticare in rito la decisione di prime cure, ma riproponeva pedissequamente anche le domande proposte con il ricorso originario e rimaste assorbite in senso improprio (cfr. pag. 10 ricorso per la relativa trascrizione).
Con sentenza n. 33 del 7 gennaio 2020 la Corte di Appello di Catania dichiarava inammissibile l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese di lite, per essersi limitata a devolvere alla Corte il riesame della statuizione meramente processuale, senza
nulla espressamente dedurre ex art. 346 cod. proc. civ. in ordine al merito della controversia, rimasto assorbito in senso improprio.
A pag. 4 della sentenza era specificato: ‘ È orientamento consolidato che l’appellante può dedurre solo censure sul vizio di rito della sentenza di primo grado che pertanto non abbia deciso nel merito, solo nell’ipotesi di vizi che, se fondati, comporterebbero una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353-354 c.p.c. ‘.
L’onere dell’appellante di riproporre la domanda non esaminata in prime cure dipendeva dal fatto che l’accoglimento del gravame investe il giudice del potere/dovere di conoscere e di pronunciarsi egli stesso, per la prima volta, sul merito della causa, in quanto la legge gli consente di rimettere la decisione al giudice a quo solo nelle ipotesi tassativamente determinate dagli artt. 353-354 codice di rito. È allora necessario, nella logica del principio ‘ tantum devolutum quantum appellatum’ , che, contestata la decisione di rito, l’appellante riproponga la propria domanda a norma dell’art. 346: in mancanza, il giudice difetta della potestas iudicandi in ordine ad essa e non può che dichiarare il gravame inammissibile.
La Corte catanese, chiarito che i motivi di appello avverso una pronuncia di rito che abbia negato il diritto ad una risposta nel merito della domanda non possono concernere tale domanda, non essendo oggetto di decisum e dunque di alcuna statuizione giudiziale passibile di critica, affermava allora che per evitare l’inammissibilità del gravame avverso una siffatta pronuncia è insufficiente la generica richiesta di ‘ accogliere integralmente le conclusioni di primo grado come illustrate nelle note conclusive autorizzate depositate telematicamente nel fascicolo di
primo grado , ma è pur sempre necessario e sufficiente che l’appellante riproponga, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata. Ciò in quanto dall’accoglimento dell’impugnazione discende l’integrale devoluzione allo stesso giudice dell’appello del compito di decidere tutte le questioni deAVV_NOTAIOe nel giudizio di primo grado. (cfr. tra le altre Cass. n. 974/06, n. 6481/2010, n. 22954/11) ‘.
Quanto ai tempi e ai modi per assolvere la riproposizione, la Corte richiamava la disciplina vigente nella giurisprudenza di legittimità, che impone di effettuarla ‘ entro il primo atto utile in sede di gravame e comunque non oltre la prima udienza ‘ e, ‘ pur se libera da forma, deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. tra le numerose altre Cass. nn. 20520/2018, 11450/17, 2202/2013, 10796/09, 9687/2003) ‘.
Svolte queste precisazioni, preso atto che ‘ Nel caso in esame l’appellante si limita a criticare la decisione di improcedibilità e ad invocare l’accoglimento di non meglio indicate conclusioni di merito in mancanza di ogni individuazione dei presupposti e delle ragioni fondanti la domanda di merito posta al giudice di primo grado ‘, in modo quindi ‘ del tutto insufficiente per una corretta riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c. ( v. Cass., 20064/2013) ‘, l’appello proposto da COGNOME NOME veniva dichiarato inammissibile.
3.1. La decisione della Corte di Appello di Catania opinava quindi nel senso che l’art. 346 cod. proc. civ. è applicabile non solo alla parte vittoriosa nel merito che voglia devolvere nel gravame spiegato ex adverso questioni ‘non accolte’ dal primo giudice
(perché superate o assorbite: c.d. soccombenza ‘virtuale/teorica’); ma anche, seppur con diverso regime e qui si innesta la critica dell’odierna ricorrente alla parte totalmente soccombente nel giudizio di primo grado definito in via pregiudiziale di rito, e nel quale le altre domande di merito siano stata reputate assorbite in senso improprio.
La differenza risiede nel fatto che la mancata riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ., nella prima occasione difensiva in appello, delle questioni ‘non accolte’ è oggetto di presunzione assoluta ex lege di rinuncia, di talché queste non potranno essere mai più scrutinate nell’ambito dello stesso giudizio, che riguarderà le sole questioni introAVV_NOTAIOe dai motivi dell’appello avversario. Invece, l’omessa riproposizione nell’atto di citazione in appello della domanda assorbita in primo grado dalla statuizione di rito produce una conseguenza ben più grave, inficiando addirittura di inammissibilità l’impugnazione proposta quando dal relativo accoglimento non discende la rimessione al giudice a quo ai sensi degli artt. 353-354 codice di rito.
Per la cassazione della sentenza di appello, COGNOME NOME propone ricorso sulla base di un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
A seguito della comunicazione dell’ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione Civile n. 3908/2022 dell’8 febbraio 2022, con cui, in assenza di evidenza decisoria, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della Seconda Sezione Civile, la difesa della ricorrente ha depositato istanza di revoca della stessa e di fissazione di adunanza in camera di consiglio ex art. 380bis cod. proc. civ..
L’istanza di revoca è stata rigettata con decreto presidenziale del 6 luglio 2022.
In data 22 maggio 2024 COGNOME NOME si è costituita nel presente giudizio a mezzo di nuovo difensore, AVV_NOTAIO, con elezione di nuovo domicilio presso quest’ultimo, in sostituzione del procuratore originariamente costituito AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il ricorso denuncia ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 342 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. ‘: la declaratoria di inammissibilità dell’appello va cassata in quanto l’espresso richiamo, nell’atto di gravame, alle difese e ai contenuti della domanda posta al Tribunale, era ‘ perfettamente idoneo a fare ritenere proposta nel giudizio di appello la stessa domanda di merito già proposta in primo grado ‘ e, pertanto, a investire il secondo giudice della potestas iudicandi anche in merito ad essa.
Deduce quindi la ricorrente la nullità della sentenza impugnata per i seguenti, plurimi, vizi di attività: in primo luogo, siccome applica erroneamente alla fattispecie l’art. 346 cod. proc. civ., nel senso di ritenere l’appellante onerata di riproporre, a pena di inammissibilità, le richieste formulate in prime cure, giunge ingiustamente a reputare non superato dal gravame proposto il vaglio dell’ammissibilità ed incorre, per l’effetto, nell’ulteriore error in procedendo di omettere qualsivoglia pronuncia sui due specifici motivi di gravame, relativi all’erroneità del rigetto in rito
del ricorso di primo grado e alla condanna dell’appellante, poiché soccombente, alle spese di lite.
La sentenza sarebbe nulla anche ai sensi dell’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggano la decisione, avuto riguardo anche alle regole e ai principi giurisprudenziali vigenti nella materia che involge la questione oggetto di causa.
6. Il motivo è fondato.
Le ragioni dell’accoglimento del motivo, insite nei principi che regolano il diritto delle impugnazioni, sono state recentemente chiarite dalla Suprema Corte, in un’ottica di maggiore coerenza e logicità con i suddetti principi.
Della evoluzione della giurisprudenza nomofilattica in materia è pertanto necessario dar conto.
6.1. Non senza importanti ripensamenti sulla inclusione delle domande ed eccezioni rigettate nell’espressione ‘non accolte’ di cui all’art. 346 codice di rito (sul regime di devoluzione delle questioni propriamente rigettate, cfr. pag. 14, Cass. Civ., S.U., 11799/2017), questa Corte ha sempre affermato che tale norma si applica ‘ La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.’ (cfr. ex multis , Cass. Civ., n. 14086/2010).
Parallelamente a questo orientamentro, e fino all’intervento delle S.U. n. 927/2022, si era sviluppato un contrasto sincronico in seno alla Corte circa l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ.. Ed invero numerose pronunce lo estendevano anche alla parte soccombente in toto nel giudizio di prime cure definito in rito, quando dalla riforma della sentenza gravata non fosse derivata la rimessione al primo giudice ex artt. 353-354 codice di rito. A riprova di questo orientamento si veda ex multis , Cass. Civ., Sez. III, n. 20064/2013: ‘ Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito ( es. dichiarando improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, per tardività di costituzione dell’opponente), sebbene l’appellante possa limitarsi a riproporre, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata, non è tuttavia sufficiente, ad evitare la declaratoria di inammissibilità dell’appello, un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della domanda di merito posta al giudice di prime cure ‘ (cfr. conf. Cass. Civ. nn. 974/2006, 22954/2011, 33580/2019).
Come illustrato in precedenza (cfr. supra , pag. 6, n. 3), secondo questa tesi l’onere dell’appellante di riproporre le domande assorbite per via della definizione in rito del giudizio di primo grado, dipenderebbe dal fatto che, fuori dai casi di cui agli artt. 353-354 cod. proc. civ., accogliendo il gravame il giudice di appello viene ipso iure investito del potere di giudicare il merito della causa. A tale fine occorre, però, che tali domande assorbite (in senso improprio) siano reiterate nel primo atto utile in sede di gravame, e comunque non oltre la prima udienza, in modo
specifico e non tramite un generico richiamo alle conclusioni rassegnate negli scritti conclusivi del primo grado (Cass. Civ. 2231/2020).
L’inadempimento di quest’onere comporta l’inammissibilità del gravame proposto, quando dal relativo accoglimento non derivi la rimessione al primo giudice.
6.2. A questo indirizzo se ne è contrapposto un altro, che giudicava iniqua e illogica la regola per cui l’impugnativa della statuizione di rito esigerebbe la riproposizione della domanda di merito assorbita, poiché tale impugnazione è strumentale ad ottenere proprio una pronuncia nel merito della domanda, che è pertanto superfluo riproporre: ‘ In tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d’appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito ‘ (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 1322/2018, 19216/2017, 13855/2010).
Secondo quest’altro orientamento, l’appellante non è onerato di riprodurre le proprie ragioni di merito, perché la situazione di soccombenza totale nella quale versa impone di ritenere che
l’impugnativa proposta manifesti evidentemente la volontà di coltivare le domande proposte al giudice a quo .
Di questo avviso anche Cass. Civ. nn. 6481/2010 e 5031/2005: ‘Qualora l’impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito (nella specie, per nullità della procura nell’atto di citazione), l’appellante può limitarsi a denunciare l’erroneità della decisione ed a richiamare le domande proposte in primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, di cui il giudice del gravame può prendere conoscenza visionando l’atto nel fascicolo dell’appellante ovvero in quello d’ufficio di primo grado atteso che dall’accoglimento dell’impugnazione discende l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di decidere tutte le questioni deAVV_NOTAIOe nel giudizio di primo grado’ (cfr. conf. Cass. Civ., Sez. Lav., 12092/2004: ‘ Ancorché il richiamo ‘ per relationem ” a precedenti scritti difensivi non sia compatibile con l’onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall’art. 342 cod. proc. civ., tuttavia detto richiamo deve ritenersi consentito allorché l’impugnazione investa una pronuncia per motivi di rito che abbia negato il diritto alla decisione di merito, poiché dall’accoglimento dell’impugnazione discenderebbe l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di decidere su tutte le questioni deAVV_NOTAIOe nel giudizio di primo grado ‘).
In quest’ottica, sarebbe ingiustamente sanzionatoria la previsione dell’inammissibilità del gravame in quanto privo della espressa riproposizione delle domande assorbite.
La successiva giurisprudenza di legittimità ha progressivamente propeso verso l’orientamento più liberale, e ciò già con la sentenza delle S.U. n. 11799/2017, occasionata dalle
divergenze tra le Sezioni semplici sui confini, circa le modalità devolutive al giudice di appello, fra l’istituto dell’appello incidentale e quello della mera ‘riproposizione’ di cui all’art. 346 c.p.c.
L’intervento delle S.U., grazie ad una puntuale disamina delle diverse rationes e condizioni applicative di questi due istituti, appare idoeno a produrre i suoi riflessi anche sulla fattispecie processuale qui in rilievo, i.e. l’impugnativa delle sentenze che abbiano accolto solo questioni pregiudiziali di rito, poiché mette in luce il percorso logico-giuridico da seguire per giungere alla corretta individuazione della relativa disciplina.
È stato ribadito, come gi à rilevato da Cass. S.U. n. 7700/2016, che sotto il profilo funzionale l’appello incidentale è riconducibile alla figura dell’impugnazione in generale, sicché ad esso « è coessenziale la necessaria implicazione di mezzo con cui si rivolgono necessariamente critiche alla decisione impugnata », mentre la riproposizione deve essere collocata dove non risulta necessario l’appello incidentale. Con essa, infatti, il legislatore ha inteso alludere alla prospettazione in appello di questioni che possano essere, appunto, solo ‘riproposte’, cioè proposte come al primo giudice, in quanto il loro mancato accoglimento non è dipeso da una precedente decisione che le ha ritenute espressamente o indirettamente infondate, ma da disinteresse del giudice. Perciò, l’attività devolutiva della loro cognizione non va espressa attraverso una critica al provvedimento finale, ma è sufficiente che si realizzi con la riproposizione, appunto, cio è un’espressa richiesta di esaminare tali questioni.
La soluzione aAVV_NOTAIOata in quella sede dalle S.U. è dunque nel senso che l’appello incidentale è necessario « le quante volte, in
presenza di un rigetto della domanda e, quindi, di esito favorevole al convenuto, una sua eccezione di merito sia stata oggetto di valutazione da parte della sentenza di primo grado con una motivazione espressa, che abbia enunciato il suo rigetto, oppure sia stata oggetto di una motivazione che, pur non enunciando espressamente il rigetto, lo evidenzi indirettamente, cio è riveli, in modo chiaro ed inequivoco, che il giudice parimenti abbia inteso rigettare l’eccezione » . Ebbene, « poiché l’eccezione è stata oggetto di decisione e tale valutazione fa parte del tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, la circostanza che quest’ultima esprime una posizione di soccombenza, di ‘torto’, sebbene virtuale, a carico del convenuto, costringe, attesa la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto dell’appello incidentale accanto a quello della riproposizione, a collocare la modalit à di investitura del giudice d’appello nel primo e non nella seconda ».
8 . Nel solco di tali indicazioni, l’adesione definitiva alla tesi della inapplicabilità dell’art. 346 cod. proc. civ. all’impugnativa di una statuizione su questione pregiudiziale di rito, si registra dopo poco con Cass. S.U. n. 927/2022, che ha affermato che: ‘ Nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello -che a norma dell’art. 342 cod. proc. civ. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata -non possono riguardare il merito della domanda, che non ha neanche formato oggetto de lla pronuncia, poiché, in tale evenienza, l’impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale circa
l’inammissibilità dell’opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice d’appello che ritenga ammissibile l’opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni deAVV_NOTAIOe in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. ‘.
8.1. Alla luce di tale evozione giurisprudenziale, si può allora affermare che il presupposto dell’appello incidentale è la soccombenza effettiva della parte rispetto a proprie domande e/o eccezioni rigettate, e che impone che la censura debba avenire formulando specifici motivi di gravame. Quando, invece, le domande e/o eccezioni sono state semplicemente ‘non accolte’ (ossia non decise poiché superate o assorbite), si ha soccombenza teorica della parte che le ha deAVV_NOTAIOe perché questa è vittoriosa nel merito, sicché non ha interesse ad impugnarle ma, in ipotesi di gravame interposto dalla soccombente effettiva, può decidere di rimetterle in discussione limitandosi a riproporle ex art. 346 cod. proc. civ. nel primo scritto difensivo in appello, trattandosi di fatti già rientranti nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (cfr. Cass. Civ., 7940/2019; conf. Cass. civ., 20451/2017: ‘ Una soccombenza soltanto teorica in primo grado -che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate -non fa sorgere l’interesse della stessa ad appellare, ma le impone unicamente l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo
grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c. ‘).
Nell’ipotesi ulteriormente diversa in cui la causa venga definita in rito (ma per un vizio diverso da quelli di cui agli artt. 353-354 cod. proc. civ. (es. per improcedibilità, come nel caso per cui è lite), la parte soccombente, ed in presenza di un assorbimento in senso improprio (cfr. Cass. n. 28663/2013, secondo cui la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande), non è onerata di riproporre ex art. 346 cod. proc. civ. nel proprio atto di appello le ragioni di merito della domanda di primo grado, poiché l’impugnativa di tale questione costituisce implicita manifestazione della volontà di proseguire il giudizio anche in ordine al merito, sul quale il secondo giudice deve pertanto pronunciarsi qualora accolga l’impugnazione.
Nel caso di specie, che ha visto la soccombenza di una sola parte, per ragioni di rito che hanno reso non necessario l’esame del merito, è la sola ricorrente la parte che era legittimata ad impugnare, ed in via principale la decisione di primo grado, il che pone fuori gioco l’istituto dell’appello incidentale. Tuttavia, sarebbe contrario ai surrichiamati principi gravare l’appellante dell’onere di sollecitare ex art. 346 cod. proc. civ. una decisione nel merito della causa.
La contestazione della correttezza della soluzione in rito (che ha avuto un effetto di assorbimento improprio del merito), porta con sé anche l’interesse ad una decisione nel merito, una volta rimossa la causa ostativa in rito, sicché in questo caso l’effetto devolutivo del merito deve ritenersi automaticamente operante.
Negli appelli avverso una statuizione di mero rito, la cognizione del giudice assume dei confini ‘vincolati’ poiché si estende al merito, impropriamente assorbito dalla decisione impugnata, nell’ipotesi in cui venga riformata la decisione di carattere esclusivamente processuale.
Il richiamo ancorché generico alle conclusioni rassegnate negli scritti del primo grado deve quindi ritenersi sufficiente ad attivare la cognizione del giudice di appello nel merito delle doglianze proposte, sulle quali è tenuto a pronunciarsi qualora le reputi fondate (Cass. Civ., S.U., n. 927/2022).
Trattasi peraltro di che costituisce il più efficace presidio delle esigenze di coerenza e logicità, nonché di ragionevolezza ex art. 3 Cost. del sistema processuale civile, che impongono di disciplinare diversamente fattispecie tra loro disomogenee; quali, ai fini dell’odierno giudizio, quella prevista dall’art. 346 cod. proc. civ., basata sulla soccombenza teorica della parte vittoriosa in primo grado rispetto a domande ed eccezioni ‘non accolte’, e quella che si delinea nel caso de quo , di soccombenza totale su questione pregiudiziale di rito.
In virtù della diversità sostanziale delle fattispecie considerate, contrasta con l’art. 3 Cost. un’interpretazione dell’art. 346 che, come sostenuto nella sentenza qui censurata, estenda la regola ivi dettata anche alle vicenda in esame.
La sentenza della Corte di Appello di Catania è quindi incorsa nell’errore, rilevante ex art. 360, co. 1, n. 3, codice di rito, di falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. al fatto concreto da essa giudicato, cioè di avere applicato al gravame di COGNOME NOME una norma giuridica non pertinente, da cui è dipesa l’erronea declaratoria di inammissibilità dello stesso.
Va perciò cassata la sentenza impugnata, in quanto, una volta riscontrata la fondatezza della censura che attingeva la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare il merito della lite.
Il motivo va pertanto accolto e la sentenza deve essere quindi cassata, in relazione alle ragioni dell’accoglimento, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio e di quelle della precedente fase di merito.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda