Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31016 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31016 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4342/2021 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1102/2020 depositata il 23/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1102 del 23 luglio 2020, ha accolto l’appello propost o dal RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Agrigento, di accoglimento dell’opposizione proposta da COGNOME
NOME avverso ordinanza ingiunzione con la quale gli fu applicata la sanzione di € 187.500,00 per la violazione dell’art. 34, comma 1, l. n. 82 del 2006, accertata il 4 ottobre 2006.
La Corte d’appello, dopo avere verificato la tempestività dell’appello, l’ha accolto nel merito, avendo ritenuto infondati motivi di opposizione contro il provvedimento sanzionatorio. In particolare, ha riconosciuto che documenti prodotti non erano sono inidonei a giustificare i quintali in eccesso; che la qualificazione normativa della contestazione era corretta; che erano infine irrilevanti i riferimenti, operati dall’opponente, ai documenti di accompagnamento, essendo chiara la diversa contestazione.
Per la cassazione della decisione, COGNOME NOME ha proposto ricorso articolato in cinque motivi, illustrati da memoria.
L’Amministrazione ha depositato un atto di cosatituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, denunziando la violazione dell’art. 325 c.p.c., censura la decisione per non avere accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Gli altri motivi riguardano il termine per la conclusione del procedimento amministrativo (secondo motivo); l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla lecita provenienza del prodotto rinvenuto in eccesso (terzo motivo); la tempestività della contestazione (quarto motivo); la qualificazione giuridica del fatto (quinto motivo).
È fondato il primo motivo e il suo accoglimento comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE censure di cui ai restanti motivi.
Nel caso in esame, il giudizio è stato introdotto prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2011. L’appello doveva essere perciò proposto con citazione, mentre è stato proposto con ricorso,
notificato tardivamente, oltre trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. La Corte d’appello ha ritenuto l’appello tempestivo in quanto proposto con ricorso depositato il 4 gennaio 2016 contro sentenza notificata il 3 dicembre 2015, e ciò in applicazione del principio di ultrattività del rito: in primo grado è stato applicato il rito del lavoro.
In questo senso la decisione è in contrasto con il principio secondo cui «Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.» (Cass., S.U., n. 2907/2014).
È vero che l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass., S.U., n. 2907/2014; conf. n. 5295 del 2017); tuttavia, nel caso in esame, tale possibilità di sanatoria non sussiste, in quanto il ricorso è stato notificato oltre il termine, come risulta inequivocabilmente dal fatto che già il decreto con il quale fu fissata l’udienza per la comparizione RAGIONE_SOCIALE
parti fu emesso il 14 gennaio 2016, quando il termine per l’impugnazione era già decorso .
Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito.
Si liquidano in dispositivo, in favore del ricorrente e a carico dell’Amministrazione, le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito; condanna il RAGIONE_SOCIALE, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate, quanto al giudizio d’appello, in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge, e, quanto al giudizio di legittimità, in € 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME