Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3619 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3619 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23167/2022 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Nardò INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
VENUTI
NOME
COGNOME
VENUTI
NOME
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n. 500/2022 depositata il 22/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, era stato convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Lecce da NOME COGNOME
COGNOME e NOME COGNOME che ne avevano chiesto la condanna a pagare € 2.000,00 sul presupposto del suo inadempimento al contratto di compravendita di mobili intercorso tra le parti. Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale con richiesta di condanna della controparte a pagare € 600,00 -o la diversa somma ritenuta di giustizia- per l’attività di trasloco di mobili.
Il Giudice di Pace di Lecce aveva respinto entrambe le domande.
Proposto appello solo da NOME COGNOME che aveva insistito per l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, il Tribunale di Lecce lo aveva dichiarato inammissibile, considerando inappellabile ex art.113 e 339 c.p.c. la sentenza di primo grado, che riteneva essere stata pronunciata necessariamente secondo equità in relazione all’art.113 co 2 c.p.c.: il Tribunale aveva sottolineato come non fossero state sollevate critiche al deciso del Giudice di Pace rientranti nell’ambito della violazione delle norme sul procedimento, della violazione di norme costituzionali o comunitarie o della violazione dei principi regolatori della materia.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo ad un unico motivo:
-1. Violazione e falsa applicazione dell’art.339 c.p.c., commi 1 e 3, e dell’art.113 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1 n.3:
Il Tribunale non avrebbe considerato che la domanda riconvenzionale proposta dal ricorrente era volta alla richiesta di una somma indeterminata, così ancorandosi la competenza per valore, mai contestata dalla controparte, al limite massimo della competenza del Giudice di Pace; ne conseguirebbe l’appellabilità della pronuncia del Giudice di Pace, non ricorrendo il presupposto di applicazione dell’art.113 co 2 c.p.c.
I resistenti non hanno proposto controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato: pure se l’articolazione del motivo non coglie appieno la criticità presentata dalla sentenza del Tribunale di Lecce, vengono infatti in rilievo profili di diritto che questa Corte può rilevare autonomamente.
Il Tribunale di Lecce ha erroneamente identificato il valore della controversia ai fini della verifica di appellabilità della sentenza del Giudice di Pace ex art.113 e 339 c.p.c., perché ha tenuto conto della domanda riconvenzionale di NOME COGNOME in quanto unica domanda rimasta ancora controversa in appello, senza considerare che il giudizio era stato introdotto in primo grado dai signori COGNOME i quali avevano azionato nei confronti dell’attuale ricorrente una pretesa creditoria di € 2.000,00, oltre
accessori, superiore quindi al limite (€ 1.100,00) individuato dall’art.113 c.p.c. per qualificare come necessariamente pronunciate secondo equità le pronunce del Giudice di Pace.
Il valore della controversia si determina infatti sulla base della domanda, ex art.10 c.p.c., cumulando il valore di tutte le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona, mentre non rilevano a tal fine le domande riconvenzionali proposte -salvo il disposto dell’art.36 c.p.c., non significativo nel caso di specie, e salva una loro eventuale rilevanza ai fini della determinazione del compenso del difensore: cfr. tra le altre, sui profili evidenziati, Cass. n.11415/2007 e Cass. n.23406/2023-.
A nulla poteva rilevare quindi, nella verifica da parte del Giudice d’appello della controversia introdotta in primo grado ai fini dell’applicazione degli art.113 e 339 c.p.c., il valore della domanda riconvenzionale, con la quale era stata richiesta la condanna dei signori COGNOME a pagare l’importo di € 600,00, oltre accessori, a prescindere dal riferimento in essa contenuto alla ‘diversa somma ritenuta di giustizia’ e alla sua idoneità a trasformare la domanda in domanda di valore indeterminato -cfr., sul punto, Cass. n.33219/2021-.
In sostanza, il Tribunale di Lecce ha valutato l’appellabilità della sentenza del Giudice di Pace tenendo conto del valore della controversia in appello, invece che del valore della controversia in primo grado, derivando la qualità di pronuncia secondo equità della sentenza impugnata che non poteva essere fondata sul disposto dell’art.113 co 2 c.p.c. -la pretesa degli attori era di € 2.000,00, superiore, si ripete, al limite identificato dalla norma- e che pacificamente non era giustificata da una richiesta delle parti, ex art.114 c.p.c.
Da quanto esposto consegue che il richiamo al disposto degli art.113 co 2 e 339 co 3 c.p.c. per escludere l’appellabilità della sentenza del Giudice di Pace di Lecce è errato, non potendo detto provvedimento essere definito come pronunciato secondo equità.
11. La sentenza del Tribunale di Lecce deve essere cassata, con rinvio della causa allo stesso Giudice, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del