Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9521 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30892-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimate – avverso la sentenza n. 236/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/06/2020 R.G.N. 62/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G.N. 30892/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/02/2024
CC
RILEVATO CHE
il Tribunale di Arezzo accertava l’illecita interposizione di manodopera da parte dei successivi formali datori di lavoro di NOME COGNOME, in relazione all’appalto conferito da RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il servizio di trasporto di effetti postali e vuotatura di cassette; dichiarava l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale, a partire dal 4.3.2010, con inquadramento nel livello E junior del contratto collettivo; condannava la società al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori;
la Corte d’Appello di Firenze, decidendo sui contrapposti appelli delle parti, in accoglimento di quello principale del lavoratore e rigettato quello incidentale della società, in parziale riforma della sentenza di primo grado, fermo il resto, riconosceva il rapporto di lavoro di NOME COGNOME con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a far data dall’1.10.2004 con inquadramento nel livello E del CCNL applicato al rapporto sino all’1.4.2005 e nel livello D senior da tale data in poi, con conseguente adeguamento della condanna per differenze retributive, oltre accessori;
in particolare, la Corte di merito, richiamata pertinente giurisprudenza di legittimità in ordine alla non genuinità di appalti endoaziendali afferenti l’affidamento a esterni di attività inerenti il ciclo produttivo qualora rimangano in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata a un risultato produttivo autonomo, escludeva nel caso concreto margini di autonomia del formale datore di lavoro rispetto alle direttive stringenti provenienti dalla committente, anche per l’assenza di referenti dell’appaltatore e per lo svolgimento da parte del lavoratore di attività non rientranti nell’oggetto dell’appalto;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di unico articolato motivo, illustrato con
memoria, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte d’Appello valutato quale elemento sufficiente per qualificare l’appalto come non genuino la fornitura ai dipendenti dell’appaltatore di modelli contenenti direttive di standardizzazione del servizio da parte dell’impresa committente (RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE);
il motivo è inammissibile;
in primo luogo, perché spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; non è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (v. Cass. S.U. 34476/2019, Cass. n. 8758/2017, n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021);
in secondo luogo, perché la Corte non si è basata sulla sola rilevanza dei modelli MPT per inferire la non genuinità dell’appalto in questione, con le conseguenze derivate, ma ha compiuto una valutazione complessiva e integrata delle prove raccolte, valorizzando le testimonianze raccolte in relazione all’attività complessiva degli autisti, al loro controllo solo da parte dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, all’assenza di elementi conformativi dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, sostanzialmente solo intestatario dei furgoni;
le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore della procuratrice di parte controricorrente, dichiaratasi antistataria, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 7 febbraio 2024.