Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3222 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 3222 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 10296-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMCOGNOMESTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto
R.G.N. 10296/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/11/2025
PU
avverso la sentenza n. 689/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2022 R.G.N. 3533/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma , in riforma di quanto statuito dal locale tribunale, aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e quindi dichiarato l’illegittimità dell’appalto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti lavoratori e la società RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 1.3.2015, dichiarava inesistente il licenziamento intimato il 19.2.2018 da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ordinando ad RAGIONE_SOCIALE il ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro, con inquadramento corrispondente a quello già posseduto dai lavoratori e con condanna della stessa società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 16.4.2018 sino alla sentenza, quantificate singolarmente nel dispositivo della decisione così assunta.
La corte territoriale riteneva che avesse errato il tribunale nel valutare insufficienti e generiche le allegazioni dei lavoratori soprattutto in punto di esercizio e contenuto delle direttive ricevute e che le deposizioni dei testi escussi andassero vagliate, diversamente da quanto fatto dal tribunale, alla luce del contratto di appalto, del suo complessivo contenuto e della sua effettiva genuinità. Rivalutando in tal modo il materiale probatorio, la corte
territoriale accertava l’illegittimità dell’appalto e la conseguente illegittimità del licenziamento, in quanto proveniente da soggetto non identificato quale reale datore di lavoro.
Avverso detta decisione proponeva ricorso RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria con 5 motivi cui resistevano i lavoratori con controricorso. Entrambe le parti depositavano successiva memoria.
L’Ufficio della Procura AVV_NOTAIO concludeva per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e artt.29 D.Lgs n. 276/2003 e 1655 c.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). Con tale motivo si censura la affermazione della corte di merito circa gli oneri probatori gravanti tra le parti ove sia in discussione l’individuazione del reale rapporto di lavoro e dell’effettivo datore di lavoro.
La corte di merito aveva ritenuto errata la valutazione del tribunale che aveva giudicato non sufficienti le allegazioni circa il potere direttivo ed aveva letto le testimonianze rese escludendo il raffronto delle stesse con il contratto di appalto che, già in alcune parti, denotava la non genuinità dello stesso.
Deve premettersi che, come indicato nella sentenza gravata, il tribunale aveva rilevato la insufficienza delle ‘allegazioni’ da parte del lavoratore circa la pregnanza delle direttive ed aveva ritenuto che tale criterio, rispetto a mansioni elementari, non assumessero particolare rilievo ai fini della individuazione del datore di lavoro.
Rispetto a tale statuizione la Corte di merito aveva valutato che era onere del datore di lavoro dar prova della genuinità dell’appalto e non del lavoratore; a tal fine la corte richiamava quanto statuito dal collegio di legittimità (Cass. n. 29889/2019) in punto di oneri probatori in cause di analogo contenuto di quella in esame (accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di datore di lavoro non formale, ma sostanziale, nel caso di appalto).
2)Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 29 d.lgs n. 276/2003 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). La
censura lamenta la valutazione svolta dal giudice del merito circa le ragioni attestanti la non genuinità dell’appalto, con riguardo al criterio del potere organizzativo direttivo e disciplinare.
I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché entrambi attinenti alla valutazione svolta dal giudice d’appello circa la genuinità dell’appalto e imputabilità del rapporto di lavoro all’effettivo datore di lavoro.
La corte territoriale, partendo dall’analisi del contratto di appalto, valutava che già in esso erano verificabili le ‘contaminazioni’ tra le attività richieste ai dipendenti in ragione dei servizi oggetto dell’appalto ed attività invece svolte direttamente su richiesta della committente (pag. 8 sentenza). A tale dato contrattuale aggiungeva la valutazione sulle testimonianze rese con riguardo alle direttive (impartite dai responsabili in turno RAGIONE_SOCIALE), al materiale utilizzato nelle attività dell’appalto, alle prestazioni richieste di natura estranea al contratto di appalto ed infine alla sostituzione, all’occorrenza, del personale RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio in concreto svolto, basato sulle allegazioni introdotte dalle parti e sui dati istruttori acquisiti nel processo, rispetto ai quali la corte di merito aveva anche considerato le testimonianze di segno contrario alle ragioni addotte dai ricorrenti (valutava inattendibile la teste COGNOME), deve considerarsi in linea con quanto statuito da questo Giudice di legittimità in punto di oneri probatori, secondo cui <> (Cass.n.19412/2020; Cass. n. 670 del 2004, Cass. n. 13388 del 2000, Cass. n. 6860 del 1998).
A tali principi la corte di merito si è in concreto attenuta (al di là di enunciazioni non condivisibili ma irrilevanti rispetto al concreto procedimento valutativo seguito) e, infatti, il giudizio svolto, ha correttamente accertato <> ( Cass. n. 12551/2020).
L’esito della valutazione, rispondente ai principi sopra enunciati, non è poi sindacabile in questa sede di legittimità in quanto, attendendo ad una valutazione di fatto, estranea al perimetro in cui opera la Corte di cassazione.
3)Con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame di fatti decisivi quale il ‘quadro di insieme del contratto di appalto’ (art. 360 co.1 n.5 c.p.c.) .
Il motivo è inammissibile. Questa Corte anche recentemente ha ribadito che <<'L'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica' (Cass. n. 2961/2025)
La denuncia di omissione diretta all'intero compendio contrattual e, più che costituire la sollecitazione a esaminare un fatto storico non
considerato, in realtà sollecita una nuova complessiva valutazione del merito della controversia, il che è estraneo al giudizio di legittimità.
4)- Violazione art. 29 d.lgs. n. 276/2003, art. 38 d.lgs. n. 81/2015, art. 23 d.lgs. n. 23/2015 (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.)
La società lamenta la propria estraneità rispetto al licenziamento intimato dalla formale datrice di lavoro nonché la errata statuizione sulle relative conseguenze come individuate dalla corte. In particolare, rileva che l'eventuale data di decorrenza del rapporto di lavoro avrebbe dovuto coincidere con dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, con indennità pari a due mensilità per ogni anno di lavoro, ovvero, in via subordinata, con applicazione art. 18 novellato, con indennità risarcitoria ricompresa tra 12 e 24 mensilità.
Il motivo va disatteso poiché non considera la statuizione della sentenza in punto di licenziamento. Invero la corte d'appello ha deliberato che, attesa l'accertata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i reclamanti-lavoratori e RAGIONE_SOCIALE, il licenziamento intimato da Sky RAGIONE_SOCIALE era da considerarsi tamquam non esset perché intimato a non domino e, comunque, del tutto privo di effetti con riguardo al rapporto riconosciuto come esistente, in quanto non imputabile al datore di lavoro effettivo. Rispetto a tale statuizione risultano quindi irrilevanti e non 'centrate' le doglianze di RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro -e ciò è dirimente -la possibilità di lavoro in somministrazione non ha fatto venir meno il fenomeno interpositorio civilistico (ancor prima che giuslavoristico): v. da ultimo Cass. n. 29577/25. In altre parole, poiché in un appalto non genuino l'atto negoziale del soggetto interposto non è ascrivibile all'interponente , il licenziamento è nullo e, in quanto tale, è regolato dall'art. 18 co. 1° Stat.
5) Con il quinto motivo è denunciata la violazione dell'art. 421 c.p.c. e 112 c.p.c. per aver la corte condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate dall'illegittimo recesso alla data della sentenza, senza detrarre l' aliunde perceptum , pur dedotto dalla società sin dal primo grado.
Si osserva che la sentenza impugnata, nella parte motiva, non si occupa dell' aliunde perceptum e che nella parte dispositiva (oggetto del motivo del ricorso in esame) vengono liquidate le somme riconosciute a ciascun lavoratore in ragione dell'illegittimità del licenziamento con riferimento alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del 16.4.2018 (licenziamento) sino alla data della sentenza. Nessun riferimento è fatto all'aliunde perceptum.
La società ricorrente, premesso di aver eccepito l' aliunde perceptum sin dal primo grado e di aver coltivato l'eccezione anche in appello , lamenta la mancata attivazione a riguardo dei poteri istruttori del giudice.
Il motivo va disatteso perché per attivare tali poteri in questione, occorre fornire elementi che, anche in via presuntiva, consentano eventualmente al giudice di poter accertare, anche con approfondimento di indagine, l'esistenza di somme altrimenti percepite (v. Cass. n. 36724/2021). Sul punto si è affermato che <>(Cass.n.26597/2020) .
Diversamente l’iniziativa officiosa avrebbe carattere meramente esplorativo.
Le spese seguono il principio di soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 6.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Ai sensi dell’art. 13 comma -quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME