Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4399 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4399 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7938-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 4216/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
Costituzione rapporto
privato
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 94 del 2022, in riforma della pronuncia di primo grado e in parziale accoglimento delle domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la originaria ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE dal 19.6.2013, ordinando la ricostruzione del rapporto di lavoro (con mansioni di cassiera, V livello, tempo pieno, CCNL Commercio) e la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dal 9.3.2015 (data della messa in mora) all’effettivo ripristino del rapporto, oltre accessori.
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, premesso che era stata dipendente dal 2.11.2007 di RAGIONE_SOCIALE con contratto a tempo determinato, di essere transitata alla RAGIONE_SOCIALE dal 26.4.2012 e di essere stata licenziata il 14.2.2013, per essere poi assunta il 28.2.2013 dalla RAGIONE_SOCIALE e successivamente essere nuovamente licenziata il 10.7.2015, aveva dedotto di avere, in realtà, sempre lavorato per RAGIONE_SOCIALE in virtù di appalti fittizi intercorsi tra le società.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al contratto di appalto di servizi disciplinato dall’art. 29 D.lgs.
276/2003. Si deduce che la Corte di appello ha rilevato l’inesistenza del contratto di appalto di servizi per il punto vendita di Torrita Tiberina quando, invece, per tale punto vendita, valeva il contratto di appalto del 20.2.2013 indicante la sede di Poggio Mirteto.
Il motivo non è fondato.
I giudici di seconde cure hanno sì rilevato che per la sede di Torrita Tiberina mancava il contratto di appalto così come mancavano per entrambe le sedi di Poggio Mirteto e di Torrita Tiberina i contratti di comodato dei beni, tuttavia hanno precisato che il testo dell’unico contratto di appalto prodotto era indicativo della non genuinità dell’appalto che hanno , poi, desunto anche e soprattutto dall’esame delle prove orali raccolte e documentali depositate.
A prescindere, quindi, dall’assunto che il contratto di appalto di Poggio Mirteto potesse spiegare i suoi effetti anche per il punto vendita di Torrita Tiberina, il fatto della mancanza del contratto per tale sede non si prospetta risolutivo, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nell’economia dell ‘impianto decisionale della Corte territoriale.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 115, 116 e 132 cpc e con riferimento all’art. 1362 cod. civ., in ordine al contenuto del contratto di appalto di Poggio Mirteto ai fini della ritenuta non genuinità dell’appalto del punto vendita di Torre Tiberina.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va specificato che il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto
il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).
Inoltre, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nella fattispecie, invece, come si è detto, la ratio decidendi della gravata sentenza è chiara: è stato dato atto che non era stato depositato il contratto di appalto né quello di comodato per il punto vendita di Torrita Tiberina e, in ogni caso anche esaminando il contenuto dell’unico contratto di appalto depositato (Poggio Mirteto), è stato ritenuto che lo stesso non fosse indicativo della genuinità dell’appalto stesso, così come dedotto comunque dalle prove raccolte.
Va, poi, sottolineato che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per
una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in
20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. esame.
Inoltre, è opportuno precisare che, in tema di interpretazione dell’atto di autonomia privata il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465/2015).
Anche in relazione alle suddette denunciate disposizioni di legge, le doglianze, pertanto, non sono meritevoli di accoglimento
Con il terzo motivo si obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non avere rilevato la Corte territoriale che i contratti di comodato erano stati prodotti unitamente al contratto di appalto.
Il motivo è inammissibile sia perché, per quanto sopra specificato in relazione al primo motivo, la prova della non genuinità del contratto di Torrita Tiberina è stata desunta anche da altre risultanze, per cui la questione non si palesa decisiva, sia perché difetta di specificità a fronte della eccezione di parte controricorrente secondo cui il contratto di comodato prodotto (di cui non è stato riportato il testo per effettuare in questa sede un idoneo riscontro) si riferirebbe alla sede di Fonte Nuova (RM) ove la COGNOME non aveva mai lavorato.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, all’art. 1665 cod. civ. e all’art. 116 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per il mancato corretto apprezzamento, da parte della Corte territoriale, delle prove offerte nel corso del giudizio.
Il motivo è inammissibile.
E’ un principio, infatti, ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).
Le censure, quindi, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una inammissibile rivalutazione delle prove e ad una diversa ricostruzione della vicenda, che sono attività non consentite in sede di legittimità.
Con il quinto motivo si censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 80 bis d.l. n. 34/2020, agli artt. 324 e 329 co. 2 cpc, in tema di giudicato interno, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto che il licenziamento intimato dalla RAGIONE_SOCIALE non potesse essere imputato all’effettivo utilizzatore RAGIONE_SOCIALE, in un contesto in cui il recesso non era stato impugnato ed era divenuto definitivo.
Il motivo è infondato essendo la gravata sentenza (che ha ritenuto il recesso intimato dalla RAGIONE_SOCIALE non esset ) in linea con i principi affermati da questa Corte secondo cui le vicende relative al rapporto di lavoro sotto un profilo formale non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con diverso datore di lavoro (Cass. n. 26170/2025; Cass. n. 9783/2024; Cass. 17736/2024) e secondo cui, al cd. appalto non genuino di servizi, si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro – di cui all’art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o
simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l’art. 29, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. anch’esso abrogato – rinviava) e all’attuale art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei Difensori della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori della controricorrente dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.12.2025
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME