Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14634 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25356-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 110/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 164/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/02/2024
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 947/2019, la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOME nei confronti di detta società, accertata l’interposizione illecita di manodopera negli appalti di servizi in forza dei quali la prestazione lavorativa dell’attore era stata impiegata nell’organizzazione di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dal 5.6.2006 all’8.11.2007 e quindi dall’1.3.2010 fino all’introduzione del giudizio, aveva dichiarato essere intercorso, tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo compreso tra il 5.6.2006 all’8.11.2007, come pure a partire dall’1.3.20 10; rapporto assunto dal primo giudice come ancora in essere, e con diritto dell’attore ad essere inquadrato nel livello D addetto senior del CCNL per i lavoratori dipendenti di RAGIONE_SOCIALE con orario full time ; e, per l’effetto, aveva altresì dichiarato il diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio nell’inquadramento e mansioni di appartenenza presso il CMP in Sesto Fiorentino e al trattamento economico e normativo corrispondente, al netto della prescrizione quinquennale interamente decorsa fino all’8.11.2007.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale dava conto anzitutto di quanto accertato e ritenuto dal primo giudice e dei quattro motivi d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Indi, la Corte riteneva di condividere la conclusione del Tribunale in ordine alla violazione nella specie del divieto di
intermediazione di mera manodopera, così respingendo i motivi sub a) e b) dell’appello di RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Considerava, altresì, infondata la censura mossa dalla società quanto all’inquadramento che la sentenza impugnata aveva riconosciuto all’appellato.
2.3. Infine, la Corte condivideva anche l’affermazione del Tribunale relativa al regime orario dei contratti di lavoro di cui aveva affermato l’esistenza tra il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
Il lavoratore intimato è rimasto tale, non avendo svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo, la ricorrente denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 nella parte in cui la sentenza impugnata ignora che il primo requisito di legittimità dell’appalto sia ‘.
Con un secondo motivo denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene che il potere di conformazione dell’appalto esercitato da RAGIONE_SOCIALE integri di cui alla norma violata’.
Con un terzo motivo denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 1655 c.c. nonché dell’art. 29 d.lgs.
276/2003 poiché il Giudice di merito ha fondato la propria decisione sulla presunzione che il servizio di trasporto svolto dalle appaltatrici per RAGIONE_SOCIALE non potesse costituire oggetto di un genuino contratto di appalto’.
Con un quarto motivo denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 276/2003 nella parte in cui la sentenza ha mal applicato il meccanismo di imputazione del rapporto in capo all’appaltante’.
Con un quinto motivo denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 61/2000 ratione temporis vigente’. Deduce che, nel ricorso in appello, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato che lo stesso ricorrente aveva affermato nell’atto introduttivo del giudizio ‘di svolgere lavoro part time con inizio alle 12.30 e termine alle 15.15, dal lunedì al venerdì’, m a che tale indicazione era stata ‘disattesa dalla Corte d’appello di Firenze la quale ha mal applicato l’art. 8 d.lgs. n. 61/2000 (nella formula all’epoca vigente) senza alcuna valutazione dell’indicazione fattuale offerta proprio dal Sig. COGNOME, nel ricorso introduttivo di primo grado, in merito all’orario di lavoro da egli seguito’.
Con un sesto motivo denuncia ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, sempre in relazione alla su riportata affermazione della controparte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Con un settimo motivo denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (vizio di ultra petizione)’. Deduce la ricorrente che, con riferimento alle difese articolate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in sede di appello e riportate nel precedente motivo, no nché alla erronea pronuncia della Corte d’appello di
Firenze che ne è seguita, la sentenza impugnata ha perpetrato una chiara violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui tale norma stabilisce che ‘il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa’. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello di Firenze, reiterando l’errore già commesso dal primo giudice, ha confermato la sentenza del Tribunale anche sotto lo specifico profilo del ‘regime orario del rapporto di lavoro imputato a RAGIONE_SOCIALE‘.
I primi tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati.
Occorre premettere che la Corte d’appello ha considerato ‘come l’appalto in cui è incontestato sia stata impiegata la prestazione dell’appellato, avesse ad oggetto l’esecuzione dei servizi di trasporto degli effetti postali da una struttura all’altra della formale committente, di vuotatura delle cassette di impostazione, di consegna dei giornali nelle giornate di sabato, oltre a servizi a questi accessori’.
Ha ritenuto ‘pacifico che i furgoni con i quali avvenivano i trasporti siano sempre stati nella disponibilità dei formali appaltatori’ (come in precedenza specificato a pag. 2 della sentenza: ‘prima RAGIONE_SOCIALE, quindi l’RAGIONE_SOCIALE‘); tuttavia ha considerato ‘che un simile dato non valga ad elidere le univoche risultanze istruttorie dalle quali correttamente il Tribunale ha desunto essere stata l’attività dei dipendenti degli appaltatori compiutamente integrata nell’organiz zazione della loro prestazione, essa decisiva ai fini della realizzazione dell’attività apparentemente commessa (con ogni conseguenza quanto all’illiceità dell’appalto, secondo i principi sopra esposti)’.
9.1. La Corte distrettuale ha, quindi, considerato che .
<Se ne deve desumere, una certa evidenza, ad avviso della Corte, che la prestazione dei lavoratori impiegati nei servizi commessi dipendesse e fosse effettivamente organizzata in conseguenza solo delle esigenze dell'organizzazione di RAGIONE_SOCIALE della formale committente e variasse con il variare di quelle (dovendo gli appaltatori solo 'sottoscrivere per accettazione'
eventuali variazioni), non diversamente da quanto accadeva per la generalità dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE.
9.2. Pertanto, secondo la Corte, 'non si comprende quale sarebbe stata l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, quando gli era in effetto rimessa solo l'attuazione (e la comunicazione ai propri formali dipendenti) di un programma predisposto dalla committente fino al dettaglio e variabile in conseguenza delle sue esigenze'.
Rileva preliminarmente il Collegio che, con ancor recente ordinanza 20.6.2023, n. 17627, questa Sezione ha rigettato il ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE, affidato a motivi in parte analoghi a quelli qui in esame, avverso altra sentenza d ella medesima Corte d'appello di Firenze, relativa a fattispecie concreta pressoché sovrapponibile a quella che qui ci occupa, e in base ad analogo accertamento fattuale, relativo a caso nel quale il lavoratore controricorrente era formalmente proprio alle dipendenze dell'RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (vale a dire, come sopra già premesso, la seconda RAGIONE_SOCIALE appaltatrice alle cui dipendenze risultava essere il lavoratore qui intimato).
Inoltre, anche in quel procedimento, come nel presente, il caso era stato giudicato in relazione alla disciplina di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
In precedenza, altro ricorso per cassazione sempre contro sentenza della stessa Corte territoriale era stato rigettato da Cass. n. 2966/2021, la quale, tuttavia, atteneva a caso in cui veniva in considerazione appalto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (e, cioè, la prima RAGIONE_SOCIALE da cui formalmente dipendeva il lavoratore qui intimato), ma nel quale
i giudici di merito avevano giudicato applicabile ratione temporis l'art. 1 L. n. 1369/1960.
10.1. In questa decisione, in definitiva, si farà riferimento, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ai principi di diritto enunciati nella più recente decisione Cass. n. 17627/2023.
Tanto considerato, nell'ambito del primo motivo, la ricorrente deduce che: .
Tale critica passa anche attraverso l’assunto che sarebbe dato fattuale incontestato che la titolarità dei tali veicoli, ‘necessari alla materiale movimentazione dei beni’, ‘e conseguente responsabilità nella manutenzione, gestione, ricovero, assegnazione al singolo autista, ecc. erano di esclusiva competenza delle ditte appaltatrici’.
Nota, allora, il Collegio che tutti questi particolari, ora rappresentati dalla ricorrente, sono completamente estranei all’accertamento fattuale compiuto dai giudici di secondo grado, i quali si sono limitati a ritenere pacifico che i veicoli in questione ‘con i quali avvenivano i trasporti siano sempre stati nella disponibilità dei formali appaltatori’, senza affatto verificare che almeno tali beni fossero gestiti ed organizzati dai suddetti appaltatori.
11.1. Del resto, come si è visto, la Corte di merito si è subito preoccupata di ritenere subvalente tale singolo elemento dei furgoni di cui disponevano gli appaltatori, ritenendo
univoche le ‘risultanze istruttorie dalle quali correttamente il Tribunale ha desunto essere stata l’attività dei dipendenti degli appaltatori compiutamente integrata nell’organizzazione di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, alla quale era effettivamente riferibile il potere di conformazione della loro prestazione, essa decisiva ai fini della realizzazione dell’attività apparentemente commessa’.
11.2. Peraltro, in Cass. n. 17627/2023 cit., relativa, come già evidenziato, a fattispecie in cui veniva in considerazione uno dei due appalti di servizi anche qui in esame (vale a dire, quello intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE) , è stata ritenuta incensurabile la sentenza della stessa Corte territoriale dove aveva ritenuto che ‘il fatto che il lavoratore usasse furgoni della ditta appaltatrice non era sufficiente a ritenere la sussistenza di un rischio di RAGIONE_SOCIALE posto che tale rischio risultava escluso dal fatto che gli itinerari venissero pure pianificati dettagliatamente da RAGIONE_SOCIALE …’ (cfr. in particolare § 12 e 14 di tale decisione).
Sempre nello svolgimento del primo motivo, la ricorrente assume che sarebbe ‘evidente che il servizio di trasporto di beni postali non sia un’attività labour intensive , ossia un’attività svolta con prevalente apporto lavorativo e senza utilizzo di specifici e/o rilevanti mezzi; al contrario, il trasporto è un servizio che richiede specifici mezzi (i veicoli per il materiale trasporto dei beni), la cui organizzazione e gestione è stata sempre curata dalle società appaltatrici, e tale requisito andava puntualmente e prioritariamente considerato dalla Corte d’appello, la quale invece l’ha del tutto ignorata, in aperta violazione dell’art. 29 citato’.
Ma anche tali argomenti non collimano con l’accertamento fattuale operato dai giudici di secondo grado, i quali, come pure
si è visto, avevano posto in luce, quale dato incontestato, che l’appalto in questione aveva ad oggetto l’esecuzione dei servizi, non solo ‘di trasporto degli effetti postali da una struttura all’altra della formale committente’, ma anche di ‘vuotatura di cassette di impostazione, di consegna dei giornali nelle giornate di sabato, oltre a servizi a questi accessori’; vale a dire, servizi ulteriori rispetto al mero ‘trasporto di beni postali’, eseguiti a mezzo dei ridetti ‘furgoni’, e nei quali era preponder ante l’impiego della manodopera anche rispetto a beni, invece, di RAGIONE_SOCIALE (quali le cassette di impostazione del servizio postale c.d. universale) o comunque nella sua disponibilità (i giornali da consegnare nelle giornate di sabato).
Quanto, poi, alla valenza probatoria dei modelli TARGA_VEICOLO, sulla quale valenza la ricorrente insiste, negandola, sia nel primo che nel secondo motivo, trattasi di elemento che sempre Cass. n. 17627/2023 ha ritenuto correttamente valorizzato dai giudici di merito nel più ampio compendio probatorio (cfr. ancora il cit. § 12 di tale ordinanza).
Del resto, la ricorrente nello sviluppo del secondo motivo sostiene in proposito che sarebbe ‘chiaramente emerso dall’istruttoria svolta nel giudizio di merito che RAGIONE_SOCIALE non impartiva affatto ordini o disposizioni al Sig. COGNOME (teste NOME COGNOME, teste NOME COGNOME) e che anche le eventuali variazioni degli itinerari erano comunicate da RAGIONE_SOCIALE alle società appaltatrici e mai ai singoli lavoratore (teste NOME COGNOME)’.
13.1. Orbene, anzitutto si è qui in presenza di un diverso apprezzamento di, peraltro ben determinate, risultanze processuali (nella specie, deposizioni testimoniali).
E comunque, ancora una volta, la ricorrente non considera che la Corte di merito ha formato il suo convincimento, non solo sui ridetti modelli TARGA_VEICOLO, ma anche sui cd. buoni di consegna, ad essi moduli allegati, ‘formati da RAGIONE_SOCIALE sulla base delle sue esigenze e con i quali erano attivati i diversi servizi esigibili secondo il contratto di appalto’, non unicamente quindi i servizi di trasporto stricto sensu , cui esclusivamente si riferiscono le argomentazioni della ricorrente nelle censure in esame.
La stessa Corte, inoltre, s’è riferita anche ai ‘contratti commerciali in atti e relativi allegati’, non mancando di considerare, come pure sopra riferito, specifiche deduzioni, giudicate ‘ammissive’, della stessa RAGIONE_SOCIALE sia in prime cure che nell’atto d’appello.
13.2. D’altronde, la Corte distrettuale ha pure accertato che l’appaltatrice si limitava a comunicare ai propri dipendenti anche eventuali ‘variazioni’ dell’esecuzione dell’incarico, decise da RAGIONE_SOCIALE, che si rendessero necessarie in corso d’opera, ‘non diversamente da quanto accadeva per la generalità dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE‘.
Incensurabilmente, perciò, la Corte di merito ha escluso nella specie un’autonomia organizzativa dell’appaltatore, cui era ‘rimessa solo l’attuazione (e la comunicazione ai propri formali dipendenti) di un programma predisposto dalla committente fino al dettaglio e variabile in conseguenza delle sue esigenze’, quasi fosse ogni appaltatore un nudus minister .
Infondatamente, infine, la ricorrente, nel terzo motivo, censura la parte conclusiva della su riferita motivazione della Corte territoriale, in cui è stato ritenuto che: ‘in ragione della
natura delle attività oggetto dell’appalto, consistenti in effetti, in singole fasi del processo di recapito (il carico della corrispondenza ed il suo trasporto in punti predeterminati secondo itinerari prestabiliti), esse quindi necessariamente e inscindibilmente integrate nel più esteso processo produttivo rimesso al potere datoriale della formale committente’.
In tale passaggio, infatti, la Corte territoriale non ha operato alcun ragionamento presuntivo nel senso sostenuto dalla ricorrente, ma ha solo inteso specificare come nella specie si atteggiasse il carattere c.d. endoaziendale degli appalti in questione (cfr. anche la precedente pag. 6 della sua sentenza in cui appunto si era già anticipato che tali appalti rientrassero tra quelli endoaziendali).
Ebbene, in Cass. n. 17627/2023 era stato ribadito che, ‘Per l’individuazione di un appalto lecito, anche endoziendale e labour intensive ‘, devono riscontrarsi sia l’organizzazione di RAGIONE_SOCIALE con assunzione del rischio economico che la direzione autonoma del personale in capo all’appaltatore (cfr. § 7 di tale decisione).
E nel caso in esame la Corte di merito, in base all’accertamento fattuale eseguito, non ha riscontrato in capo ai pur differenti appaltatori, di cui si avvalse RAGIONE_SOCIALE nei non brevi periodi in cui sono state rese le prestazioni del lavoratore, che essi organizzassero autonomamente i mezzi necessari.
Tanto neanche ha desunto, ‘in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del
medesimo, del rischio d’RAGIONE_SOCIALE‘, secondo il disposto di cui all’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Ha, piuttosto, accertato in entrambi i pur diversi appaltatori avvicendatisi nel tempo una completa assenza di autonomia organizzativa.
Il quarto ed il quinto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati per evidente connessione, sono privi di fondamento.
14.1. Non considera, infatti, la ricorrente che la Corte territoriale, in ordine alla questione dell’orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale (che rientrava nel terzo motivo d’impugnazione dell’allora appellante RAGIONE_SOCIALE, quello sub c): cfr. pag. 4 dell’impugnata sentenza), non aveva esposto solo le argomentazioni che riporta e censura la ricorrente (alle pagg. 20-21 del ricorso in esame).
Invero, la stessa Corte, nel reputare del tutto corrette le conclusioni tratte dal Tribunale in proposito, aveva inoltre considerato che: ‘Né certo in contrario depongono le difese della parte privata in primo grado, che non contengono alcuna limitazione della propria pretesa a un orario part time, come si rileva dalle conclusioni (mentre, diversamente da quanto sembra ritenere RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe stata necessaria alcuna specifica rivendicazione di un orario full time, trattandosi dell’ordinario regime orario dei contratti di lavoro)’ (così a pag. 11 della sua sentenza).
14.2. Dunque, la soluzione raggiunta sul punto dalla Corte di merito si fonda anche su una sua precisa interpretazione delle difese del lavoratore in primo grado; interpretazione che ne integra la ratio decidendi con la quale la ricorrente per
cassazione non si confronta dovendosi peraltro evidenziare un deficit di specificità, essendosi la ricorrente limitata a trascrivere solo brevi e del tutto insufficienti stralci del ricorso introduttivo del giudizio, senza peraltro riportare le ragioni per cui la domanda era stata accolta dal tribunale e, conseguentemente, le pertinenti censure mosse.
Il sesto motivo è per le stesse ragioni inammissibile.
15.1. La ricorrente, infatti, in tale motivo assume che la Corte d’appello di Firenze, confermando la prima sentenza, aveva ‘del tutto ignorato la circostanza che per espressa affermazione del ricorrente il rapporto di lavoro in corso e instaurato il 1° marzo 2013 era a tempo parziale e non a tempo pieno’.
15.2. Ebbene, va ribadito quanto già osservato nell’esaminare i due motivi che precedono, non senza rilevare che è esplicitamente dedotto l’ ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto dl discussione tra le parti’, inammissibile incorrendo nella preclusione di cui al combinato disposto di cui ai commi quarto e quinto dell’art. 348 ter c.p.c. in presenza di c.d. ‘doppia conforme’.
16. Il settimo motivo è infondato.
16.1. Come si è già visto nell’esaminare il quarto e il quinto motivo di ricorso, la Corte di merito, respingendo motivatamente la censura dell’allora appellante circa il regime orario del rapporto lavorativo, aveva concluso che le difese dell’attore in pr imo grado non contenessero alcuna limitazione della propria pretesa ad un orario part time .
Pertanto, in base a tale interpretazione del petitum a riguardo dell’istante, come pure già notato, alcun vizio di ultrapetizione è riscontrabile nell’impugnata sentenza sul punto.
Nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, in difetto di difese da parte dell’intimato.
Nondimeno la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 7.2.2024.