Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2638 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2638 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27086/2024 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2583/2024 pubblicata in data 28/06/2024, n.r.g. 2478/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- In conseguenza della ritenuta illiceità del contratto di appalto stipulato fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era dipendente, con sentenza n. 4362/2007 il Tribunale di Roma aveva dichiarato sussistente un rapporto di lavoro subordinato fra la predetta lavoratrice e RAGIONE_SOCIALE ed
OGGETTO:
appalto illecito – costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente obbligo retributivo successivo alla sentenza – nuovo atto di costituzione in mora
aveva ordinato a quest’ultima società la riammissione della lavoratrice in servizio.
La società non aveva ottemperato.
NOME COGNOME aveva pertanto ottenuto decreto ingiuntivo n. 2882/2022 del Tribunale di Roma con cui aveva intimato ad RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 152.878,52 a titolo di retribuzione per il periodo da settembre 2014 a dicembre 2019 in relazio ne all’inquadramento nel livello B1 CCNL di settore.
2.- RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, che, nel contraddittorio con la lavoratrice, veniva rigettata dal Tribunale di Roma, sulla base della ritenuta natura retributiva e non risarcitoria del diritto relativo al periodo successivo alla sentenza che aveva dich iarato illecito ed illegittimo l’appalto e, quindi, sussistente il rapporto di lavoro alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
la notifica del ricorso originario, volto all’accertamento dell’illegittimità dell’appalto e al ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, vale come offerta delle prestazioni lavorative ex art. 1217 c.c. e quindi come costituzione in mora;
è infondata la tesi della società, secondo cui la costituzione in mora dovrebbe necessariamente essere successiva alla sentenza, nella specie mancata;
questa tesi, infatti, porrebbe a carico del lavoratore l’onere ed il rischio della durata dell’accertamento giudiziale;
inoltre la sentenza accertativa del rapporto di lavoro dipendente con il committente non ha natura costitutiva e quindi ha efficacia ex tunc ;
laddove nel ricorso introduttivo il lavoratore non si limiti a chiedere l’accertamento dell’illiceità dell’appalto e quindi della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del committente, e chieda altresì la prosecuzione del rapporto lavorativo con il committente con l’ordine di riammissione in servizio come nella specie -l’atto contiene certamente una messa in mora;
nessun argomento di segno contrario si rinviene nella nota Cass. sez. un. n. 2990/2018, poiché il riferimento al caso in cui i lavoratori, ‘ dopo aver richiesto l’accertamento giudiziale della invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l’ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore di lavoro ‘ e ‘ offrano a quest’ultimo la loro prestazione ‘ deve essere inteso nel senso di riguardare il caso in cui una siffatta offerta non fosse contenuta nel ricorso originario;
peraltro, con ordinanza n. 25933/2016 la Corte di Cassazione aveva già dato atto, sia pure in relazione ad altro periodo lavorativo, che RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto al ripristino del rapporto lavorativo pur in presenza dell’offerta delle prestazioni lavorati ve.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- La Consigliera delegata dal AVV_NOTAIO ha formulato una proposta di definizione accelerata in termini di manifesta infondatezza, avverso la quale la difesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 1206, 1208, 1217, 2909 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la mancanza di una valida messa in mora successiva alla sentenza accertativa dell’illegittimità dell’appalto.
Il motivo è infondato.
1.1.- La Corte territoriale ha interpretato l’originario ricorso introduttivo del giudizio relativo all’illegittimità dell’appalto ed ha ravvisato una valida costituzione in mora nella domanda ivi formulata anche in termini di condanna della società a ‘reintegrare’ le dipendenti in servizio. Questa interpretazione e, dunque, questa qualificazione di quella domanda da parte dei Giudici d’appello non è stata censurata dalla ricorrente, che si è limitata a sostenere
che, a suo dire, in virtù delle sentenze C. Cost. n. 303/2011 e Cass. sez. un. n. 2990/2018, un valido atto di messa in mora dovrebbe necessariamente intervenire solo dopo la sentenza che abbia dichiarato illegittimo l’appalto.
Tale tesi non è fondata.
Questa Corte ha già affermato che, in tema di interposizione di manodopera, l’obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora ( recte , dall’intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev’essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell’interposizione: nullità dell’interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti dal legislatore secondo una rigida sequenza temporale, né vi sono ragioni logico-giuridiche che impongano una determinata sequenza temporale (Cass. n. 19042/2024). In tale precedente questa Corte ha precisato: « … in base alla disciplina dettata dall’art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, il rifiuto, di uno dei contraenti, di eseguire la prestazione è legittimo solo quando la controparte non abbia adempiuto la propria prestazione o non abbia offerto di adempierla contemporaneamente. Da ciò discende che, non potendosi considerare inadempiente colui che offre di adempiere ma non può farlo per il rifiuto della controparte, il mancato adempimento di quest’ultima riveste carattere di illegittimità. In tale contesto, l’intimazione a ricevere la prestazione costituisce un atto giuridico volto a formalizzare il rifiuto della controparte (v. Cass. 24886 del 2006) … deve inoltre rilevarsi che la sentenza dichiarativa della interposizione fittizia e della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore ha effetto ex tunc , dall’inizio della interposizione (v. Cass. n. 8385 del 2019; n. 823 del 2020). Ciò comporta che la messa in mora, o meglio l’intimazione a ricevere la prestazione, ove a suo tempo effettuata col ricorso introduttivo del giudizio o con atto separato successivo, risulta eseguita nei confronti di chi, ex post e in conseguenza della pronuncia giudiziale, deve essere considerato de iure datore di lavoro … A fronte di tale condizione di mora accipiendi , non vi è alcuna ragione di ordine giuridico e sistematico che possa fondare la necessità di una ulteriore messa in mora della società datoriale a fronte del persistere della medesima condotta inadempiente (rifiuto di ricevere la prestazione), anche dopo e nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico … ».
1.2.- Peraltro, anche secondo il diritto comune dei contratti e delle obbligazioni la costituzione in mora precede l’iniziativa giudiziale ed è sufficiente a produrre gli effetti suoi propri, senza che sia necessario per il creditore una nuova messa in mora successiva alla sentenza che abbia condannato il debitore ad adempiere. Va infatti ricordato che la costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto e non un atto negoziale ( ex multis Cass. n. 13430/2025; Cass. ord. n. 11416/2018; Cass. n. 11579/2014). Pertanto gli effetti dell’atto sono tutti predeterminati dalla legge, per la quale è necessaria e sufficiente la volontà dell’atto (non essendo richiesta anche la volontà degli effetti), al compimento del quale si producono ipso iure i relativi effetti. In tal modo la costituzione in mora consente la tutela piena ed effettiva del diritto poi vantato in sede giudiziale, in omaggio al principio secondo cui il diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio ( ex multis Cass. ord. n. 10490/2025; Cass. n. 2960/2017).
Solo un contrarius actus del titolare del diritto potrebbe negozialmente eliminare gli effetti (legali) della già intervenuta costituzione in mora, eventualmente evincibile da un comportamento univoco e, quindi, concludente in tal senso, oppure un espresso atto abdicativo di rinunzia a quegli effetti. Ma nessuna di tali ipotesi è stata eccepita (e dimostrata) dalla ricorrente nei gradi di merito.
1.3.- Neppure può obiettarsi che in caso di interposizione vietata nel rapporto di lavoro occorra il necessario accertamento presupposto, non essendo certa ab initio la qualità di creditore in capo all’attore , sicché sarebbe necessario attendere la sentenza di accertamento alla quale far seguire poi la costituzione in mora . Va infatti considerato che un’incertezza sulla posizione sostanziale dell’attore è possibile pure nel diritto comune delle obbligazioni, ad esempio nel caso del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.). Ciononostante, l’avvenuta costituzione in mora da parte dell’effettivo creditore è sufficiente ad integrare la mora, con tutti i relativi effetti e le relative conseguenze, anche se sia intervenuta prima dell’azione giudiziale e, quindi, prima della sentenza che abbia -in ipotesi -accertato l’ inefficacia liberatoria del pagamento eseguito dal debitore in favore di un soggetto che sapeva non essere l’effettivo titolare del credito (Cass. ord. n. 25317/2025 ).
Dunque la costituzione in mora è idonea a produrre gli effetti suoi propri
sia nel caso di domanda di adempimento, in cui non si controverta della posizione sostanziale dell’attore, sia nel caso di domanda di adempimento rispetto alla quale rivesta carattere pregiudiziale la domanda di accertamento e quindi di individuazione delle parti effettive di un rapporto giuridico (come quello di lavoro subordinato).
1.3.- Con particolare riguardo al caso di specie, questa Corte, con ordinanza n. 25933/2016, ha già dato atto, sia pure in relazione ad altro periodo lavorativo, che RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto al ripristino del rapporto lavorativo pur in presenza dell’offerta delle prestazioni lavorative da parte della COGNOME. Si tratta di una circostanza ritenuta ormai sussistente in quel giudizio, su cui si è formato il giudicato, posto che di quel giudizio rappresentava l’indefettibile presupposto di fatto (risarcimento del danno a decorrere dalla costituzione in mora).
In senso contrario non rileva allora che in quell’ordinanza fosse stata affermata la natura risarcitoria e non retributiva dell’obbligo datoriale a seguito del mancato ripristino del rapporto di lavoro ed il motivo delle lavoratrici sull’art. 1217 c.c. fosse stato rigettato: quel rigetto atteneva unicamente alla compensatio lucri cum damno . Ai fini risarcitori in quella pronunzia questa Corte aveva pur sempre ritenuto necessaria la costituzione in mora , confermando la sentenza di merito che l’aveva ravvisat a ne ll’originario ricorso, con cui la lavoratrice aveva chiesto l’accertamento dell’illiceità dell’appalto e la condanna della committente al ripristino del rapporto di lavoro.
Dunque va ribadito il principio di diritto, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (Cass. ord. n. 13152/2019; Cass. ord. n. 11314/2018; Cass. n. 16675/2011).
La costituzione in mora, infatti, a cui corrisponda il rifiuto del datore di lavoro di accettare le prestazioni lavorative in quel modo offerte, è elemento
comune alle due forme di responsabilità gravanti sul datore di lavoro (nel periodo anteriore alla sentenza quella responsabilità ha natura risarcitoria; nel periodo successivo alla sentenza ha, invece, natura retributiva). In entrambi i casi, infatti, l’offerta della prestazione lavorativa produce l’effetto di mettere in mora il datore di lavoro, ossia di rendere giuridicamente rilevante l’illegittimità del suo rifiuto di ricevere quella prestazione così offerta, sicché un’ ulteriore costituzione in mora sarebbe del tutto superflua e, quindi, irrilevante, perché meramente confermativa di quella precedente, già da sola sufficiente a produrre gli effetti tutti predeterminati dalla legge.
1.4.- Inammissibile è altresì l’ulteriore difesa della ricorrente, secondo cui essa non aveva provveduto a suo tempo a ripristinare i rapporti di lavoro per fronteggiare il rischio di una possibile riforma in appello. Di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere della ricorrente, ai fini della specificità di questa parte del motivo e della sua autosufficienza, precisare in quale atto processuale l’avesse prospettata. Tale onere non è stato adempiuto.
La predetta difesa è comunque infondata anche in punto di diritto, dal momento che in caso di ripristino anche di fatto del rapporto di lavoro, l’eventuale riforma d ella sentenza di primo grado, in virtù della quale quel ripristino sia avvenuto, lascerebbe comunque ferme le prestazioni lavorative già eseguite, che resterebbero pur sempre da retribuire ai sensi dell’art. 2126 c.c. Dunque il rischio paventato è in realtà inesistente, sicché la mora resta ingiustificata e dunque ferma in tutta la sua rilevanza giuridica.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453, 1463 e 2094 c.c., nonché 36 Cost. per avere la Corte territoriale aderito al principio di diritto espresso da Cass. sez. un. n. 2990/2018.
Il motivo è infondato.
In tutte le vicende in cui la sentenza intervenga a costituire o a ripristinare de iure un rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto -vincendo il dato formale rappresentato dal diverso datore di lavoro (il quale può pure non essere stato evocato nel giudizio definito da quella sentenza) -le retribuzioni corrisposte dal formale datore di lavoro per periodi successivi a quella
sentenza (per aver egli continuato ad utilizzare la prestazione lavorativa) non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul datore di lavoro de iure così individuato in sede giudiziale, che rifiuti, senza giustificazione, di ricevere la prestazione lavorativa. In tal caso, infatti, accanto al rapporto di lavoro de iure costituito o ripristinato dal giudice se ne affianca un altro, di fatto, che resta rilevante ex art. 2126 c.c. ( ex multis Cass. n. 21158/2019), le cui vicende, però, proprio per tale ragione non hanno alcuna idoneità ad incidere sul rapporto di lavoro de iure costituito o ripristinato dalla sentenza. Nell’arresto nomofilattico ricordato dalla ricorrente (Cass. sez. un. n. 2990/2018) questa Corte, sulla base della disciplina della somministrazione irregolare di cui al d.lgs. n. 276/2003, ha infatti precisato che le retribuzioni pagate dall’interposto si intendono eseguite dall’interponente, ma solo fino alla sentenza che abbia accertato l’illiceità dell’interposizione. La distinzione fra il periodo che precede e quello che segue la predetta sentenza è rilevante proprio a tali fini, sulla scorta di un insegnamento che risale a C. Cost. n. 303/2011.
Ne consegue che è irrilevante la vicenda da cui trae origine la sentenza (cessione d’azienda o di un suo ramo inopponibile al lavoratore, somministrazione irregolare di manodopera, distacco illegittimo, appalto illecito), perché sono identici il contenuto e quindi la ‘forza giuridica’ del provvedimento giudiziale che abbia costituito o ripristinato il rapporto di lavoro e quindi ne abbia ordinato il ripristino come conseguenza di quel determinato accertamento (dell’inopponibilità della cessione, dell’irrego larità della somministrazione, dell’illegittimità del distacco, dell’illiceità dell’appalto).
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
A i sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., rilevata la definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata, devono essere pronunciate le ulteriori condanne del ricorrente nei sensi di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, nonché a pagare alla controricorrente la
somma di euro 2.500,00 e alla cassa delle ammende la somma di euro 2.500,00.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 17/12/2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME