SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 5632 2025 – N. R.G. 00011388 2024 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/12/2025 N. 11388/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI MILANO
Dr NOME COGNOME quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 429 come modif dall’art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
e
rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO
NOME nonchè dagli AVV_NOTAIOti COGNOME NOME e COGNOME NOME ed elett.te dom.ti presso lo studio in INDIRIZZO
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIOto COGNOME NOME nonché dagli AVV_NOTAIOti COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME elettNOMEte NOME.to presso lo studio in INDIRIZZO
RESISTENTE
OGGETTO:
appalto illecito di manodopera
All’udienza di discussione i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti concludevano come in atti
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 03/10/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE resistente
AVV_NOTAIO:
‘ In via principale:
Accertare e dichiarare la violazione da parte di in persona del legale rappresentante, del D.lgs. n. 276/2003 e/o della disciplina in materia di appalto di manodopera e, per l’effetto
Dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall’assunzione presso la RAGIONE_SOCIALEIT, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con inquadramento nel livello 4 del CCNL per dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercenti RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ovvero con quello che si riterrà di giustizia nonché
Condannare la al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzioni maturate a maturande e di ogni altra voce retributiva spettante, ovvero a titolo risarcitorio, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
In via subordinata,
Accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti ad essere assunti alle dipendenze dell’odierna resistente, a far data dal 1/1/2024 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con inquadramento nel livello 4 del CCNL per dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercenti RAGIONE_SOCIALE, ovvero con quello che si riterrà di giustizia e per l’effetto
Condannare la al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzioni maturate a maturande e di ogni altra voce retributiva spettante, ovvero a titolo risarcitorio, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari ‘.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande RAGIONE_SOCIALE quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Dopo l’esame dei testi, il giudice ha fissato udienza di discussione, all’esito della quale i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
e
chiedendo al
Il ricorrente è stato assunto quale socio-lavoratore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 02/05/2016 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time con mansione di operatore addetto al call center e con inquadramento nel livello A2 (poi B1) del CCNL RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente è stato assunto quale socio-lavoratore dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 23/09/2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time in qualità di operatore addetto al call center e con inquadramento nel livello A2 (poi B1) del CCNL RAGIONE_SOCIALE.
Entrambi i ricorrenti sono stati impiegati presso nell’ambito dell’esecuzione di due contratti di appalto -il primo con efficacia dal 2006 al 2020 ed il secondo con efficacia dal 2021 al 2023 -stipulati dall’odierna convenuta con la RAGIONE_SOCIALE (tra le cui consorziate vi è la datrice di lavoro dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE), aventi ad oggetto ‘ l ‘ erogazione da parte di RAGIONE_SOCIALE a favore di dei RAGIONE_SOCIALE di CRM ed eventuali ulteriori attività di RAGIONE_SOCIALE che saranno concordate tra le Parti ‘ .
Parallelamente ai contratti di appalto, e RAGIONE_SOCIALE hanno poi stipulato con la Regione Sicilia due convenzioni ex art. 14 D. Lgs. 276/2003, il quale consente alle RAGIONE_SOCIALE di adempiere gli obblighi relativi alle quote di assunzione dei lavoratori svantaggiati e disabili tramite la stipula di ‘ convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte RAGIONE_SOCIALE Regioni , aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesime da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate o aderenti ‘ .
In particolare, , RAGIONE_SOCIALE e i competenti RAGIONE_SOCIALE della provincia di Palermo hanno sottoscritto una prima convenzione in data 9/10/2006 e una seconda in data 10/07/2009 (prorogata poi fino al 2023), aventi ad oggetto l’affidamento da parte di alla RAGIONE_SOCIALE della ‘ gestione di alcune attività di CRM, attività che prevedono la gestione in Front-Line e/o BackOffice di clienti Consumer/Business. L’affidamento di tale RAGIONE_SOCIALEo è anche finalizzato alla realizzazione del Progetto (Gestione obbligo riserva), progetto ideato per favorire l’accesso al mondo del lavoro RAGIONE_SOCIALE persone disabili con handicap medio/gravi con alta qualificazione professionale ‘.
Tra i lavoratori disabili impiegati nell’appalto rientravano:
-quelli computati ai fini della quota d’obbligo di , nei limiti della scopertura di volta in volta rinvenuta;
-quelli non computati ai fini della quota d’obbligo di , che comprendevano: i lavoratori disabili assunti in eccesso rispetto alla quota d’obbligo, i lavoratori c.d. ‘tutor’
(che assistevano i lavoratori disabili nell’esecuzione della loro prestazione lavorativa) e
i lavoratori normodotati c.d. ‘a produzione’ , impiegati extra-convenzione e non computabili ai fini della quota.
Come riferito nel ricorso, rientrava tra i lavoratori computati ai fini della quota d’obbligo, mentre rientrava tra i lavoratori disabili assunti in eccesso rispetto alla quota d’obbligo.
Con comunicazione del 31/07/2023, tuttavia, informava RAGIONE_SOCIALE che la commessa relativa allo svolgimento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe passata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e proponeva ai ricorrenti di essere assunti dalla nuova RAGIONE_SOCIALE; ma i ricorrenti avevano rifiutato la proposta.
I ricorrenti hanno contestato la genuinità dell’appalto conferito da a RAGIONE_SOCIALE, deducendo che i poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro venivano esercitati da e non dalla formale datrice di lavoro.
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto al AVV_NOTAIO di dichiarare la sussistenza di un’ intermediazione illecita di manodopera, con il conseguente diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con -sin dal momento in cui sono stati assunti dalla RAGIONE_SOCIALE -ed alle relative differenze retributive.
In via subordinata, i lavoratori hanno invocato l’applicazione della clausola contenuta nella convenzione con la Regione Sicilia del 2009 (come modificata in data 15/11/2017), la quale prevede che ‘ al termine della stessa , così come previsto dalla normativa ed in mancanza di ulteriori rinnovi di durata triennale, i lavoratori saranno assunti dalla
,’ e della clausola contenuta al punto 6.7 del c ontratto d’ appalto del 2020, la quale stabilisce : si impegna ad assumere, in caso di cessazione del presente contratto, in assenza di proroghe o rinnovi, il personale in quota d’obbligo ‘.
In attuazione di tali clausole, quindi, i ricorrenti hanno chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro con a partire dal 01/01/2024, con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE relative differenze retributive.
ha integralmente contestato le domande avanzate dai ricorrenti, deducendo la genuinità dell’appalto tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE clausole RAGIONE_SOCIALE richiamate dalla controparte.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE ha osservato che: tra gli asseriti beneficiari RAGIONE_SOCIALE clausole non è possibile includere lavoratori diversi dal personale disabile computato ai fini della quota d’obbligo di (come nel caso del ); la clausola contenuta nella convenzione
del 2017 non era più efficace dalla fine del 2020, essendo stata superata dalla stipula del contratto d’appalto del 2020 e dalla proroga della convenzione del 9/12/2020; l’oggetto RAGIONE_SOCIALE clausole RAGIONE_SOCIALE richiamate non prevedeva un vero e proprio diritto di essere assunti da poiché esse non sono adeguatamente determinate nel loro ambito di applicazione soggettivo e oggettivo.
Infine, la RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che l’asserito diritto dei ricorrenti ad essere assunti in forza di tali clausole RAGIONE_SOCIALE non sarebbe comunque eseguibile in forma specifica.
La domanda principale non è fondata.
L’esame RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali conferma la genuinità dell’appalto.
I testi hanno concordemente riferito che gli operatori di RAGIONE_SOCIALE svolgevano la propria attività lavorativa presso la sede di RAGIONE_SOCIALE -separata rispetto a quella di -ed erano diretti dai rispettivi team leader, i quali, a loro volta, ricevevano le commesse relative al quantitativo di lavoro da eseguire da parte di
I ricorrenti, pertanto, non avevano rapporti diretti con i dipendenti di che dessero loro indicazioni o esercitassero nei loro confronti i poteri direttivi, organizzativi e sanzionatori tipici del datore di lavoro.
Il teste ha dichiarato:
‘ Ho lavorato per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 2014 al 2023 come socio lavoratore, però ho iniziato già dal 2006 con le precedenti cooperative.
Dal 2011 siamo usciti dalla sede Dal 2016 al 2023 abbiamo lavorato presso una nostra sede.
Io ero operation supervisor, gestivo tutte le attività operative di Napoli, Palermo e Roma.
Fisicamente lavoravo nella sede della RAGIONE_SOCIALE a Palermo.
Io mi confrontavo giornalmente con la committente e poi con i team leader e anche con i lavoratori, perché capitava di fare gli incontri con gli stessi lavoratori.
Avevo rapporti diretti giornalieri con i ricorrenti.
I ricorrenti fino al 2020 lavoravano fisicamente nella sede della RAGIONE_SOCIALE a Palermo.
I ricorrenti gestivano attività di front line e back office.
In particolare, sulla base di un pianificato giornaliero veniva indicato da quante chiamate gestire e quindi noi davamo ai lavoratori la quantità di lavoro da effettuare entro un certo orario.
Sulla front line rispondevano ai clienti, mentre sul back office gestivano altre pratiche da gestire in modo documentale e poi ricontattavano il cliente per dare un riscontro sull’esito dell’attività.
I due ricorrenti, ma in generale i lavoratori di RAGIONE_SOCIALE, non potevano fare richieste dirette agli addetti ma dovevano sempre farle attraverso i supervisor o i team leader.
Nella sede di Palermo erano circa 200 dipendenti, che si avvicendavano su diversi turni.
Gli account manager di venivano nella sede di Palermo qualche volta a settimana e avevano contatti con me, con i team leader e con la struttura di formazione.
Gli account manager di avevano dei rapporti con gli addetti alla formazione di RAGIONE_SOCIALE in quanto dettavano le regole e davano indicazioni a quest’ultima circa le modalità operative da seguire.
Avevano anche rapporti con i team leader per dare indicazioni su quanto si doveva produrre.
Poi i team leader e gli addetti alla formazione trasferivano a loro volta queste indicazioni direttamente ai lavoratori addetti ai call center.
È possibile che nel 2022 siano state fatte 4.000 ore di formazione ai nostri lavoratori, tenuto conto che erano presenti persone appartenenti a categorie protette e quindi era necessario ripetere più volte le spiegazioni.
Ho fatto causa a per il riconoscimento della subordinazione, la causa si è esaurita in primo grado con il riconoscimento del mio diritto da parte del AVV_NOTAIO qui a Milano; pendono i termini per l’appello.
Attualmente sono legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
non ha mai disattivato gli account ai due ricorrenti e non ha nemmeno attivato procedure disciplinari nei loro confronti.
La parte hardware era di proprietà di RAGIONE_SOCIALEIt, mentre i software erano di ‘
Il teste a ricordato:
‘ AVV_NOTAIO per dal 2018 e sono il responsabile per le relazioni industriali.
Non ho rapporti diretti con i ricorrenti.
Io mi sono limitato a dare un supporto alle funzioni commerciali di per la predisposizione dei contratti, con particolare riferimento al rispetto della quota d’obbligo.
Gli operatori di RAGIONE_SOCIALE operavano all’interno di strutture della stessa RAGIONE_SOCIALE che erano separate rispetto alla nostra . ‘
Il teste
ha riferito:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
‘ Sono stato un sociolavoratore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per una decina d’anni fino a novembre 2022.
Ero un operatore, addetto al call center e back office.
Mi ricordo dei ricorrenti, erano colleghi.
Fisicamente eravamo in Palermo INDIRIZZO; penso che gli immobili fossero di RAGIONE_SOCIALE, non so quali fossero gli accordi con
Noi operatori non avevamo rapporti diretti con i dipendenti di mentre avevamo rapporti diretti solo con i nostri team leader che ci davano le direttive.
Mi è capitato di fare formazione con i team leader e comunque talvolta anche con dei dipendenti di che ci erano stati presentati come tali.
Per ferie e permessi io chiedevo ai team leader, i quali a loro volta trasmettevano le mie esigenze e richieste al personale della RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto riguarda le modalità di espletamento del nostro lavoro, in particolare come rispondere agli utenti, ci era stato consegnato un programma che ci spiegava le procedure e le casistiche.
Il programma ci veniva dato dai formatori o dai team leader, credo fosse stato fornito loro da ‘
Il teste ha dichiarato:
‘ Sono dipendente da oltre vent’anni. Sono responsabile acquisti indiretti.
Non so nulla dei due ricorrenti.
Le strutture dove si trovavano i dipendenti di RAGIONE_SOCIALE erano strutture della RAGIONE_SOCIALE, poi non so che tipo di contratto avessero.
Presso non c’era nessun dipendente della RAGIONE_SOCIALE . ‘
Il teste ha ricordato:
‘ Dipendente di dal 4.6.2012 a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 15.11.24 che ha riconosciuto il mio rapporto di lavoro subordinato con .
Io ero stato formalmente assunto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Da febbraio 2025 sono stato formalmente inserito da in organico con retroattività da novembre.
Io ero referente formazione della RAGIONE_SOCIALE
Io ricevevo la formazione da formatori e poi provvedevo a trasmetterla a valle ai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE.
Talvolta erano i formatori di che facevano direttamente formazione ai soci della RAGIONE_SOCIALE.
Quando si trattava di fare formazione di tipo più complesso venivano direttamente i formatori di a farla sia a noi formatori che ai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE presso le nostre strutture.
Io facevo sempre formazione; non facevo l’operatore se non all’inizio. Io ero costantemente impegnato sulla formazione.
Presso le nostre strutture di Palermo venivano due o tre volte alla settimana i referenti di . Erano in due: e ; e prima c’era , , (solo per le formazioni straordinarie).
Loro si installavano o in open space insieme agli operatori oppure in stanza formazione.
Facevano call con colleghi di oppure venivano a darci anche piccole informazioni di modifica dell’operatività quando non era necessario fare addirittura un CANVASS per le modifiche più importanti.
Facevano anche affiancamento agli operatori.
Gli operatori a Palermo erano 250.
Questi avevano dei team Leader.
Gli operatori erano organizzati in gruppi di 20 unità che avevano un team leader per quanto attiene alla operatività RAGIONE_SOCIALE attività.
Erano quelli di che davano indicazioni sul come organizzare l’operatività trasmettendola ai Team Leader. Ad es. dicevano di dare priorità ad una attività piuttosto che ad un’altra. Oppure dicevano di spostare un gruppo di operatori da una attività ad un’altra.
I team leader dovevano assicurare che ogni gruppo al quale essi erano addetti raggiungesse quelle performance richieste da dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
I singoli operatori facevano riferimento al proprio team leader per un problema che insorgesse; a meno che non si trovasse accanto a lui il formatore Wind ed allora chiedeva a lui.
Anche per i ricorrenti vale quanto ho appena detto per tutti gli altri operatori.
Confermo che la RAGIONE_SOCIALE faceva anche 4000 ore di formazione all’anno.
Considerato che per ogni nuovo operatore occorrevano 124 ore di formazione e che ogni anno c’erano da formare 5/10 operatori che sostituissero quelli andati via, è facile arrivare quei numeri per quanto riguarda la formazione di ai nostri operatori.
Dal giugno 2024 faccio parte del CdA della RAGIONE_SOCIALE; e dal giugno o luglio 2025 faccio parte anche del CdA del RAGIONE_SOCIALE di cui fa parte la RAGIONE_SOCIALE.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Confermo che è capitato che i ricorrenti abbiano ricevuto formazione da parte dei formatori di .
In un’occasione ricordo che di aveva ripreso più volte il quale quando comunicava con il cliente non si presentava non dicendo il suo nome; dopo avere più volte invitato il ricorrente a presentarsi il Referente COGNOME era venuto da noi a chiedere che si facesse una apposita formazione al ricorrente al fine di spiegargli l’importanza e la necessità di aprire la conversazione con la propria presentazione ‘
Il teste ha riferito:
‘ Dipendente da oltre 20 anni; sono responsabile della Direzione Commercial Operation. Gestisco tutte le attività di Customer Care per tutti i mercati e tipologia di clientela.
Le strutture centrali di dettano le linee guida della formazione che poi i partner devono erogare ai dipendenti. È un processo di formazione formatori.
Può capitare che i formatori si rechino direttamente qualche giorno presso la sede del fornitore a fare briefing o incontri con i formatori; ma mai direttamente a fare formazione agli operatori.
Può essere capitato un affiancamento del formatore preso il singolo operatore al fine di verificare la qualità del RAGIONE_SOCIALEo, anche con contatto da remoto; ma questo capita solo per verificare la qualità del RAGIONE_SOCIALEo ma mai per un controllo sul singolo operatore . ‘
Non sussistono, quindi , gli elementi costitutivi dell’intermediazione illecita di manodopera, la quale ricorre ‘ nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo, l'”intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro ‘ ( Cass. 12551/2020).
Nel caso di specie, il potere organizzativo e direttivo era in concreto esercitato dai team leader della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si occupavano di organizzare i gruppi di lavoratori, i loro turni e di distribuire tra di loro il lavoro.
Invece quanto al potere disciplinare, dalle dichiarazioni dei testi non è emerso alcun episodio che desse conto dell ‘ esercizio di quel potere da parte di dipendenti verso i soci della RAGIONE_SOCIALE e degli stessi ricorrenti.
Pertanto deve escludersi che questi potessero essere qualificati come subordinati di e che pertanto fosse stata consumata una forma di intermediazione illecita di manodopera.
È, invece, fondata la domanda proposta in via subordinata, ma solamente con riferimento al ricorrente .
La clausola 6.7 del contratto di appalto stipulato nel 2020 tra il RAGIONE_SOCIALE -al quale appartiene la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -e è chiara nel prevedere che ‘ si impegna ad assumere, in caso di cessazione del presente Contratto, in assenza di proroghe o rinnovi, i l personale in quota d’obbligo ‘.
Tale previsione supera e specifica il contenuto della clausola sociale presente nella convenzione del 2009 (come modificata con l’integrazione del 2017), la quale prevedeva a favore dei lavoratori adibiti all’appalto in caso di mancato rinnovo della convenzione stessa -un generico obbligo di assunzione in capo a
Sono, di conseguenza, superate le doglianze della RAGIONE_SOCIALE convenuta attinenti all’inapplicabilità della clausola sociale della convenzione siciliana del 2009.
Al caso di specie, infatti, è applicabile la clausola 6.7 del contratto di appalto del 2020 -in vigore dal 2021 al 2023 -il quale operava nel momento in cui ha deciso di revocare l’appalto con RAGIONE_SOCIALE e di stipularne uno nuovo con la RAGIONE_SOCIALE .
Tale clausola sancisce il diritto del personale in quota d’obbligo adibito all’appalto come -di essere assunto da in caso di cessazione o mancato rinnovo del contratto.
Affermato il diritto all ‘ assunzione dei lavoratori rientranti nella quota d’obbligo, si deve ritenere siano insussistenti i rilievi opposti dalla RAGIONE_SOCIALE circa la mancata individuazione degli elementi costitutivi del rapporto necessari per la formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato.
Tale individuazione degli elementi stessi sono stati sempre richiesti dalla giurisprudenza nel solo caso di domanda di costituzione del rapporto ad opera del giudice ai sensi dell ‘ art. 2932 c.c.
Nel caso di specie, ci si trova di fronte solo ad un obbligo di assunzione che dovrà essere soddisfatto in concreto sulla base RAGIONE_SOCIALE mansioni concretamente espletate in EMAIL e del connesso inquadramento tenuto conto del CCNL applicato da .
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto di ad essere assunto da parte di
con decorrenza dall’1.1.24, con inquadramento nel livello IV del CCNL RAGIONE_SOCIALE e mansioni di addetto al call center.
La RAGIONE_SOCIALE convenuta deve altresì essere condannata a risarcire al ricorrente il conseguente danno corrispondente alle mancate retribuzioni dalla stessa data (1.1.24) fino alla formale assunzione oltre interessi e rivalutazione monetaria.
È fondata, invece, l’eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta con riferimento al ricorrente non rientra tra i lavoratori e, quindi, non rientra tra i destinatari della
, il quale -per sua stessa ammissione nel ricorso -assunti per coprire la quota d’obbligo di clausola 6.7 del contratto di appalto del 2020.
In quanto parzialmente soccombente, la RAGIONE_SOCIALE deve essere condannata a rimborsare agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME, NOME metà RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in € 6.000,00 oltre accessori oltre 15% per spese generali , mentre deve essere compensata tra le parti la restante metà.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
condanna la RAGIONE_SOCIALE ad assumere il ricorrente con decorrenza dal 1.1.24, con inquadramento nel livello IV del CCNL per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e mansioni di addetto al call center;
condanna la RAGIONE_SOCIALE a risarcire al ricorrente il conseguente danno corrispondente alle mancate retribuzioni dalla stessa data (1.1.24) fino alla formale assunzione oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigetta nel resto;
compensata tra le parti la metà RAGIONE_SOCIALE spese di lite condanna altresì la RAGIONE_SOCIALE a rimborsare agli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME l’altra metà RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre accessori oltre 15% per spese generali Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 17/12/2025
il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME