Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5704 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5704 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13240-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4449/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2023 R.G.N. 1070/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Appalto illecito
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud 04/12/2025 CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato, per quanto ancora qui rilevi, la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato che ‘tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), è stato posto in esse re un appalto in violazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 3 bis, d. lgs. n.276/03′, e che tra NOME COGNOME, oltre altri, e RAGIONE_SOCIALE ‘è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo parziale dal 01 .01.2014 (…), sussistente fino all’intervento di valido atto idoneo a porvi fine, con diritto degli stessi ad essere inquadrati nella 3° area, 1° livello retributivo del CCNL per il settore del credito (…)’.
In estrema sintesi, la Corte, sulla scorta del compendio istruttorio, ha confermato l’assunto del primo giudice che ‘ha ritenuto provato che COGNOME, formale datore di lavoro della COGNOME, aveva mantenuto, in effetti, la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei suoi dipendenti occupati presso COGNOME, ma tuttavia senza esercitare alcun concreto potere direttivo e di controllo su di loro, in quanto presso la società appaltante non operava alcun suo referente’.
Ha riscontrato che ‘era l’appaltante a svolgere un intervento direttamente dispositivo e di controllo sui dipendenti dall’appaltatore, non limitandosi a porre in essere un mero coordinamento estrinseco necessario per consentire il risultato del servizio co mmissionato’, concernente l’assistenza da remoto a titolari di carte di credito.
La Corte ha concluso: ‘Portando a sintesi le osservazioni svolte, se ne ricava allora che l’appellata ha assolto l’onere probatorio, a suo carico, di dimostrare che il rapporto di lavoro subordinato,
di cui era stata parte nel periodo oggetto di causa, era nella titolarità di RAGIONE_SOCIALE a ogni effetto giuridico’.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con cinque motivi; ha resistito con controricorso l’ intimata.
Parte ricorrente ha comunicato memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti come di seguito, secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
1.1. con il primo motivo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., ‘si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e quindi per omessa motivazione (quantomeno) sui primi due motivi di censura della Sentenza, di fatto non esaminati dalla Corte di merito in quanto aprioristicamente ritenuti privi di efficacia emendativa’;
1.2. con il secondo motivo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce ‘la violazione dell’art. 29, commi 1 e 3bis, D.Lgs. n. 276/2003 per aver la Corte d’Appello ritenuto che l’assenza di un referente dell’appaltatore presso l’appaltante p otesse, di per sé, provare l’esercizio del potere direttivo e di controllo sui dipendenti del primo da parte del secondo’;
1.3. il terzo motivo deduce ‘la nullità della Sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e quindi per contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte d’Appello ritenuto indispensabile, per la configurabilità di un lecito appalto, la presenza, presso l’appaltante, di un referente dell’appaltatore che impartisse le direttive ai lavoratori di quest’ultimo ed al contempo
riconosciuto che i predetti lavoratori erano già formati e pertanto non abbisognavano di particolari direttive sul ‘come’ lavorare e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di call center ‘;
1.4. con il quarto motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., viene denunciata ‘la violazione dei parametri per l’individuazione di un appalto illecito ex art. 29, commi 1 e 3bis, D.Lgs. n. 276/2003’.
Il ricorso è da rigettare.
2.1. Il primo e il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto denunciano la nullità della sentenza per omessa o contraddittoria motivazione, sono infondati.
Come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; si è ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi solo laddove essa non renda ‘percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass. S ez. Un. n. 22232/2016; v. pure Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile -come ricordato nello storico della lite -il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere il gravame e confermare quanto già sancito in prime cure e non è certo sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente.
2.2. Il secondo e il quarto motivo, che per connessione possono essere esaminati insieme, non meritano accoglimento.
Infatti, solo formalmente denunciano la violazione di norme di diritto ma nella sostanza contestano accertamenti di fatto relativi alla sussistenza o meno di un appalto illecito, attraverso una critica alla valutazione delle fonti di prova.
In diritto, la sentenza impugnata è conforme al consolidato principio secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone – specie nell’ipotesi di appalti c.d. labour intensive , vale a dire ad alta intensità di manodopera -la verifica dell’affidamento all’appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d’impresa (cfr., da ultimo, Cass. n. 18945/2025); è, pertanto, ravvisabile un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (v. Cass. n. 12551/2020).
Chiaramente, la verifica nella concretezza della vicenda storica della riferibilità del potere direttivo e organizzativo al formale committente è quaestio facti demandata all’apprezzamento del giudice del merito, non suscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME