Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36000 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36000 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21937-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
APPALTO DI SERVIZI
R.G.N. 21937/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1057/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 5713/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1057/2018, confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta (tra gli altri) dalle odierne ricorrenti intesa ad accertare la violazione della legge n. 1369/1960 e del d.lgs. n. 276/2003 e a ottenere la declaratoria di sussistenza tra le ricorrenti e RAGIONE_SOCIALE di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con ordine alla società di regolarizzare il rapporto presso i competenti enti previdenziali con inquadramento nel VI livello del RAGIONE_SOCIALE, ovvero nel diverso livello ritenuto di giustizia;
a sostegno delle avanzate pretese le ricorrenti avevano dedotto che COGNOME aveva commesso a RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE) il servizio di help desk telefonico per la risoluzione dei problemi relativi al software fornito da COGNOME al Ministero delle Finanze; che il servizio era articolato su tre livelli a seconda della
complessità del problema da esaminare, al terzo dei quali erano preposti solo gli analisti della RAGIONE_SOCIALE, mentre era sempre quest’ultima a decidere quali operatori dell’appaltatore dovessero essere inseriti nel secondo livello; che dall’1.4.2003 il servizio era stato trasferito in un’altra sede ed era stato aggiunto, per decisione di RAGIONE_SOCIALE, il c.d. gruppo specialistico, cui venivano inoltrati i problemi non risolti dal primo livello di intervento, con utilizzo del software ” service center ” personalizzato per RAGIONE_SOCIALE; che detta società aveva organizzato e gestito tramite i propri dipendenti la formazione degli operatori dell’appaltatore con corsi iniziali di due mesi e successivi corsi di aggiornamento; che tutta l’attività di help desk era registrata su server di RAGIONE_SOCIALE ed era visibile ai suoi dipendenti in tempo reale; che era stato altresì introdotto il c.d. presidio, ossia una saletta separata nella quale i dipendenti della società allora resistente monitoravano le attività di help desk ; che erano assoggettate a direttive e orari imposti da RAGIONE_SOCIALE;
3. il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma ritenevano l’appalto in oggetto genuino, come appalto di servizio; la Corte territoriale confermava nel merito i risultati probatori raggiunti in primo grado, nel senso che, quanto ai mezzi necessari allo svolgimento dell’appalto, l’utilizzo del software RAGIONE_SOCIALE non era dirimente, perché giustificato da funzionalità del servizio; quanto all’organizzazione e alla modalità di esecuzione del servizio, nel senso che, rispetto alle previsioni del capitolato d’appalto, l’appaltatrice aveva modulato l’offerta, il modello organizzativo e le soluzioni prescelte per l’erogazione del servizio circa la distribuzione tra i livelli nell’indifferenza al riguardo della committente; quanto al supporto formativo, nel senso che la circostanza era finalizzata a promuovere la conoscenza dell’applicativo
e delle sue evoluzioni ed era funzionale alla resa del servizio da parte dell’appaltatrice; quanto alla promiscuità organizzativa tra i dipendenti dell’appaltante e dell’appaltatore, nel senso che era insussistente; quanto alla soggezione degli operatori a direttive specifiche del personale della committente, nel senso che era anch’esso insussistente; quanto all’organizzazione in concreto dello svolgimento del servizio e alla gestione del personale addetto, nel senso che spettava all’appaltatrice la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro; quanto al rischio d’impresa, nel senso che esso gravava sull’appaltatrice , anche in ragione della responsabilità per l’esecuzione della commessa, rimanendo non provati elementi che chiarissero e dimostrassero perché le previsioni dei capitolati di appalto escludessero la gestione funzionale da parte della società appaltatrice dei rapporti di lavoro dei dipendenti;
per la cassazione della sentenza le lavoratrici in epigrafe hanno proposto ricorso con unico articolato motivo; COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo violazione degli artt. 132 e 434 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 20-29 d.lgs. n. 276/2003; sostiene che sarebbe stata omessa la pronuncia sulla regola di diritto da applicare alla fattispecie (non essendo state rilevate le differenze tra appalto lecito ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 1369/1960 e somministrazione lecita), e per malgoverno delle risultanze istruttorie;
il motivo è inammissibile;
rileva il Collegio che sulla vicenda e sulle questioni di cui al presente ricorso sono già intervenute, tra le altre, le pronunce di questa Corte n. 21174/2021, n. 31127/2021, n. 31128/2021 (nonché n. 22547/2023 di rigetto di istanza di revocazione), cui il Collegio intende dare continuità;
va, in primo luogo rilevato che il motivo contiene censure eterogenee e che in realtà suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio che ha condotto la Corte territoriale ad escludere la sussistenza di un diretto rapporto di subordinazione tra i ricorrenti e COGNOME affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione, tanto più in situazione di cd. doppia conforme (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019, n. 8053/2014);
si aggiunga che, se è vero che, nella disciplina di cui alla legge n. 1369/1960 sussisteva un’ipotesi tipica di difetto di imprenditorialità, nel senso che operava la presunzione di cui all’art. 1, comma 3, che considerava appalto di manodopera quello caratterizzato dall’utilizzo, nell’esecuzione del contratto, di macchinari e mezzi di appartenenza del committente, il successivo evolversi dei modelli organizzativi, caratterizzati, tra l’altro, dalla segmentazione dei processi produttivi e dal crescente impiego delle tecnologie informatiche, nonché dalla riduzione della rilevanza dei beni materiali in conseguenza della crescente crescita del terziario e dei servizi, ha portato al vaglio dell’esame della giurisprudenza numerosi casi in cui lo svolgimento di certe attività poteva prescindere dal possesso di beni materiali, essendo necessari (in relazione alle esigenze dell’opera o del
servizio) solo l’organizzazione o un complesso conoscenze ( know-how );
così la giurisprudenza ha ridimensionato la portata del rigore interpretativo della presunzione ex art. 1, comma 3, attraverso un approccio volto all’individuazione della fattispecie lecita; è stato ritenuto che in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore, mentre, in assenza di tale presupposto, la configurabilità di detta fattispecie vietata può essere esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature (nella specie, informatiche) da parte dell’appaltante, sia verificabile un rilevante apporto da parte dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know-how , software , e in genere beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (Cass. n. 4585/1994, n. 11022/2009, n. 16488/2009, n. 6726/2010, n. 25064/2013);
secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi nella vigenza della legge n. 1369/1960, qualora venga prospettata un’intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare l ‘ intermediazione vietata il mero
coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664/2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto (Cass. n. 8643/2001, n. 15693/2009);
8. il legislatore del d.lgs. n. 276/2003 all’art. 29, comma 1, ha codificato, mutuandolo dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla legge n. 1369/1960, il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori della genuinità dell’appalto in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto; dall’applicazione dell’indicato criterio di relatività deriva, dunque, che ai sensi della nuova disciplina, non è più elemento di illiceità ( ex lege ) dell’appalto la titolarità da parte dell’appaltante dei mezzi necessari, a condizione che comunque sussista l’apporto organizzativo dell’appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell’appalto;
così l’art. 29, primo comma, del d.lgs. 276/2003, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, ha richiamato i due principali elementi che per la disciplina di cui all’art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa;
10. ciò precisato, per quanto sopra evidenziato, nella giurisprudenza di questa Corte l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di attrezzature fornite dall’appaltante non implica l’illiceità dell’appalto ove il compimento dell’opera non richieda l’uso di attrezzature o macchinari notevoli, ma possa essere realizzato anche con l’uso di mezzi modesti, ferma restando la necessaria esistenza in capo all’appaltatrice di un’autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio di impresa; tale criterio ha assunto pregnanza ancora maggiore con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003, laddove la descritta presunzione della legge n. 1369/1960 è stata oggetto di abrogazione e non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare altrimenti – purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell’appalto, sicché, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali cd. pesanti, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. leggeri in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (in termini Cass. n. 21413/2019, n. 22989/2020);
11. nel caso in esame la Corte territoriale, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità e con motivazione adeguata, ha escluso un’ingerenza del personale dell’impresa committente nella linea gerarchico-organizzativa dell’attività svolta e il carattere fittizio dell’appalto, ritenendo che fosse ricaduto sulla società RAGIONE_SOCIALE il rischio economico
d’impresa, anche alla luce della rilevata sua autonomia organizzativa e dell’effettività imprenditoriale, ed escludendo decisività alla circostanza che fosse di proprietà di COGNOME il software;
la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1quater’ del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 24 ottobre