SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 455 2025 – N. R.G. 00001475 2024 DEPOSITO MINUTA 04 08 2025 PUBBLICAZIONE 04 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1475/2024 RG promossa con ricorso
da
e
entrambi
con
avv.ti
NOME
COGNOME
(C.F.
e
NOME
Calabria
(C.F.
;
–
opponenti –
contro
in proprio ex art 6 comma 1 Dlgs 150/2011
– opposto –
in punto: opposizione a ordinanza ingiunzione – intermediazione illecita di manodopera (fittizieta appalto)
decisa il 5.6.2025
FATTO
Con ricorso depositato il 25.7.2024 la titolare della gestione dei supermercati ad insegna , e il suo amministratore unico e legale rappresentante hanno opposto l’ ordinanza
C.F.
C.F.
ingiunzione n. 147.1/2024 – prot. n. 23202 notificata il 27 giugno 2024 dell’ per euro 50.012,80 a titolo di sanzioni amministrative e spese postali.
La sanzione e riferita alle violazioni di cui al rapporto prot. N. 194769/2024 del 15.05.2024, a sua volta relativo al processo verbale n. 71 del 22.02.2024 su accertamento ispettivo concluso il 05 dicembre 2023, derivato da un controllo fiscale effettuato dalla Guardia di Finanza di Treviso nei confronti di
ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dei tributi minori nel periodo 1 gennaio 2017 – 2 febbraio 2023.
A quale trasgressore e a quale responsabile in solido e contestata la violazione degli artt. 29, comma 1 e 18, comma 5-bis D.Lgs. n. 276/2003, per carenza – nel contratto di appalto intrattenuto dalla Societa con tale per il servizio di caricamento e sistemazione dei prodotti sugli scaffali dei punti vendita – dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.
L’ opposizione si fonda, sul piano formale, sulla nullita dell’ ordinanza-ingiunzione siccome notificata prima della conclusione del procedimento amministrativo di cui all’art.18 L. 689/81, e sotto il profilo sostanziale sull’ insussistenza nel merito delle ascritte violazioni, ovvero e rivendicata la genuinita del rapporto di appalto ritenuto dall’ invece fittizio con conseguente configurazione di un’ interposizione illecita di manodopera. Co
Gli opponenti, precisato che si tratta di contratto d’appalto in essere dal 12 marzo 2010 relativo all’attivita di caricamento scaffali negli orari di chiusura dei punti vendita, obiettano che:
la Guardia di Finanza, nell’ambito della sua istruttoria, ha erroneamente accumunato due attivita diverse svolte da su richiesta di , ovvero l’attivita di caricamento degli scaffali con i prodotti consumati dal pubblico, da effettuarsi negli orari di chiusura dei punti vendita in virtu del contratto d’appalto di servizi del 12 febbraio 2010, dunque esternalizzata da ormai 14 anni, e, invece, una diversa attivita , totalmente straordinaria e occasionale, di allestimento ‘da zero’ dei nuovi scaffali nelle ipotesi di ampliamenti e/o ristrutturazioni degli spazi e degli arredi dei punti vendita, resa su specifiche (e differenti) richieste;
si tratta in realta di appalto genuino sia in base alle previsioni contrattuali, sia nelle modalita di esecuzione, in particolare :
per essere dal contratto previsti: – il calcolo del corrispettivo sulla base del risultato dell’attivita , ossia dei colli (singolo prodotto o cartone di prodotti) caricati sugli scaffali, con incentivi e penali collegate al numero di colli collocati a scaffale o, invece, ‘rimasti a terra’ o, ancora, collocati in maniera imperfetta; – l’impegno di a sostenere tutte le spese relative all’acquisto dei materiali, delle divise, dei mezzi protettivi e di quant’altro necessario per la corretta esecuzione del servizio e ad eseguire le attivita a perfetta regola d’arte, in conformita alle norme vigenti e
secondo le modalita , i termini e le prescrizioni concordate, predisponendo tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio e senza interferire nella normale attivita di » e ad eseguire le prestazioni oggetto del servizio servendosi esclusivamente di proprio personale regolarmente assunto, qualificato ed idoneo rispetto al lavoro da svolgere, con espresso divieto di subappaltare, totalmente o parzialmente, il servizio; – la responsabilita della cooperativa «anche nei confronti di terzi, di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto con impegno a manlevare e tenere indenne da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche e/o di sicurezza;
per assenza nell’esecuzione del servizio affidato di qualsivoglia propria interferenza, essendo lo stesso eseguito dal personale a seguito di accesso verso le 5.50 del mattino, indossando una propria divisa ed utilizzando un proprio badge, a specifiche aree del supermercato (es: aree di vendite e corsie) e non a tutto il punto vendita (es: magazzino, reparti, etc.), e quindi, procedendo all’ apertura degli scatoloni con i prodotti e relativo posizionamento sugli scaffali nelle corsie, con riordino degli articoli in base alla relativa data di scadenza, anteponendo quelli piu risalenti, secondo le linee guida contenute in un apposito capitolato allegato al contratto d’appalto sotto la guida di un addetto ‘esperto’ dipendente di tenendo traccia dell’ attivita svolta tramite un dispositivo ‘conta-colli’ (di proprieta di ) e al termine del lavoro, tramite l’addetto ‘esperto’, compilando alla presenza di un referente di , il riepilogo dei colli caricati, sottoscritto da entrambi i soggetti ed inviato, per conoscenza, al responsabile di ( ); provvedendo ad ogni adempimento relativo al proprio team di lavoro: assunzione, formazione (nella persona della Sig.ra sia presso i locali della cooperativa sia on the job , affiancando il dipendente neo-assunto i primi giorni di lavoro presso il committente), organizzazione in squadre, selezionando i dipendenti per l’ invio , di giorno in giorno, presso i diversi punti vendita, gestione ferie, gestione malattie, procedimenti disciplinari, etc., con totale estraneita di a ciascuna di tali attivita ; coordinandosi con rispetto al consuntivo del numero di colli effettivamente caricato, come da verifica ex post da parte di un referente , in coordinamento con l’addetto ‘esperto’ di da effettuarsi prima dell’apertura del punto vendita; impartendo direttive ed istruzioni al personale, verificandone e correggendone, all’occorrenza, l’operato e infliggendo, ove necessario, sanzioni disciplinari; raccogliendo, nell’ambito del canale di comunicazione tra i due referenti dell’appalto RAGIONE_SOCIALE ( e ), eventuali segnalazioni di circa la non conformita del risultato garantito rispetto al capitolato.
Rivendicata, per tali motivi, la genuinita dell’ appalto, la e hanno dunque proposto opposizione ex art 22 L. 689/1981 e art. 6 d.lgs 150/2011 avverso l’ ordinanza ingiunzione ITL n. . 147.1/2024 – prot. n. 23202 chiedendo al Tribunale di:
in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, anche con il decreto di fissazione dell’udienza, l’esecutività dell’Ordinanza di Ingiunzione n. 147.1/2024, prot. n. 23202 del 27 giugno 2024 oggetto del presente giudizio di opposizione per i motivi di cui in narrativa o, in via subordinata, sospendere la predetta Ordinanza di Ingiunzione sino alla conclusione dell’instaurato procedimento;
sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell’Ordinanza di Ingiunzione n. 147.1/2024, prot. n. 23202 del 27 giugno 2024, in quanto emessa in pendenza del procedimento amministrativo di cui all’art. 18 L. 689/81 attualmente pendente avanti l’ di Treviso; Co
in via principale, annullare, revocare e/o dichiarare priva di efficacia l’Ordinanza di Ingiunzione n. 147.1/2024, prot. n. 23202 del 27 giugno 2024;
in via subordinata rispetto alla conclusione di cui al punto 3) che precede, ridurre la sanzione applicata per i motivi esposti e, in ogni caso, tenendo conto dei fatti che saranno accertati in esito al presente giudizio;
con vittoria di spese e onorari’.
L si e costituito contestando l’ opposizione nel merito. Co
La causa e stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e testi.
Sono state depositate note finali autorizzate.
All’ esito di udienza da remoto ex art 127 bis cpc in data 5.6.2025 la decisione e stata adottato con il solo dispositivo e fissazione di giorni 60 per il deposito della motivazione
MOTIVI
L’ opposizione va rigettata.
L’eccepita nullita dell’ ordinanza-ingiunzione siccome notificata prima della conclusione del procedimento amministrativo di cui all’art.18 L. 689/81 va esclusa in quanto gli scritti difensivi sono stati presentati all’ di Treviso e non all’ di territorialmente competente a emettere l’ordinanza ingiunzione. Co
Vanno parimenti escluse genericita e carenza di adeguata motivazione in quanto il verbale cui l’ ordinanza ingiunzione si riferisce e adeguatamente motivato con descrizione dettagliata delle operazioni, esame delle posizioni lavorative contestate e delle fonti di prova e l’ ordinanza impugnata, oltre ad indicare la normativa violata e la condotta contestata, fa espresso riferimento a tale verbale, regolarmente notificato sia al trasgressore che alla societa obbligata in solido, e utilizzabile ai fini di motivazione per relationem pacificamente legittima.
Ed invero per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimita per l’ ordinanza ingiunzione non e richiesta una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, bensì e sufficientemente assolto l’obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purche dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall’atto di contestazione gia noto all’ interessato ( v. da ultimo Cass 21924/2021, 16316/2020, 8649/2006)
Anche il rilievo di genericita dell’ opposta ordinanza-ingiunzione va dunque superato.
Sul piano sostanziale si tratta di verificare il carattere genuino del rapporto di appalto da alla relativo al caricamento, negli orari di chiusura dei punti vendita (supermercati ), degli scaffali con i prodotti da riassortire in virtu di contratto di servizi del 12 febbraio 2010.
L’attivita ispettiva, e, a cascata, le difese dell’ e l’ istruttoria svolta, riguardano tale servizio presso il punto vendita di e non gia l’ulteriore diversa attivita , straordinaria e occasionale, di allestimento ‘da zero’ dei nuovi scaffali nelle ipotesi di ampliamenti e/o ristrutturazioni degli spazi e degli arredi dei punti vendita, resa su specifiche (e differenti) richieste. Co
La verifica va, d’ altro canto, e ovviamente, effettuata pur trattandosi di cooperativa ‘sana’, ovvero adempiente ai propri obblighi retributivi e contributivi.
Tale regolarita , tale da escludere l’esposizione della committente a responsabilita solidale ai sensi dell’ art 29 comma 2 del d.lgs 276/2003, non e , ai fini che qui interessano, ovvero della genuinita dell’ appalto ex art 29 comma 1 d.lgs 276/2003, in alcun modo dirimente.
Ed in effetti, ad avviso di questo giudicante, tenuto conto delle concrete modalita di esecuzione del servizio appaltato, l’addebito di fittizieta dell’ appalto alla base delle sanzioni applicate dall’ al e fondatoe. Co
I testi sono stati sentiti su proprieta della divisa e degli strumenti utilizzati, promiscuita con l’ attivita svolta da personale interno, presenza o meno in loco di un referente e relativo ruolo, esercizio di controllo, direzione e coordinamento da parte di per il tramite dei responsabili dei singoli supermercati, range orario differenziato, tracciamento dei prodotti tramite il dispositivo denominato ‘conta-colli’, riepilogo dei colli caricati da parte dell’ addetto ‘esperto’ della e sottoscrizione congiunta con referente , adempimenti relativi ad assunzione, formazione e organizzazione in squadre da parte di .
Gli stessi si sono così espressi:
(dipendente : ‘ I n dotazione dalla avevamo un taglierino, la divisa verde senza scritte, e i guanti; usavamo di proprietà solo la scaletta per raggiungere gli scaffali piu’ alti; per controllare, nella prima fase del rapporto di lavoro o in caso di lentezza nell’ espletamento delle mansioni, quanti pezzi venivano caricati da parte di ciascuno all’ ora, usavamo un conta colli (cd conta colpi) manuale di proprietà di . Era un controllo che facevamo noi ogni tanto
quando ci pareva di produrre meno del solito. Eseguivamo le nostra attività, che era solo di caricamento scaffali, in genere dalle 6 alle 9 del mattino, presenti all’ interno del supermercato anche dipendenti ; in particolare di solito alle 6 arrivava al nostro stesso orario il responsabile dello scarico della merce e della gestione della sistemazione dei prodotti sugli scaffali, era colui ci apriva e ci diceva da dove iniziare lavoro, ci dava inoltre indizioni in caso di dubbi; poi dalle sei in poi arrivavano a scaglioni alle 7- 7,30 ecc anche altri dipendenti per lo svolgimento di attività diverse dal caricamento degli scaffali di nostra competenza come di cui di regola, in quella fascia oraria 6-9, ci occupavano solo noi ; eccezionalmente ad esempio nel periodo natalizio quando la merce da caricare era in quantità maggiori se ne occupavano anche loro, ossia caricavano anche loro sugli stessi scaffali dove caricavamo noi nella stessa fascia oraria per darci una mano; inoltre si occupavano di regola solo loro, sia pure in parte nella nostra stessa fascia oraria, di caricamento in determinati reparti dove noi non operavamo (ad esempio prodotti di estetica, surgelati, frutta e verdura), salvo casi particolari in cui il personale ci chiedeva a volte di dare loro una mano anche in tali reparti. Raramente personale caricava nelle stesse corsie dove caricavamo noi nella stessa fascia oraria, erano casi eccezionali. A abbiamo lavorato sia in due che tre che quattro di solito uno di noi era il riferimento per nel senso che era lui che interloquiva internamente con i nostri responsabili e operativamente con il capo reparto ricevendo dallo stesso ad esempio indicazioni su merce eventualmente da caricare in piu’ ed eventuali lamentele su lentezza o imprecisioni nello svolgimento del lavoro ( i tempi erano molto stretti e dovevamo anche controllare la merce in scadenza). Il capo reparto faceva firmare ad uno della squadra il foglio con il riepilogo di eventuali contestazioni, poi il corrispettivo veniva addebitato a . era addetta ad insegnare ai neoassunti il lavoro da svolgere: ad inizio rapporto per due-tre gg insegnava ai nuovi assunti presso un supermercato in che cosa consisteva il lavoro; interveniva inoltre per cercare di risolve eventuali divergenze tra noi e qualche capo reparto . Confermo le dichiarazioni rese agli ispettori di cui mi è stata data lettura ( doc 35 ) con le seguenti precisioni oggi rese, ossia: – che all’ interno della squadra noi avevamo un referente di interfaccia sia con che con la – che tale referente come interloquiva direttamente con il capo reparto, che alla fine di ogni turno, dopo aver controllato che avessimo caricato tutto e che le giacenze fossero corrette, faceva firmare a chi aveva eventualmente commesso errori il giorno stesso o nei gg precedenti il foglio con le contestazioni e dove erano anche annotate le quantità fatte e le giacenze; nel far firmare il foglio con le contestazioni il capo-reparto richiamava il responsabile degli errori a volte anche pesantemente; – c’era poi il responsabile dello scarico della merce che ci apriva alle sei e a cui in caso di dubbi potevamo chiedere chiarimenti’ Co
(dipendente ): ‘ Confermo le dichiarazioni della teste di cui mi è stata data lettura con le seguenti diversità/precisazioni: – le indicazioni al personale da parte del responsabile scarico avvenivano sempre tramite il referente ; – nella stessa fascia oraria quanto all’ attività dui caricamento scaffali (stessi scaffali) non vi era alcuna promiscuità di attività tra personale e personale , nemmeno in casi eccezionali; quantomeno nei supermercati da me gestiti non c’è mai stata; – il foglio con le quantità fatte ed eventuali contestazioni per è sempre stato firmato dal solo referente, non da singoli addetti; è caposquadra e anche formatrice, nei supermercati da me gestiti non è mai intervenuta per problemi tra capi reparto e squadra ; in tali casi io sempre segnalato la questione al mio responsabile capo area e con al poi si arrangia lui’;
(dipendente ): ‘ Confermo le dichiarazioni della teste di cui mi è stata data lettura con le seguenti diversità/precisazioni: – del caricamento surgelati io mi sono occupata piu’ volte unitamente a colleghi , normalmente senza promiscuità con personale , mentre del caricamento dei frighi con i freschi si è sempre occupato solo il personale salvo rari casi particolari su richiesta abbiamo dato una mano anche noi; – il dipendente responsabile dello scarico che ci apriva alle sei interloquiva con noi sempre tramite il nostro referente/caposquadra, alla mattina dandogli indicazioni sul lavoro da svolgere; era inoltre sempre lui che a fine turno alle nove faceva firmare sempre al referente/caposquadra il foglio con le quantità fatte, eventuali contestazioni ( queste ultime firmate anche dal relativo responsabile) ed eventuali modifiche dell’ orario; il referente/capo squadra
settimanalmente trasmetteva tale foglio tramite foto via wathsapp agli uffici ; posso essere precisa in merito in quanto ho svolto io stessa il compito di referente/caposquadra; era, ed è, a sua volta caposquadra e anche formatrice, quando ho fatto io da referente ( continuativamente mi pare per circa un anno tra il 2020 e 2021 dopo le dimissioni di che era la precedente referente per ) non ho avuto corrispettivo aggiuntivo; non ho ricordi che in tale periodo che sia venuta al supermercato di per motivi diversi dalla formazione’;
(dipendente ): ‘ C onfermo la deposizione di cui mi è stata data lettura unitamente a quella , con la precisazione che il foglio con le quantità caricate da giorno per giorno ed eventuali contestazioni è redatto dal responsabile scarico (colui che al mattino alle 6 apre e dà indicazioni al referente sul lavoro da svolgere) e firmato per solo dal referente/caposquadra, non anche dal singolo addetto responsabile degli eventuali addebiti; poi questo foglio viene trasmesso giorno per giorno agli uffici che si occupa del da farsi rispetto a ; ribadisco che il nostro responsabile scarico interloquiva anche ad inizio giornata (alle sei dopo avere aperto) solo con il referente ‘.
(dipendente ): ‘ Confermo le dichiarazioni della teste di cui mi è stata data lettura con le seguenti diversità/precisazioni: – come referente nell’ anno in questione 2 febbraio 2020/2021 ho sempre avuto ; – io il conta colli i non l’ ho mai usato, lo usava ogni tanto per controllare la quantità di merce caricata per un confronto con le rilevazioni di ; – nel caricamento degli scaffali di nostra competenza nella nostra fascia oraria di solito 6-9 non c’era promiscuità di lavoro con il personale che a volte ci dava una mano solo per eliminare gli scatoloni;, nel caricamento merce mai; e così viceversa ossia negli scaffali di loro competenza ( frutta verdura , macelleria, ecc) si arrangiavano solo loro; – il foglio con l’ annotazione delle merci caricate nella giornata e di eventuali contestazioni (es merce scaduta ) veniva firmato per sempre dalle referente ossia : lo firmava al bancone alle 9 a fine turno presente il responsabile scarico oppure il direttore, dipendeva; – con non ho mai avuto a che fare , so che con gli altri neo assunti si occupava per due tre gg all’ inizio di spiegare in che consisteva il lavoro, con me non lo ha fatto, mi hanno assegnato direttamente, forse perché era il periodo Covid. Confermo le dichiarazioni rese agli Ispettori di cui mi è stata data lettura (doc 24 ) con le precisazioni di cui sopra; preciso che in Ufficio presso a Treviso sono andato una sola volta per firmare il contratto di assunzione; per permessi, ferie o altro comunicavo via Wathsapp in persona di tale , penso fosse impiegata addetta all’ ufficio. Quindi avevo come referente/capo squadra nell’ operatività quotidiana , e come per le questioni relative al rapporto di lavoro quali appunto ferie, permessi ecc Lia con cui comunicavo via WA. Il mio titolare rappresentante legale di non so chi fosse, né so come la società fosse gestita ‘ RAGIONE_SOCIALE
(dipendente : ‘ la verifica tramite conta colli per noi è fondamentale essendo il corrispettivo dell’ appalto commisurato al nm di colli caricati e dunque il controllo serve come fine ultimo per non dare in perdita; le aree di competenza ( scaffali da caricare) tra e sono sempre state, nella stessa fascia oraria, nettamente separate, non c’è mai stata promiscuità di attività, nemmeno in casi eccezionali; personale è sì presente in sala nella stessa nostra fascia oraria 6-9, si occupa di compiti diversi , quanto al caricamento merce su scaffali/reparti diversi da quelli di nostra competenza; il foglio con l’ annotazione delle merci caricate nella giornata e di eventuali contestazioni (es merce scaduta ) viene firmato sempre per dal referente e per dal responsabile di scarico/magazzino ( quello che alle sei apre ed è poi subito presente in sala), il foglio stesso riporta anche, nella seconda parte, eventuali contestazione ( es merce scaduta) e in tal caso appone la sua firma anche il singolo addetto responsabile dell’addebito; confermo il mio ruolo di formatrice dei neoassunti: nei primi gg di lavoro , da qualche giorno a una settimana dipende dalla velocità di apprendimento, presso il supermercato di adibizione spiego loro come si svolge il lavoro fornendo indicazioni pratiche e anche teoriche sugli aspetti piu’ importanti (es: controllo scadenza merci, attenzione nel distinguere prodotti simili, modalità di sistemazione dei prodotti sugli scaffali, ecc ).
Dall’ espletata istruttoria e , dunque, innanzitutto comprovato che, a fronte di rivendicato intervento di nell’ organizzazione del servizio tramite predisposizione di squadre selezionando i dipendenti per l’ invio presso i diversi punti vendita giorno in giorno, esercizio di ampio potere direttivo e assunzione di responsabilita verso terzi, in realta le prestazioni appaltate erano svolte da una squadra composta da poche unita fisse di cui una sì formalmente con ruolo di cd referente, ma pienamente operativa al pari delle altre e con il medesimo inquadramento, e soprattutto funzioni limitate .
Nella presenza nella squadra – appunto fissa e composta da poche unita – di tale figura di cd referente si esauriva sostanzialmente il rivendicato, asseritamente ampio, potere organizzativo e direttivo in capo a .
In realta i componenti della squadra – come detto poche unita , ovvero da due a massimo quattro/cinque – operavano seguendo di fatto le indicazioni di .
Il cd referente altro non era, infatti, che l’ operaio piu’ esperto della squadra e fungeva da mero tramite/portavoce delle indicazioni impartite dal responsabile presente in loco al momento di inizio turno alle 5,30, che di fatto organizzava il lavoro da svolgere quotidianamente da parte degli addetti facendo loro trovare pronti ad inizio delle varie corsie della sala vendita del supermercato i colli da sistemare a scaffale e fornendo finanche indicazioni – tramite il cd referente appunto quale mero tramite, a tutti gli effetti un mero caposquadra – sulle priorita e chiarimenti in caso di dubbi.
Chiarissime al riguardo le deposizioni dei testi , secondo cui ‘ Eseguivamo le nostra attività, che era solo di caricamento scaffali, in genere dalle 6 alle 9 del mattino, presenti all’ interno del supermercato anche dipendenti ; in particolare di solito alle 6 arrivava al nostro stesso orario il responsabile dello scarico della merce e della gestione della sistemazione dei prodotti sugli scaffali , era colui ci apriva e ci diceva da dove iniziare lavoro, ci dava inoltre indizioni in caso di dubbi’; , e che, confermate sul punto le dichiarazioni , hanno rispettivamente precisato, e che ‘ le indicazioni al personale da parte del responsabile scarico avvenivano sempre tramite il referente ‘; che ‘ il dipendente responsabile dello scarico che ci apriva alle sei interloquiva con noi sempre tramite il nostro referente/caposquadra, alla mattina dandogli indicazioni sul lavoro da svolgere; era inoltre sempre lui che a fine turno alle nove faceva firmare sempre al referente/caposquadra il foglio con le quantità fatte, eventuali contestazioni ( queste ultime firmate anche dal relativo responsabile) ed eventuali modifiche dell’ orario; il referente/capo squadra settimanalmente trasmetteva tale foglio tramite foto via wathsapp agli uffici ; posso essere precisa in merito in quanto ho svolto io stessa il compito di referente/caposquadra’.
Al personale competeva dunque il mero compito operativo di carico e sistemazione dei prodotti a scaffale in assenza della benche minima effettiva reale autonomia di stessa nell’ organizzazione del lavoro, ossia in assenza di quell’ apporto in cui si sostanzia l’ essenza stessa di un’
attivita imprenditoriale, tanto piu’ nei casi – come quello di specie – di servizio endoaziendale fornito tramite pura forza lavoro.
Va tenuto conto che – come gia indicato nell’ ordinanza 18.11.2024 di ammissione prove – trattandosi del solo caricamento/sistemazione scaffali, ossia di un segmento di lavoro limitato e nel contempo strettamente interconnesso con le prestazioni eseguite da personale , funzionalmente orientato al medesimo obiettivo e svolto nello stesso ambiente lavorativo, in sostanza, non gia un servizio a se stante, bensì un piccolo segmento del processo, si e in presenza di una delle fattispecie piu’ marcate di frammentazione del processo produttivo.
Considerato che si tratta, inoltre, di attivita basata sulla pura forza lavoro, l’ effettivita del potere organizzativo va vagliata con particolare rigore, trattandosi dell’ unico apporto in concreto, nella specifica situazione data, atto ad integrare la soglia minima di imprenditorialita necessaria per la genuinita dell’ appalto.
Tale vaglio rigoroso porta ad escludere la sussistenza di un effettivo potere organizzativo in capo a proprio in quanto – come detto – per il suo tramite semplicemente i soliti pochi addetti, sempre gli stessi, si presentavano al lavoro per eseguire quanto loro indicato, veicolato quale mero portavoce da cd referente, dal responsabile presente in sala.
In pratica una squadra di lavoro formalmente esterna, ma nella sostanza di giorno in giorno pienamente integrata nell’ organizzazione
Il tal senso vanno lette le dichiarazioni raccolte dagli Ispettori presso i lavoratori nel corso dell’ accertamento ispettivo – senz’ altro credibili in quanto rese spontaneamente nell’ immediatezza – di assenza in loco di un referente
Così in particolare :
NOME COGNOME: ‘Il mio referente era il capo sala del supermercato… Il capo sala controllava il numero dei colli che venivano caricati negli scaffali…….D:A chi si rivolgeva nell’ipotesi di problemi durante il lavoro ? R: ‘Sempre al capo sala del supermercato. …D: Nello svolgimento delle sue mansioni era affiancata da personale della committente ? C’erano differenze tra le mansioni svolte da lei e quelle svolte da personale della committente? R ‘No, a parte i primi giorni d’affiancamento, che ho effettuato con altri dipendenti della , il lavoro è sempre stato svolto in modo autonomo ‘(doc. 35 ) Co
: ‘Il mio referente era il capo sala del supermercato……..Il capo sala controllava il numero dei colli che venivano caricati negli scaffali…….D: A chi si rivolgeva nell’ipotesi di problemi durante il lavoro ? R: ‘Sempre al capo sala del supermercato. …D: Nello svolgimento delle sue mansioni era affiancata da personale della committente ? C’erano differenze tra le mansioni svolte da lei e quelle svolte da personale della committente? R ‘No, a parte i primi giorni d’affiancamento il lavoro è sempre
stato svolto in modo autonomo..D: Sul luogo di lavoro erano presenti figure di riferimento della ‘RAGIONE_SOCIALE che le spiegavano di volta in volta di cosa occuparsi? R: ‘No’. (doc. 34 ). Co
: ‘ ‘ Ricevevo direttive dai capisala del supermercato , quali sig. e , nonché dalla sig.ra la quale, anch’essa dipendente de RAGIONE_SOCIALE il più delle volte faceva da tramite relativamente agli ordini ricevuti dai primi due………ero stato munito di un badge della che passavo sul lettore del predetto supermercato all’inizio ed al termine dell’orario lavorativo…………mi veniva fornito, dai capisala della , il quantitativo di merce da posizionare sugli scaffali del quale non dovevo tenere traccia…….In caso di problemi sul lavoro potevo rivolgermi indifferentemente ai capisala della signori e o alla nostra referente …………eravamo affiancati da personale della i quali a differenza nostra, rifornivano tutti i reparti con merce fresca, quali macelleria, frutta e verdura e latticini vari ed inoltre, se occorreva svolgevano le nostre stesse mansioni… (doc. 24 ) Co
In tal senso depongono altresì le sopra riportate risultanze dell’ istruttoria orale svolta in causa, da cui emerge in capo al cd referente il sostanziale ruolo di un mero caposquadra, privo di effettivo potere organizzativo, e invece, come detto e ripetuto, mero tramite delle indicazioni impartite dal responsabile .
Come puntualizzato dall’ nelle note finali autorizzate, dal complesso delle dichiarazioni raccolte emerge, in conclusione, che sul luogo di lavoro vi era la sostanziale assenza di un reale referente dell’ appaltatrice, e i poteri datoriali di direzione, controllo e coordinamento delle prestazioni lavorative del personale della cooperativa venivano esercitati per il tramite dei responsabili dei singoli supermercati e/o referenti della Co
Nella stessa direzione di assoggettamento del personale al potere direttivo di e del pieno inserimento nell’organizzazione aziendale depone, d’ altro canto, la, sia pure sporadica, promiscuita dell’ attivita tra personale e , riferita dai testi e nei seguenti termini:
: ‘ … poi dalle sei in poi arrivavano a scaglioni alle 7- 7,30 ecc anche altri dipendenti per lo svolgimento di attività diverse dal caricamento degli scaffali di nostra competenza come di cui di regola, in quella fascia oraria 6-9, ci occupavano solo noi ; eccezionalmente ad esempio nel periodo natalizio quando la merce da caricare era in quantità maggiori se ne occupavano anche loro, ossia caricavano anche loro sugli stessi scaffali dove caricavamo noi nella stessa fascia oraria per darci una mano; inoltre si occupavano di regola solo loro, sia pure in parte nella nostra stessa fascia oraria, di caricamento in determinati reparti dove noi non operavamo (ad esempio prodotti di estetica, surgelati, frutta e verdura), salvo casi particolari in cui il personale
ci chiedeva a volte di dare loro una mano anche in tali reparti. Raramente personale caricava nelle stesse corsie dove caricavamo noi nella stessa fascia oraria, erano casi eccezionali’;
‘ del caricamento surgelati io mi sono occupata piu’ volte unitamente a colleghi , normalmente senza promiscuità con personale , mentre del caricamento dei frighi con i freschi si è sempre occupato solo il personale salvo rari casi particolari su richiesta abbiamo dato una mano anche noi’
Tale promiscuita per quanto molto contenuta, limitata a rari casi eccezionali legati ad esigenze contingenti, tanto da essere da parte degli altri testi addirittura negata, costituisce, tuttavia, un indice oltremodo significativo della fittizieta dell’ appalto in quanto dimostra come non vi fosse unicamente la realizzazione di un risultato specifico, come proprio dell’ appalto genuino, bensì anche una messa a disposizione delle energie lavorative utilizzate dalla committente, sia pure, appunto, in casi eccezionali, a propria discrezione per le necessita del momento, come proprio, anzi tipico, di un rapporto di lavoro diretto di natura subordinata.
Confermano, infine, l’assenza, in capo alla di una soglia minima di imprenditorialita le risultanze documentali sul corrispettivo dell’ appalto.
L’esame contabile eseguito dalla GdF, di cui ai docc. da 09 a 14 , ha consentito di verificare, per il periodo dal 2017 al 2022, le prestazioni svolte in virtu del contratto di appalto e aventi a oggetto i ‘servizi di rifornimento scaffali’ Co
Sono stati acquisiti, altresì , i prospetti mensili, in formato excel , riepilogativi dei dati sulla base dei quali erano stati determinati gli imponibili delle fatture cui gli stessi si riferivano (docc. da 15 a 18)
I corrispondenti riepiloghi quanti agli anni 2020, 2021 e 2022 e gennaio 2023, di cuji docc da 19 a 22 , riportano il nominativo dei lavoratori impiegati nel mese e presso la sede interessata, il totale mensile delle ore di lavoro da ciascuno effettuate e il numero dei colli movimentati. Co
Nello specifico risultavano emesse fatture aventi a oggetto servizi di allestimento scaffali il cui imponibile era determinato sulla base del costo orario della prestazione e senza alcun riferimento ai colli movimentati.
Gli accertatori, al fine di approfondire tale aspetto, hanno acquisito ulteriore documentazione (docc. 49 e 50 ITL), in particolare le richieste di adeguamento prezzi, da cui si evince l’evidente interesse della cooperativa a parametrare il prezzo unitario al costo orario unitario del lavoratore impiegato, in modo da conseguire un risultato economico maggiore, comportando un costante monitoraggio della media dei colli per ora, riportando in fondo ai suddetti prospetti dettagliati riepiloghi mensili.
Cio dimostra che il calcolo del corrispettivo come pattuito nel contratto di appalto, sulla base del risultato dell’attivita , ossia dei colli (singolo prodotto o cartone di prodotti) caricati sugli scaffali, era in realta tarato dalla sul mero costo orario della prestazione dei lavoratori impiegati.
Così ritenuta la fondatezza delle violazioni ascritte, la pluralita dei lavoratori interessati e l’ ampiezza del periodo di riferimento giustificano, d’ altro canto, l’ entita delle sanzioni nella misura applicata.
L’ opposizione va, quindi, per le esposte ragioni, integralmente rigettata.
Spese rifuse in base a soccombenza, liquidate come in dispositivo.
pqm
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis , così provvede:
rigetta l’ opposizione ;
condanna gli opponenti in via interna solidale alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.500,00 oltre accessori;
ai sensi dell’ art. 429 c.p.c. attesa la complessita della controversia fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60.
Così deciso in Venezia , 05/06/2025
Il Giudice