SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1263 2025 – N. R.G. 00000331 2024 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 06 11 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione RAGIONE_SOCIALE, previdenza e assistenza obbligatoria
AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO -in applicazione presso il Tribunale ordinario di RAGIONE_SOCIALE ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 -all’esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art . 127 ter cpc, sostitutive dell’udienza del 5 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 331/2024
vertente tra
in proprio, nonché quale amministratore unico e legale rappresentante di , rapp.to e dif. da ll’AVV_NOTAIO
RICORRENTE
E
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come in atti
, in persona del legale
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.2.24 il ricorrente in proprio e quale legale rappresentante della ha convenuto in giudizio l
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: ‘ in via principale: previ gli accertamenti
e le declaratorie del caso dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o l’annullamento e/o la revoca e/o l’inammissibilità dell’ordinanza di ingiunzione n. 386/23 -00 e 386/23-01 dell’ , e per l’effetto dichiarare non dovute le somme in essa riportate;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma in tutto o in parte dell’ordinanza di ingiunzione impugnata, dichiarare l’opponente tenuta al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista ex lege.
Vittoria di spese e competenze del giudizio, ‘
Ha allegato di aver ricevuto, in proprio, in data 9.1.24 e quale legale rapp.te della in data 6.2.24, notifica da parte dell ‘ di delle ordinanze di ingiunzione n. 386/23-00 e 386/23-01, con la quale l’Ente ha ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di euro 95.883,40 in relazione alle seguenti violazioni:
Art. 3, commi 3 e 3-quater, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002 nr. 73 come sostituto dall’art. 22, comma 1, D. Lgs 14 settembre 2015 nr. 151 per aver occupato il lavoratore omissis per complessive tre giornate di RAGIONE_SOCIALE senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di RAGIONE_SOCIALE dal 04/05/2021
al 06/05/2021;
Artt. 29, co. 1, e 18, co. 5 bis, D.Lgs 10 settembre 2003, nr. 276 così come modificato dal D. Lgs. n. 251/2004 e dall’art. 1, comma 1, D.Lgs 08/2016 per aver posto in esecuzione, quale pseudo-appaltatore un contratto intercorso con la ditta risultato carente dei requisiti di cui all’art. 29, co 1, del D.Lgs n. 276/03;
c) Artt. 29, co. 1, e 18, co. 5 bis, D.Lgs 10 settembre 2003, nr. 276 così come modificato dal D. Lgs. n. 251/2004 e dall’art. 1, comma 1, D.Lgs 08/2016 per aver posto in esecuzione, quale pseudo-appaltatore un contratto intercorso con la ditta RAGIONE_SOCIALE
R.L. risultato carente dei requisiti di cui all’art. 29, co 1, del D.Lgs n. 276/03. Ha allegato in fatto che la sanzione amministrativa traeva origine dalle violazioni contestate dagli Ispettori del AVV_NOTAIO di con il verbale unico di accertamento e notificazione nr. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO del 24.11.2021, redatto a seguito dell’accesso degli Ispettori presso l’unità locale di .
All’esito dell’attività ispettiva veniva contestato a di aver utilizzato per il periodo da 11/2018 a 01/2021 le prestazioni lavorative di alcuni lavoratori dipendenti delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.01.2021 -e , ricorrendo alla somministrazione illecita di manodopera.
Ha dedotto parte ricorrente che le conclusioni cui erano giunti gli ispettori circa il ricorso alla somministrazione illecita di personale da parte di non corrispondevano alla realtà dei fatti, in quanto i rapporti tra la ricorrente e le cooperative venivano disciplinati da due regolari contratti d’appalto con cui la , in attuazione della riorganizzazione delle attività di carico, scarico, stoccaggio e spedizione merci, si determinava ad affidare a un soggetto terzo i servizi necessari allo svolgimento del proprio oggetto sociale e quindi sottoscriveva prima con poi con RAGIONE_SOCIALE due contratti d’appalto .
Dietro il corrispettivo stabilito, l’appaltatrice si obbligava così a compiere i servizi di carico, scarico, stoccaggio merci, con RAGIONE_SOCIALE prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti della committente.
Le appaltatrici secondo la prospettazione del ricorrente organizzavano in piena autonomia e nell’esercizio del potere direttivo il proprio personale impiegato in , stabilivano turni e ferie, predisponevano i cedolini delle buste, fornivano i dispositivi di sicurezza personali (mascherine, guanti).
In punto di diritto parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione sotto il profilo della violazione ex art. 3 della L. n. 241/1990, che prevede che qualsivoglia atto amministrativo debba essere espressamente motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria , mentre nel caso di specie, da una lettura dell’ordinanza, risultava evidente l’assenza di indicazioni circa le modalità, le tempistiche e le condotte attraverso le quali si sarebbero realizzati gli illeciti contestati.
Nel merito ha contestato il ricorso all’interposizione illecita d i personale con e con RAGIONE_SOCIALE realizzata mediante appalti fittizi evidenziando la genuinità degli appalti
essendovi stato da parte delle appaltatrici impiego di una propria organizzazione di mezzi e assunzione del rischio della realizzazione dell’opera o del servizio pattuito .
Ha poi evidenziato parte ricorrente che non poteva escludersi la sussistenza di un contratto d’appalto genuino per il sol fatto del l’utilizzo da parte dell’appaltatrice di attrezzature e macchinari della committente.
Ha contestato poi la misura delle sanzioni irrogate, da ridurre alla misura minima.
Si è costituito l’ chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha chiesto il rigetto della domanda di nullità per supposta mancanza degli elementi essenziali del provvedimento in quanto il verbale unico di accertamento ispettivo, regolarmente notificato e richiamato nell’O.I. impugnata , riportava tutti gli elementi che consentivano di ricostruire la fattispecie contestata ispettori verbalizzanti dando conto de gli esiti dettagliati dell’accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova.
Nel merito parte convenuta ha rilevato che parte ricorrente nulla aveva dedotto in ordine alla violazione di cui al punto a) dell’O.I . riguardante l’irregolare impiego del lavoratore
Nel dettaglio delle altre due contestazioni, parte resistente ha allegato come dall’accesso ispettivo era emerso che i dipendenti delle due cooperative fossero coordinati e gestiti dai coordinatori/referenti della in particolare gli operai della RAGIONE_SOCIALE che svolgevano mansioni di magazzinieri ricevevano le direttive dal Sig. , responsabile di magazzino nonché dipendente della committente. Anche nella gestione del RAGIONE_SOCIALE, non era ravvisabile alcuna sostanziale autonomia operativa da parte dei dipendenti delle due cooperative , essendo risultato provato, per contro, l’intervento diretto della RAGIONE_SOCIALE nell’organizzazione e nel controllo dell’operato dei lavoratori assunti dalle suddette Cooperative che tra l’altro prestavano la loro opera presso il magazzino della committente. RAGIONE_SOCIALE
Secondo la prospettazione di parte resistente anche i mezzi utilizzati per l’esecuzione dell’appalto erano di esclusiva proprietà della RAGIONE_SOCIALE committente ed anche le indicazioni relativamente alle consegne da effettuare ed al percorso da seguire venivano fornite loro dal Sig. e/o dalle impiegate della RAGIONE_SOCIALE
Evidenziava l’ che le due cooperative non avevano sopportato alcun rischio di impresa non avendo sopportato costi per l’acquisto di materiale di facile consumo, per l’acquisto e/o noleggio di attrezzature, per la fornitura di energia elettrica, gas ed acqua.
Sulla base dei suddetti rilievi, essendo risultate le cooperative prive di un’effettiva struttura imprenditoriale era emerso che gli appalti avevano avuto ad oggetto la sola fornitura di manodopera da parte delle suddette Cooperative e non, viceversa, un servizio svolto dall’impresa fornitrice con assunzione dei relativi rischi economici e autonomia di gestione e organizzazione dei mezzi e del personale.
Il giudice ha istruito la causa mediante prova testimoniale.
Il teste ha dichiarato:
‘ Al momento sono autista dipendente di Sono dipendente di da circa 5/6 mesi. Prima ero dipendente di RAGIONE_SOCIALE e lavoravo a Rodengo Saiano. Sono stato dipendente anche della nel 2019. In teoria io ho lavorato a Erbusco con il signor ed il signor NOME, che sono i padroni della . In teoria ho lavorato per loro 2 anni, fino al 2021 non ricordo il mese, però durante questi 2 anni hanno cambiato il contratto e io sono passato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE. Prima ero dipendente della , poi della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e poi di COGNOME. Hanno cambiato una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e poi sono passato alle dipendenze di , ma erano sempre loro. Quando andavo a prendere la busta paga mi dicevano che mancavano delle firme e la segretaria mi faceva firmare e vedere i fogli. e NOME dicevano di non preoccuparmi, che a me non sarebbe cambiato niente e mi dicevano di firmare. Io firmavo perché mi serviva il RAGIONE_SOCIALE. Poi hanno cambiato molte sedi dell’ufficio senza avvisare nessuno. Io ho lavorato alle dipendenze di , RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e poi MAS. Io ho sempre lavorato a Rodengo Saiano. Anche se io ero dipendente di o di MAS prendevo sempre i furgoni di Io conosco magari lavora in magazzino. Io conosco solo i miei colleghi autisti. Conosco anche , è un autista, lo incontro quando carico. Non so se anche per loro è successo il passaggio che è successo a me. COGNOME cambia sede di ufficio senza avvisare, una volta a Cellatica e l’ultima volta lo hanno spostato a Gussago. Io sono stato assunto da RAGIONE_SOCIALE prima della RAGIONE_SOCIALE. Nel 2019 ho lavorato 5-6 mesi con NCT dal primo di aprile 2019. Poi RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ho lavorato con RAGIONE_SOCIALE, e poi con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Poi sono rimasto a casa per il RAGIONE_SOCIALE. Da loro devo recuperare dei soldi, 3 mensilità ed il TFR che non mi hanno pagato. Io ho sempre svolto le stesse mansioni. Io ero autista e mi occupavo delle consegne. I furgoni erano di TARGA_VEICOLO. I muletti non so di chi fossero, penso sempre della RAGIONE_SOCIALE. Non mi hanno dato scarpe antinfortunistiche. Nel magazzino c’erano solo i responsabili della io tante volte vedevo il signor , che è qui di fuori. È un responsabile della che controlla il magazzino. Veniva anche il titolare di NCT. e NOME passavano dal magazzino per i documenti. Andavano solo in ufficio, non parlavano con i dipendenti. Le indicazioni su cosa fare dentro il magazzino le dava Io facevo lo stesso giro tutti i giorni ed era organizzato da Io non andavo in ufficio, non ho mi visto le impiegate. Conosco dell’ufficio amministrativo, ma non so di chi sia dipendente. La conosco perché sotto l’ufficio c’è un bar, la conosco perché la salutavo. Non so se chi era in magazzino era dipendente della RAGIONE_SOCIALE, conoscevo le persone. Quando la RAGIONE_SOCIALE aveva chiuso le era subentrata MAS . Quando non andavo al RAGIONE_SOCIALE avvisavo o NOME, mandavo a tutti e due un messaggio. Non ho mai detto delle mie assenze a .’. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il teste ha dichiarato:
‘ Io sono magazziniere dipendente di una RAGIONE_SOCIALE di cui non ricordo il nome perché sono stato assunto ai primi di novembre. Prima ho lavorato per RAGIONE_SOCIALE dal 2019 a ottobre 2024. Svolgevo mansioni di magazziniere, non ero proprio responsabile, ero un magazziniere. Dal 2019 al 2024 sono stato dipendente solo di RAGIONE_SOCIALE. Il magazzino della era in INDIRIZZO a Rodengo Saiano. , erano autisti mi sembra. Erano impiegati alcuni nel magazzino dove lavoravo ed alcuni erano esterni. Se non ricordo male erano dipendenti di una RAGIONE_SOCIALE, non certamente di RAGIONE_SOCIALE. Non so dire se successivamente siano stati dipendenti di RAGIONE_SOCIALE. Credo fossero dipendenti della RAGIONE_SOCIALE . Io li vedevo nel magazzino, non so se dalla RAGIONE_SOCIALE fossero passati a RAGIONE_SOCIALE. Era usuale che nel magazzino lavorassero dipendenti che non erano di RAGIONE_SOCIALE. Il responsabile del magazzino era il titolare di poi si cercava di collaborare tra tutti. Non vi erano indicazioni vere e proprie, io sapevo che lavori dovevamo fare e ogni tanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
dicevo a chi era vicino a me cosa fare. Il RAGIONE_SOCIALE era sempre quello e lo si conosceva, anche se i dipendenti erano di diverse RAGIONE_SOCIALE per noi non cambiava niente. lavora nell’amministrazione di NCT, credo fosse dipendente di Non so quale fosse il suo ruolo nella RAGIONE_SOCIALE, io la vedevo in amministrazione ma non so di cosa si occupasse. Noi utilizzavamo furgoni, muletti e transpallet, ma non so di che RAGIONE_SOCIALE fossero. I furgoni non avevano nessuna scritta, erano tutti neutri. Io non so se i magazzinieri o gli autisti fossero dipendenti di , della RAGIONE_SOCIALE o di So che vi era una RAGIONE_SOCIALE ma non so come si chiamasse, penso fosse . Più o meno facevamo tutti le stesse cose, non vi era niente che distingueva le attività. dava indicazioni sul RAGIONE_SOCIALE, ma essendo un RAGIONE_SOCIALE ripetitivo era pressochè automatico . credo fosse uno dei responsabili di una RAGIONE_SOCIALE, so che passava dal magazzino e parlava con dei ragazzi, ma non era in magazzino stabilmente. Non sono rimasto in rapporti con la RAGIONE_SOCIALE, ogni tanto sento il signor Non sapevo di questa causa. ‘ RAGIONE_SOCIALE
Il teste ha dichiarato: ‘ Io sono il padre dell’amministratore della non ho un ruolo specifico in azienda, cerco di farne gli interessi visto che mio figlio da qualche tempo a questa parte non sta molto bene. Non ho nessun ruolo in azienda, faccio le veci di mio figlio da qualche anno, all’incirca dal periodo RAGIONE_SOCIALE. Non sono ancora in pensione perché ho 63 anni. Ho iniziato a lavorare molto giovane ed oggi do una mano a mio figlio nell’azienda di trasporti di cui è a capo. Io formalmente è come se non lavorassi. Vado nel magazzino di Rodengo 2/3 volte a settimana, dipende dalla necessità. Attualmente mio figlio non c’è quindi cerco di andarci il più possibile per quanto mi possa competere, non avendo un ruolo in azienda. Della RAGIONE_SOCIALE so che ha prestato servizio per un periodo nel magazzino, forse durante il covid. Noi avevamo delle persone fornite dalla RAGIONE_SOCIALE che prestavano anche come servizio di trasporto. Si, la RAGIONE_SOCIALE ci forniva del personale. Il personale che ci veniva mandato dalla RAGIONE_SOCIALE rimaneva assunto alle dipendenze di quest’ultima, era semplicemente prestato. Noi ad un certo punto abbiamo assunto questi dipendenti, non siamo stati costretti ma vi era un rapporto di conoscenza ed erano padri di famiglia e quindi piuttosto che assumere persone che non conoscevamo abbiamo scelto di assumere loro. Di fatto per loro non è cambiato niente, facevano le stesse mansioni di prima. Non tutti hanno aderito alle RAGIONE_SOCIALE
nostre proposte di assunzione, alcuni se ne sono andati. All’interno del magazzino buona parte dei mezzi che i lavoratori utilizzavano li fornivamo noi. Altri mezzi invece li avevano loro della RAGIONE_SOCIALE. Se non sbaglio la RAGIONE_SOCIALE aveva 1 o 2 furgoni, poi in base alle esigenze del cliente se noi ne avevamo alcuni disponibili glieli prestavamo. è una nostra dipendente, è in amministrazione. Nel periodo in cui la RAGIONE_SOCIALE ci forniva la manodopera NOME controllava la fattura della RAGIONE_SOCIALE e la portava in amministrazione per fare il bonifico. Le ore lavorate dai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE non so come fossero verificate. La fattura che noi pagavamo non so con esattezza come fosse quantificata, ma credo in base alle persone che loro ci fornivano. Forse i dipendenti timbravano il cartellino presenze, ma non ne sono sicuro. I Dpi erano forniti dalla RAGIONE_SOCIALE, loro usavano pettorine con un colore diverso dalle nostre. e venivano spesso in magazzino, per un periodo sono venuti abbastanza spesso e parlavano con un loro responsabile. I loro responsabili erano che aveva più esperienza sul magazzino, ed un ragazzo moldavo o rumeno. Questi due erano dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, anche secondo me era dipendente della RAGIONE_SOCIALE o della . e parlavano con mio figlio, non con me. Avevano preso accordi con mio figlio e io non ne conosco il contenuto. Mio figlio non era un referente dell’azienda in magazzino, si occupava dell’amministrazione ed aveva più contatti diretti con i clienti che con il personale. I dipendenti di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE non lavoravano in luoghi particolari. La RAGIONE_SOCIALE aveva una camapta di capannone per svolgere operazioni di stoccaggio, che non era svolta dai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE che preparavano giri e facevano altre mansioni. È chiaro che naturalmente se vi era bisogno di una mano qualcuno dei nostri poteva anche andare ad aiutarli. I dipendenti della RAGIONE_SOCIALE avevano un RAGIONE_SOCIALE specifico e i nostri un altro. Avevano anche orari diversi, i nostri partivano alle 5:00 del mattino con lo scarico mentre i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE verso le 8:00. Diversamente non avrebbe avuto senso attingere ad una RAGIONE_SOCIALE ‘
Il teste ha dichiarato:
‘ Attualmente sono autista per la RAGIONE_SOCIALE da 4 anni. Prima di RAGIONE_SOCIALE ho lavorato per RAGIONE_SOCIALE, poi per la RAGIONE_SOCIALE , sempre come autista. Il mio primo contatto con è quello RAGIONE_SOCIALE
attuale. Il magazzino di riferimento di RAGIONE_SOCIALE è quello di INDIRIZZO a Rodengo Saiano. Io ho lavorato anche per la RAGIONE_SOCIALE prima di passare a se non sbaglio. Quanto io lavoravo alla i nomi che lei mi ha letto di cui al capitolo 4 erano miei colleghi. sinceramente non l’ho presente. Tutti hanno lavorato per la . In RAGIONE_SOCIALE c’era ancora invece non mi dice niente. Noi siamo passati da non ricordo se vi è stato uno stacco nel passaggio di contratto. Ricordo che il problema è che non ci pagava. Non mi sembra di avere lavorato per RAGIONE_SOCIALE, il nome non mi dice niente, mentre sì. Quando lavoravo per la sede lavorativa era sempre nel magazzino della RAGIONE_SOCIALE a Rodengo Saiano. Nel magazzino della vi erano degli uffici, poi dentro non so chi c’era e chi non c’era a parte le impiegate. Noi autisti arrivavamo, prendevamo il furgone, entravamo nel magazzino, scaricavamo la merce e poi andavamo via. era dentro la sede di RAGIONE_SOCIALE a Rodengo Saiano, i furgoni che utilizzavamo anche quando ero dipendente di sono sempre stati di NCT. Per quanto riguarda le attrezzature usate in magazzino presumo, per logica, che siano sempre state di NCT. Lo presumo ma, onestamente, non l’ho mai chiesto. Io ho ricevuto in dotazione i DPI (scarpe e giubbetti) dalle impiegate. Mi hanno detto che queste erano le scarpe antinfortunistiche che ero obbligato a portare, ma non so se le impiegate se fossero di NCT o di . Le impiegate erano e l’altra non mi viene in mente. L’unica che ricordo chiaramente è lei, non so se fosse dipendente di o di . Da quando RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE non ho visto nessun referente o responsabile di o di Il referente di era e l’altro mi sembra si chiamasse . Comunque io non li vedevo. I signori e sono i titolari di RAGIONE_SOCIALE. Io ho visto e parlare insieme una volta, durante un colloquio con noi autisti ad inizio rapporto. L’oggetto di questo colloquio era che noi lavoravamo per e che il magazzino dove andavamo a caricare era quello di RAGIONE_SOCIALE, ma noi lavoravamo per la . Non ho mai chiesto se i magazzinieri erano dipendenti di o . Quando io lavoravo per non vi erano autisti di NCT, vi erano solo autisti della prima RAGIONE_SOCIALE. Che io sappia i magazzinieri non si distinguevano per turni RAGIONE_SOCIALE Con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
diversi a seconda che fossero dipendenti dell’una o dell’altra RAGIONE_SOCIALE. In magazzino i turni variavano, potevano iniziare alle 7:00 o alle 8:00 a seconda delle esigenze di RAGIONE_SOCIALE, non so dire se iniziassero alle 5:00. era un magazziniere, era diciamo un responsabile del magazzino che preparava la merce da portare fuori in consegna. Era un magazziniere più qualificato degli altri, ma non dava indicazioni. Noi autisti ricevevamo le indicazioni sui giri e sulle consegne dalla , penso da o da , che sono gli unici che ricordo. La mattina quando partivamo il giro era già predisposto dalla . Io lavoravo per e la mattina avevo il giro pronto, penso lo predisponesse , non il signor che era addetto alla preparazione. Io non avevo un cartellino marca tempo per le presenze, non ricordo se i magazzinieri lo avessero. Le mie assenze, quando lavoravo per , le comunicavo ad . Non le ho mai comunicate a o . Il nome non mi dice niente, non so chi sia.
Il teste
ha dichiarato:
‘ Ho aperto un bar da ottobre 2023 a Gardone Val Trompia. Prima lavoravo per una RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE. Ricordo di avere lavorato anche per , prima di avere lavorato per RAGIONE_SOCIALE, dal 2019 al dicembre 2020. Il giorno giusto non lo ricordo, ma sicuramente fino a dicembre 2020 ho lavorato per . Nel 2021 non ho lavorato per , avevo smesso di lavorare dal dicembre 2020, ma il contratto di cessazione mi è stato mandato dopo 2-3 mesi e dopo molte mie insistenze, credo me lo abbiamo trasmesso ad aprile 2021. Con lavoravo in ufficio, mi occupavo delle assunzioni, cessazioni e proroghe di contratto e gestivo le mail della RAGIONE_SOCIALE. Non ero da solo, avevano un ufficio ad Erbusco in INDIRIZZO, vicino alle Porte Franche. Nell’ufficio c’erano 2.3 postazioni e con me c’era che all’epoca era il proprietario, poi è subentrato anche , che è diventato l’amministratore, e poi c’è stato nell’ufficio dove lavoravo. Per 7/8/10 mesi ha lavorato con me anche mia sorella nell’ufficio, che si chiama Avevamo gli stessi orari, entrambi facevamo mattina e pomeriggio. Io ero sempre in ufficio fino alle 2/3/4 del pomeriggio, quando avevo finito andavo. La inviava personale a chi lo chiedeva, che sappia io
non aveva una sua attività produttiva o altro, l’unico scopo era inviare personale ai committenti che ne facevano richiesta. Non ricordo di essere stato sentito dagli ispettori di ‘. A questo punto vengono rilette al teste le dichiarazioni rese in data 21 giugno 2021 e prodotte sub. allegato 5 e il teste dichiara: ‘Ora che mi ha riletto le dichiarazioni ricordo di averle effettivamente rilasciate agli ispettori di , non mi ricordavo la data. Confermo integralmente il contenuto delle stesse. Preciso che portava i DPI ai dipendenti nei cantieri e le buste paga. Io imbustavo le buste e scrivevo i nomi, poi lui le portava nelle ditte. Che io sappia il sig. non faceva altro, magari qualche colloquio di RAGIONE_SOCIALE con i dipendenti. si occupava di tutto ciò che non facevo io. andava nei cantieri, era sempre in giro. Lui andava sempre dai committenti, ma non so se seguisse i dipendenti. Non so se andasse dai committenti per curare i rapporti con loro o se facesse anche altro, non so per quale motivo si recasse nelle aziende. Preciso che la era una lavanderia a Sanremo. Ricordo della RAGIONE_SOCIALE , quando lavoravo in era una committente. Io avevo assunto dei dipendenti per RAGIONE_SOCIALE. I dipendenti di lavoravano in RAGIONE_SOCIALE. Non so se vi fosse stato un passaggio di dipendenti tra le due RAGIONE_SOCIALE. Quando io ero lì i dipendenti che lavoravano presso erano assunti dalla ‘. Sul capitolo 4 : ‘Tutti i nomi che lei mi ha appena letto mi dicono qualcosa, tranne , di cui non ricordo bene. Credo di averli assunti tutti io alle dipendenze di . Li ricordo dalle buste paga e dal file excel in cui inserivo le ore, lavoravano in . Non so dire se fossero in precedenza dipendenti di Non ricordo se i dipendenti di siamo passati a o viceversa, non potevo saperlo. Io so di averli assunti. Non ricordo con esattezza, io ricordo di averli assunti, poi non so se erano passati in ufficio con i documenti o se i documenti mi erano stati consegnati da . Se non li ho assunti io al massimo li ha assunti mia sorella’. NOME: ‘Non ricordo con certezza se e avessero fatto dei corsi presso la sede di Rovato. Quando comunicavo per utilizzavo un indirizzo e-mail aziendale ‘. Con Con Con Con
La teste ha dichiarato:
‘ Attualmente RAGIONE_SOCIALE per un’azienda di autotrasporti, la AVV_NOTAIO per questa RAGIONE_SOCIALE da 5/6 mesi, prima lavorato per la Ho lavorato per RAGIONE_SOCIALE dal 2015 per circa 8/9 anni. In
RAGIONE_SOCIALE ero impiegata amministrativa, mi occupavo di risponder al telefono, inviare mail, comunicare con fornitori e clienti e con i padroncini o chi prestava RAGIONE_SOCIALE presso di noi. Per padroncini intendo le altre aziende come noi, che fanno trasporto, a cui affidiamo la merce. Sono dei corrieri indipendenti con una loro partita IVA, non sono con noi. Se ci fossero stati problematiche mi sarei relazionato con i miei colleghi dipendenti di dell’amministrazione o che lavoravano nel magazzino. I miei colleghi sono sempre del reparto amministrativo. aveva dipendenti suoi e per un periodo, credo nel periodo covid 2019/2020, vi era un’azienda che viaggiava per conto suo e si chiamava . Quando veniva richiesto personale loro seguivano il loro personale, in particolare il sig. . Quando serviva personale comunicava con loro per avere il personale di cui vi era bisogno nel magazzino. poi aveva dei propri dipendenti, erano due entità diverse. RAGIONE_SOCIALE quando aveva bisogno contattava per avere del personale in più per svolgere proprie lavorazioni. curava il proprio personale, se c’era bisogno di qualcosa contattavamo loro. RAGIONE_SOCIALE forniva loro i dpi e le mascherine, tutto quello che serviva. loro passavano e chiedevano se vi fosse bisogno di materiale. Non so se le svolgesse delle lavorazioni autonome da non essendo sul posto non posso dare risposte. So solo che noi, se ci serviva qualcosa, ci relazionavamo con loro. Ricordo che vi è stato un passaggio di personale da RAGIONE_SOCIALE a perché erano lavoratori molto bravi e quindi li ha assunti così da poterli spostare dove serviva e per lo svolgimento di altre mansioni. Sul capitolo 4 : ‘Non ricordo con esattezza se i nomi che lei mi ha detto facessero parte dei dipendenti che sono passati da a Io mi ricordo una segretaria che era molto brava, che si chiamava È stata assunta anche lei, da è passata in era un ragazzo venuto da e lavorava come magazziniere. Ricordo il nome, non ricordo se poi sia stato assunto da Non ricordo se in precedenza avesse lavorato per poi diventata Io non ho mai visto lavorare il sig. , non sono quasi mai stata in magazzino. Non ricordo se a Provezza fosse stato chiesto di sostituire un’impiegata di in cassa integrazione. credo sia stata la sostituzione di . Vi è stato il momento in cui invece che fatturare a fatturavo a cambiando i Con
contratti. Noi fatturavamo a e in base alle ore effettuate dai dipendenti. Loro mandavano il conto delle ore, noi mandavamo quanto risultava a noi. Se qualcosa non andava e qualche ora non veniva segnata i dipendenti contattavano il sig. e discutevano con loro. A noi poi fornivano la fattura, che veniva pagata. Anche noi tenevamo traccia delle ore, i dipendenti timbravano con il nostro badge. Poi mandavano una scheda, che io rimandavo a loro. Se c’era qualcosa che non andava ne parlavano tra loro. I DPI e le mascherine erano forniti da , anche i corsi sulla sicurezza li facevano loro ed avevano i loro attestati. I dipendenti di e lavoravano nella sede di RAGIONE_SOCIALE sita in INDIRIZZO a Rodengo Saiano. Durante le lavorazioni non era sempre presente qualcuno di o spesso erano presenti e . Non so cosa facevano quando venivano lì. So che loro parlavano con i loro dipendenti e, se serviva qualcosa, parlavano anche con il sig. Non so di cosa parlassero con i loro dipendenti. I lavoratori di e svolgevano le attività di RAGIONE_SOCIALE, quanto alle indicazioni spesso c’era il sig. Le mansioni poi erano sempre le stesse, penso che il sig. COGNOME indirizzasse un pochino di più, poi erano spesso presenti i signori. Io non ho mai dato indicazioni agli autisti di , il sig. sicuramente avrà dato indicazioni, nel momento del bisogno quando non erano presenti loro. La fatturazione veniva fatta in base alle ore lavorate, non ricordo se venissero pagati diversamente a seconda delle mansioni e dei ruoli svolti. Se i ragazzi mandati da NOME RAGIONE_SOCIALE o non erano presenti lo comunicavano a , che poi comunicava a noi. Non essendo nell’operativo, deduco questa cosa. A questo punto vengono rilette alla teste le dichiarazioni rese in data 6 maggio 2021 sub. doc. 12 e la teste dichiara: ‘Tra le impiegate del magazzino vi era Non ricordo sinceramente se avesse dato indicazioni, non so come avrebbe potuto fornire indicazioni gli autisti. La sicuramente non aveva predisposto il giro degli autisti. Quando ho dichiarato che le impiegate del magazzino davano indicazioni sul percorso da seguire intendevo che era possibile che gli autisti quando dovevano partire per il giro trovassero solo il sig. o le impiegate e allora chiedessero qualche chiarimento. Ribadisco che sicuramente le impiegate non predisponevano il giro delle consegne, anche perché non erano Con
in grado di farlo. È possibile che il sig. possa averlo fatto, perché lui era perfettamente in grado di farlo, ma non so dire con sicurezza se poi lo abbia effettivamente fatto perché non c’ero. Preciso che le impiegate erano quelle che preparavano i borderò, sparano le bolle ed escono dei riepiloghi, non preparano i giri. Non so se lo facessero per tutti gli autisti, anche per quelli esterni, o solo per quelli interni. È possibile che all’epoca in cui ho reso le dichiarazioni ricordassi meglio e lo facessero sia per gli autisti interni sia per quelli esterni. Quando ho dichiarato che le impiegate mi comunicavano le assenze dei dipendenti di e RAGIONE_SOCIALE intendevo fare riferimento alle impiegate del magazzino di facevano queste operazioni per permettermi di confrontare le risultanze dei badge con i dati in loro possesso e successivamente per verificare la correttezza della fattura che e RAGIONE_SOCIALE ci mandava ‘.
Il Ricorso è infondato.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di nullità del verbali per carenza degli elementi essenziali motivazionali tali da non consentire al destinatario di prendere corretta cognizione delle ragioni sottese alle sanzioni di cui all’O.I. Ed invero, l’O.I. impugnata contiene un chiaro riferimento al verbale unico di accertamento ispettivo, regolarmente notificato e richiamato nell’O.I. impugnata, ove venivano riportati tutti gli elementi che consentivano di ricostruire la fattispecie contestata ispettori verbalizzanti dando conto de gli esiti dettagliati dell’accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova.
In ogni caso nel testo dell’O.I. vi è per ciascuna sanzione applicata un esplicito riferimento motivazionale e normativo: ‘RAGIONE_SOCIALE al nero’ con indicazione del nominativo del lavoratore e della normativa violata; ‘appalto fittizio’ con riferimento chiaro alle cooperative interessate e alla normativa violata.
Passando al merito dell’opposizione, non essendovi nessuna allegazione da parte del ricorrente circa la violazione di cui al punto a) dell’impugnata OI , il nucleo centrale della controversia coinvolge, quindi, il profilo del discrimine tra appalto di servizi genuino e somministrazione illecita di manodopera, al fine di verificare se vi sia stata violazione della norma fondamentale in materia costituita dall’art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 . A tale fine si deve
verificare la sussistenza del l’esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore sui propri dipendenti e l’assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore stesso.
L’appalto lecito si distingue quindi, dalla somministrazione di manodopera in quanto l’appaltatore assume: a) il potere di organizzare i mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività richiesta; b) il potere direttivo sui lavoratori impiegati; c) il rischio di impresa.
Analizzando la documentazione depositata dalle parti e gli esiti della prova testimoniale si evince parte resistente ha assolto al proprio onere probatorio essendo emerso che i dipendenti delle due cooperative, svolgenti le mansioni di addetti al carico scarico, trasporto e stoccaggio merci nel sito produttivo della committente ricevevano indicazioni circa il RAGIONE_SOCIALE da svolgere dal dipendente della committente e dal ricorrente circa i trasporti da effettuare, l’individuazione delle merci da movimentare all’interno del sito .
È altresì emerso che la presenza degli organi direttivi delle due cooperative sul sito non era mai finalizzata a impartire direttive ai propri lavoratori, bensì solo a colloquiare con i dirigenti della committente.
È emerso che i mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’appalto erano di proprietà della committente.
È emerso che solo la gestione amministrativa e contabile della prestazione lavorativa era esercitato dalle due cooperative, mentre anche i turni di servizio erano stabiliti dalla committente unitariamente per tutti i dipendenti presenti sul sito produttivo a prescindere dal fatto che fossero dipendenti delle cooperative o della .
Ritiene il giudicante che vi sia in presenza di elementi semantici dell’eterodirezione, l’uso di poteri di direzione del RAGIONE_SOCIALE da parte di N.T.C, la proprietà da parte di quest’ultima dei mezzi utilizzati per come realizzato ed in relazione alle caratteristiche proprie dell’appalto in questione valgano a dimostrate la interposizione fittizia di mano d’opera e la conseguente fittizietà degli appalti restando in capo alle cooperative solo i poteri amministrativo contabili sui propri lavoratori.
Afferma infatti la Cassazione che ‘ tema d’interposizione nelle prestazioni di RAGIONE_SOCIALE, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie
vietata dall’art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonomia dell’appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto; con la conseguenza che – nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante -l’anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del RAGIONE_SOCIALE), “know how”, “software” o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto. A tal fine, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. “pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. “leggeri”, in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di RAGIONE_SOCIALE, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti. (Cass., 28.6.2023 n. 18455). Nel caso di specie le due cooperative appaltatrici hanno trasferito al committente i propri dipendenti che fruivano a titolo gratuito degli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo , inoltre i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE risultano essere stati sottoposti al potere direttivo della committente esercitato dal ricorrente e del dipendente
Può dunque affermarsi che committente che pertanto ha svolto nei confronti dei lavoratori delle cooperative le prerogative proprie del datore di RAGIONE_SOCIALE.
In tale quadro emerge una mera utilizzazione della manodopera concessa dall’appaltatore al committente, senza alcuna organizzazione dell’attività imprenditoriale autonoma da parte del primo e senza assunzione di rischio d’impresa in capo al medesimo.
In merito alla quantificazione delle sanzioni il ricorrente ne ha chiesto la riduzione al minimo allegando di non aver elementi per verificare la correttezza del calcolo effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Parte resistente ha chiesto la conferma dell’importo dovuto così come quantificato in relazione alla prima violazione ex art. 16 L. 689/81, per ciò che concerne, invece, le violazioni di cui sub
b) e c) de ll’OI, le sanzioni nell’importo minimo non sono applicabili nell’ipotesi sanzionatoria contestate essendo previsto direttamente l’importo ex art. 16 L. 689/81.
Ritiene questo giudice che alcuna riduzione delle sanzioni richieste sia concedibile in adesione alla ricostruzione normativa di cui alla memoria difensiva.
Va dunque rigetta la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme di cui alle ordinanze di ingiunzione nn. 386/23-00 e 386/23-01
Condanna le parti ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, spese liquidate in euro 1.430 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
RAGIONE_SOCIALE, 6/11/2025
Il AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME