Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 2206 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2206 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28507-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 244/2022 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/10/2022 R.G.N. 75/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
R.G. 28507/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 5.10.2022 n. 244, la Corte d’appello di Brescia respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME, volta a far dichiarare non dovuta dal rico rrente la restituzione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della somma di € 11.212,25, a titolo di indebita percezione dell’Ape sociale per la contestuale percezione di pensione diretta estera.
Il tribunale ha ritenuto che non vi fosse indebito, non potendosi negare la buona fede del NOME, posto che lo stesso, nel periodo controverso, aveva ricevuto l’Ape sociale dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e sempre tramite RAGIONE_SOCIALE aveva anche presentato la domanda per ottenere la pensione estera (erogata dalla Romania), per cui l’ente previdenziale era perfettamente a conoscenza o poteva conoscere che il ricorrente, a partire da una certa data, e in pendenza dell’erogazione dell’Ape sociale, aveva iniziato a percepire la pensione estera.
La Corte d’appello ha rigettato l’appello principale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e accolto l’appello incidentale del lavoratore.
In buona sostanza, pur dando atto che il dato testuale dell’art. 1 comma 180 della legge n. 232/16 milita nel senso che la prestazione non spetti a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, tuttavia, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata (cfr. p. 10 della sentenza impugnata) il beneficio dell’Ape sociale, ad avviso della Corte d’appello, andava mantenuto anche nel caso in cui il trattamento pensionistico diretto che l’avente diritto consegue da uno Stato estero sia di importo così esiguo da non superare
le soglie di reddito di cui al comma 183 dell’art. 1 della legge n. 232 cit., norma secondo la quale l’indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro certi limiti (€ 8.000,00 per redditi derivanti da lavor o dipendente ed € 4.800,00, per redditi derivanti da lavoro autonomo). Se dunque, secondo la Corte territoriale, lo svolgimento di attività lavorativa (subordinata o autonoma), al di sotto di una certa soglia di reddito, predefinita dalla legge, non incide sulla percezione dell’Ape sociale, doveva ritenersi che la stessa regola dovesse valere anche nel caso in cui l’avente diritto, avesse percepito un trattamento pensionistico, estraneo alla previdenza obbligatoria italiana, che gli faccia percepire un reddito che si mantiene al di sotto delle suddette soglie di legge. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 180 della legge n. 232/16, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato il diritt o di NOME a percepire l’anticipo pensionistico di cui all’art. 1, comma 179 lett. a) della legge n. 232/16, benché percepisse contestualmente un trattamento pensionistico diretto (estero). Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 180 della
legge n. 232/16 e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva affermato il diritto del pensionato a trattenere i ratei di Ape sociale percepiti da quando era anche divenuto titolare di pensione diretta estera (agosto 2018) e fino al provvedimento di revoca del beneficio da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché percepiti in buona fede dal pensionato che nutriva un legittimo affidamento, in ordine alla sussistenza del suo effettivo diritto a percepire l’Ape.
Va detto che i l dato testuale dell’art. 1 comma 180 della legge n. 232/16, così recita: ‘la concessione dell’indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto’.
Pertanto, il dato testuale sembrerebbe insuperabile.
Tuttavia, l ‘interpretazione costituzionalmente orientata espressa dalla Corte d’appello, si basa sulla diversa previsione di cui al comma 183 dell’art. 1 della legge 232 cit. ritenendo che il beneficio in oggetto va mantenuto anche nel caso in cui il trattamento pens ionistico diretto che l’avente diritto consegue da uno Stato estero sia di importo così esiguo da non superare le soglie di reddito di cui al comma 183 dell’art. 1 della legge n. 232 cit., norma secondo la quale l’indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro certi limiti (€ 8.000,00 per redditi derivanti da lavoro dipendente ed € 4.800,00, per redditi derivanti da lavoro autonomo). Se dunque, secondo la Corte territoriale, lo svolgimento di attività lavorativa (subordinata o autonoma), al di sotto di una certa soglia di reddito, predefinita dalla legge,
non incide sulla percezione dell’Ape sociale, doveva ritenersi che la stessa regola debba valere anche nel caso in cui l’avente diritto, avesse percepito un trattamento pensionistico, estraneo alla previdenza obbligatoria italiana, che gli faccia percepire un reddito che si mantiene al di sotto delle suddette soglie di legge. La questione merita, pertanto, un approfondimento in sede di udienza pubblica, non sussistendo l’evidenza decisoria, con l’apporto della Procura Generale e nel contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza delle questioni indicate in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 10.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME