Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2111 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2111 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11271-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 197/2023 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/03/2023 R.G.N. 324/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 16.3.2023 n. 197, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto la domanda proposta da COGNOME NOME, volta a far accertare il suo diritto a fru ire dell’indennità di anticipo pensionistico (APE), sulla base della domanda amministrativa del 4.9.20.
Secondo il tribunale, l’ultimo periodo di rioccupazione del COGNOME era avvenuto con un contratto di lavoro a termine (di durata inferiore a sei mesi) che aveva sospeso, ma non interrotto, lo stato di disoccupazione, ex art. 19 comma 3 della legge n. 150/15, che dunque era rimasto riferibile al precedente rapporto di lavoro, conclusosi nell’aprile 2016, per una delle cause ‘utili’, a norma dell’art. 1 comma 179 della legge n. 232/16 (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale).
La Corte d’appello ha rigettato il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre COGNOME NOME resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria, in particolare, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha prestato acquiescenza all’orientamento di questa Corte a favore del lavoratore.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 179 lett. a) della legge n. 232/16, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto di far
ricorso all’istituto della sospensione dello stato di disoccupazione per periodi lavorativi inferiori ai sei mesi, quando tale previsione normativa non era richiamata dall’art. 2 del D.P.C.M. n. 88/17, di attuazione dell’art. 1 comma 185 della legge n. 232 /16, sull’ape sociale, che fa riferimento, per lo stato di disoccupazione al solo comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/15 e non anche al comma 3 del medesimo art. 19 che prevede tale sospensione dello stato di disoccupazione (cfr. pp. 10-11 del ricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In tema di diritto all’APE sociale ex art. 1, comma 179, lett. a, della l. n. 232 del 2016, i requisiti per l’accesso alla provvidenza, ossia lo stato di disoccupazione successivo ad un’occupazione lavorativa dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, vanno riferiti all’ultimo dei rapporti lavorativi -a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi – prima della prestazione, mentre è irrilevante che dopo la cessazione di detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi’ (Cass. n. 30258/24).
Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto plausibilmente sospeso il rapporto di lavoro, proprio richiamando nel suo complesso la normativa sullo stato di disoccupazione e valorizzando il rapporto fra primo e terzo comma dell’art. 19 della legge n. 150/15, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche perché opinando diversamente si svuoterebbe di significato la normativa sulla sospensione dello stato di disoccupazione.
Il recente formarsi della giurisprudenza giustifia la compensazione delle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME