Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27365 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16457-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
Oggetto
RAPPORTI INTERINALI
R.G.N. 16457/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/09/2024
CC
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E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente successivo –
contro
NOME NOME, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4472/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 3666/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 15 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Rieti che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE -, avente ad oggetto l’accertamento, previa declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione continuativa e coordinata e di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato sottoscritti con RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE (in virtù dei quali l’istante aveva prestato servizio presso RAGIONE_SOCIALE dal 10.11.2004 al 14.1.2010 allorché veniva assunta a tempo indeterminato a seguito di concorso indetto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE), dell’esistenza tra le parti si n dal 2004 di un rapporto di lavoro subordinato con la relativa progressione nonché la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze
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retributive a tale titolo maturate sino al giugno 2011 e dal luglio 2011 o, in subordine, l’accertamento del diritto dell’istante alla sola progressione di carriera con condanna del pagamento alle stesse differenze retributive;
che la Corte d’Appello si pronunziava, non diversamente dal primo giudice, nel senso dell’illegittimità dei contratti precedenti all’assunzione, rilevando , peraltro, l’infondatezza della pretesa alla conversione del rapporto ed a far valere, a fini giuridici, l’anzianità di servizio pre -ruolo, con conseguente inquadramento dell’istante nel livello di appartenenza, legittimando la qualificazione del rapporto antecedente alla costituzione tra le parti del rapporto di impiego pubblico come avente natura subordinata esclusivamente il diritto al trattamento retributivo ex art. 2126 c.c., che riconosceva condannando l’RAGIONE_SOCIALE alle differenze rivendicate;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono la COGNOME, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE e, con atto successivo, da qualificarsi dunque come ricorso incidentale ( cfr. Cass. S.U. n. 24876/2017), la stessa RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi, in relazione al quale la COGNOME non ha svolto difesa alcuna; che la RAGIONE_SOCIALE, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;
che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE in combinato disposto con l’art. 4, comma 2, l. n. 196/1997 e 23 d.lgs. n. 276/2003, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale volta a disconoscere il diritto al riconoscimento
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dell’anzianità pre -ruolo fondato sui principi di parità di trattamento e di non discriminazione applicabili anche ai contratti di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
che, dal canto suo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, con il primo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 23 d.lgs. n. 276/2003, 36 d.lgs. n. 165/2001 e della direttiva 2008/104/CE, imputa alla Corte territoriale di essersi discostata dagli orientamenti dalla stessa in precedenza accolti, giungendo erroneamente a sostenere l’applicabilità al lavoro somministrato della direttiva dettata per il contratto a tempo determinato e, così, a riconoscere l’anzianità di serv izio ai fini della progressione economica e di carriera;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126 c.c., 32, l. n. 183/2010 e 112 c.p.c, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale di essere incorsa in un vizio di ultrapetizione, essendo addivenuta al riconoscimento degli effetti economici della progressione di carriera rivendicata dalla COGNOME, progressione, che, in difetto della costituzione di un rapporto di pubblico impiego, non poteva essere riconosciuta, in applicazione di una misura risarcitoria e stranea all’oggetto della domanda e comunque inapplicabile alla fattispecie;
che, prendendo le mosse dall’esame del ricorso incidentale, in ragione della priorità logica e giuridica della questione proposta, si deve rilevare, con riguardo ad entrambi i motivi (che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente), la loro infondatezza alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte, pronunciatasi a riguardo con la sentenza n. 10399 del 17.4.2024, da intendersi
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qui integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che ha disposto la cassazione della decisione resa dalla Corte d’Appello di Roma in causa analoga che vedeva coinvolta la stessa RAGIONE_SOCIALE ed alla quale l’RAGIONE_SOCIALE ha fatto riferimento nel suo ricorso per censurare lo scostamento da quella pronunzia, orientamento in base al quale nel lavoro pubblico, pur non operando la conversione del rapporto, resta fermo l’anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro intercorrente tra RAGIONE_SOCIALE e lavoratore somministrato, effetto che non trova ostacolo nell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e che determina la nullità del rapporto con applicabilità, non della misura risarcitori a di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, non operante in assenza di conversione, ma dell’art. 2126 c.c., da cui discende il riconoscimento del trattamento economico spettante al lavoratore comparabile, comprensivo nella specie degli scatti derivanti dall’anzianità di servizio per essere stati questi attribuiti dall’amministrazione a tutti i dipendenti di ruolo in modo automatico e senza procedure selettive;
che, venendo ora al motivo del ricorso principale, è a dirsi come questo si riveli meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento sul punto accolto sempre da Cass. n. 10399/2024, secondo cui, stante l’applicabilità per effetto della sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo, è esclusa qualsivoglia ragione utile a derogare dal principio di parità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE (cfr. CGUE
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8.9.2011, in causa C-177/10 nonché Cass. n. 24736/2015), implicante il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini tanto economici che giuridici e così, nella specie, l’attribuzione alla COGNOME, oltre che del relativo trattamento economico, del livello di inquadramento corrispondente alla progressione di carriera maturata;
che il ricorso principale va, dunque, accolto, mentre va rigettato quello ricorso incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25.9.2024
La Presidente
NOME COGNOME