Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31121 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31121 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazRAGIONE_SOCIALE: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2733-2019 proposto da:
RegRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d ‘A osta, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 314/2018 della Corte d’appello di Torino, depositata il 12/07/2018 r.g.n. 751/2016;
Oggetto
Lavoro pubblico RegRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE anzianità docenti precari titolo abilitante
R.G.N. 2733/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
udita la relazRAGIONE_SOCIALE della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Torino , in parziale accoglimento del gravame proposto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -in qualità di docenti alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato -ha condannato la RegRAGIONE_SOCIALE a corrispondere a ciascuno dei lavoratori le differenze retributive (siccome conteggiate dall’ amministrazRAGIONE_SOCIALE) spettanti per effetto della progressRAGIONE_SOCIALE stipendiale stabilita dalla contrattazRAGIONE_SOCIALE collettiva di categoria sulla base dei seguenti parametri: computo ai fini dell’anzianità di tutti i periodi di effettivo servizio prestati dopo il 10 luglio 2021 (scadenza del termine posto dagli Stati membri per la trasposizRAGIONE_SOCIALE della Direttiva 99/70/CE), con esclusRAGIONE_SOCIALE dell’anno 2013 e con prescrizRAGIONE_SOCIALE dei crediti maturati anteriormente al quinquennio;
nei limiti di rilevanza nella presente sede, la Corte territoriale, premesso che al personale scolastico, docente e non docente, dipendente dalla RegRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE si applica la disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale, ai sensi del d.P.R. n. 861 del 1975 e della l. regionale n. 23 del 1977, ha richiamato i principi sul divieto di discriminazRAGIONE_SOCIALE di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, siccome interpretati anche da questa Corte con specifico riferimento al settore scolastico, per concludere che non ricorrevano profili distintivi, per contenuto e livello qualitativo o funzRAGIONE_SOCIALE, tra la prestazRAGIONE_SOCIALE resa dai docenti supplenti e quelli assunti a tempo indeterminato, aggiungendo che la mancanza del titolo di abilitazRAGIONE_SOCIALE non
poteva assurgere ad elemento idoneo a delineare caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, tali da legittimare la disparità di trattamento, rimanendo identiche le attività, con o senza abilitazRAGIONE_SOCIALE, per contenuto e modalità di svolgimento, rispetto a quelle espletate dal personale in ruolo;
2.1. quanto alle modalità di calcolo dei periodi di servizio rilevanti ai fini della maturazRAGIONE_SOCIALE della progressRAGIONE_SOCIALE stipendiale per anzianità, i giudici torinesi, rivedendo il proprio orientamento, hanno attribuito rilievo alla stretta proporzionalità tra l’anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, sì da accantonare il criterio dei ‘180 giorni’ (di cui all’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, previsto per la diversa situazRAGIONE_SOCIALE della ricostruzRAGIONE_SOCIALE di carriera dei docenti immessi in ruolo) per valorizzare invece il criterio della prestazRAGIONE_SOCIALE effettiva, con conseguente computo dei periodi lavorati nei termini sopra specificati;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la RegRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE per due motivi, cui resistono i docenti con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis. 1. cod. proc. civ.
Ritenuto che :
1. con il primo motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazRAGIONE_SOCIALE e/o falsa applicazRAGIONE_SOCIALE degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 70/1999, con riferimento alla non comparabilità per diverse condizioni di formazRAGIONE_SOCIALE (segnatamente per assenza del titolo di abilitazRAGIONE_SOCIALE) e/o alla ragRAGIONE_SOCIALE oggettiva data dalle diverse condizioni di
formazRAGIONE_SOCIALE, tali da escludere la paventata discriminazRAGIONE_SOCIALE e giustificare la diversità di trattamento;
in particolare, la censura è sviluppata sostenendo che i docenti odierni controricorrenti avevano prestato supplenze su classi di concorso senza il relativo titolo di abilitazRAGIONE_SOCIALE, così da trovarsi in una situazRAGIONE_SOCIALE non comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo, necessariamente muniti di titolo e dunque differenziati sotto il profilo delle condizioni di formazRAGIONE_SOCIALE; 1.1. il motivo è infondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672), cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendone la motivazRAGIONE_SOCIALE, qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
1.2. in sintesi, questa Corte ha già ritenuto che nel settore scolastico, la clausola 4 dell ‘ Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazRAGIONE_SOCIALE, impone di riconoscere l ‘ anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini della attribuzRAGIONE_SOCIALE della medesima progressRAGIONE_SOCIALE stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzRAGIONE_SOCIALE degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558);
1.3. alla medesima conclusRAGIONE_SOCIALE occorre pervenire anche in riferimento alla specifica questRAGIONE_SOCIALE concernente la valenza del titolo abilitante, addotto dalla RegRAGIONE_SOCIALE quale elemento oggettivo che giustificherebbe la diversità di trattamento, dal momento che per il computo de ll’anzianità di servizio a
fini retributivi (divergente dalla diversa situazRAGIONE_SOCIALE della ricostruzRAGIONE_SOCIALE della carriera a seguito dell’immissRAGIONE_SOCIALE in ruolo) ciò che rileva, sul piano comparativo, è la sostanziale identità della mansRAGIONE_SOCIALE svolta, che non può essere ritenuta differente per la sola circostanza della precarietà, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra molte, Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C -302/11- C -305/11, Valenza , in particolare punto 51), considerato che, come ampiamente illustrato nel richiamato precedente di questa S.C., il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo non possono che essere tra loro accomunati;
ne consegue l’impossibilità che, «nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragRAGIONE_SOCIALE oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzRAGIONE_SOCIALE di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l’incremento dell’apporto della prestazRAGIONE_SOCIALE derivante dal maturare dell’esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l’organiz zazRAGIONE_SOCIALE (su un tale fondamento degli istituti dell’anzianità a fini retributivi, v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095)» (Cass. Sez. L, n. 8672 del 2023, cit.);
con il secondo motivo, pure prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazRAGIONE_SOCIALE e/o falsa applicazRAGIONE_SOCIALE della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 70/1999, con riferimento alla non comparabilità dei periodi di servizio prestati in supplenze brevi nonché dei periodi prestati senza soluzRAGIONE_SOCIALE di continuità;
2.1. il motivo è infondato, in quanto, in coerenza con l’assunto sviluppato in riferimento al primo motivo, l’elemento distintivo, che vale a giustificare il diverso trattamento, non può risiedere nel carattere temporaneo del
rapporto, bensì unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazRAGIONE_SOCIALE, rispetto alla quale non può che predicarsi la completa assimilazRAGIONE_SOCIALE (e conseguente comparabilità) fra supplenti e docenti di ruolo, come già ritenuto nel richiamato precedente;
ne consegue che, correttamente, la Corte torinese ha valorizzato il periodo di effettivo servizio per il computo dell’anzianità di servizio ai fini retributivi del docente precario, questRAGIONE_SOCIALE -come più volte ripetuto -del tutto diversa da quella della ricostruzRAGIONE_SOCIALE della carriera a seguito dell’immissRAGIONE_SOCIALE in ruolo;
il ricorso va quindi respinto;
alla soccombenza segue la condanna del l’amministrazRAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.500,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.