Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30937 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30937 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 3492-2022 proposto da:
Regione RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 458/2021 della Corte d’appello di Torino, depositata il 27/07/2021 r.g.n. 148/2021;
Oggetto
Lavoro pubblico Regione RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE anzianità docenti precari titolo abilitante
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Torino ha respinto ha respinto il gravame proposto dalla Regione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con cui era stata condannata a corrispondere a NOME COGNOME -docente alle dipendenze della Regione in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato -le differenze retributive spettanti per effetto della progressione stipendiale stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria;
nei limiti di rilevanza nella presente sede, la Corte territoriale, premesso che al personale scolastico ha richiamato i principi sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, siccome interpretati anche da questa Corte con specifico riferimento al settore scolastico, per concludere che non ricorrevano profili distintivi, per contenuto e livello qualitativo o funzione, tra la prestazione resa dai docenti supplenti e quelli assunti a tempo indeterminato, aggiungendo che la mancanza del titolo di abilitazione e l’espletamento di supplenze brevi non potevano assurgere ad elementi idonei a delineare caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, tali da legittimare la disparità di trattamento, rimanendo identiche le attività, con o senza abilitazione, per contenuto e modalità di svolgimento, rispetto a quelle espletate dal personale in ruolo;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la Regione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE per due motivi, cui resist e il NOME con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis. 1. cod. proc. civ.
Ritenuto che :
1. con il primo motivo , prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 70/1999, con riferimento ai periodi di servizio prestati in assenza di valido titolo di studio, di abilitazione, e di specializzazione per il sostegno, tali da escludere la paventata discriminazione e giustificare la diversità di trattamento;
in particolare, la censura è sviluppata sostenendo che l’ odierno controricorrente aveva prestato supplenze su classi di concorso senza il relativo titolo di abilitazione, così da trovarsi in una situazione non comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo, necessariamente muniti di titolo e dunque differenziati sotto il profilo delle condizioni di formazione; 1.1. il motivo è infondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672), cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendone la motivazione, qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
1.2. in sintesi, questa Corte ha già ritenuto che nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l ‘ anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato
al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558);
1.3. alla medesima conclusione occorre pervenire anche in riferimento alla specifica questione concernente la valenza del titolo abilitante, addotto dalla Regione quale elemento oggettivo che giustificherebbe la diversità di trattamento, dal momento che per il computo de ll’anzianità di servizio a fini retributivi (divergente dalla diversa situazione della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo) ciò che rileva, sul piano comparativo, è la sostanziale identità della mansione svolta, che non può essere ritenuta differente per la sola circostanza della precarietà, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra molte, Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C -302/11- C -305/11, Valenza , in particolare punto 51), considerato che, come ampiamente illustrato nel richiamato precedente di questa S.C., il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo non possono che essere tra loro accomunati;
n e consegue l’impossibilità che, «nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l’incremento dell’apporto della prestazione deriva nte dal maturare dell’esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l’organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell’anzianità a fini retributivi, v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095)» (Cass. Sez. L, n. 8672 del 2023, cit.);
2. con il secondo motivo, pure prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della
clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 70/1999, con riferimento alla non comparabilità dei periodi di servizio prestati su supplenze saltuarie, su spezzoni orari e con soluzione di continuità;
2.1. il motivo è infondato, in quanto, in coerenza con l’assunto sviluppato in riferimento al primo motivo, l’elemento distintivo, che vale a giustificare il diverso trattamento, non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, bensì unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazione, rispetto alla quale non può che predicarsi la completa assimilazione (e conseguente comparabilità) fra supplenti e docenti di ruolo, come già ritenuto nel richiamato precedente;
ne consegue che, correttamente, i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante che il COGNOME avesse reso la propria attività con supplenze brevi, elemento che non rientra fra le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, che sole potrebbero legittimare la disparità di trattamento;
il ricorso va quindi respinto;
alla soccombenza segue la condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 1.500,00 euro per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.