Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12293 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE VALLE D ‘ AOSTA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 315/2018 della CORTE D ‘ APPELLO di TORINO, depositata il 10/07/2018, r.g.n. 749/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
Rilevato che :
la Corte d ‘ appello di Torino ha parzialmente accolto il gravame proposto dai lavoratori -docenti alle dipendenze della Regione in virtù di
Oggetto
Lavoro pubblico Regione Valle d ‘ Aosta anzianità docenti precari – titolo abilitante
R.G.N. 2737/2019
CC 21/02/2024
successivi contratti di lavoro a tempo determinato -avverso la sentenza del Tribunale di Aosta e, per l ‘ effetto, ha condannato la Regione Autonoma Valle d ‘ Aosta a corrispondere loro le differenze retributive (siccome conteggiate dall ‘ amministrazione) spettanti per effetto della progressione stipendiale stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria sulla base dei seguenti parametri: computo ai fini dell ‘ anzianità di servizio di tutti i periodi di effettivo servizio prestati dopo il 10 luglio 2001 (scadenza del termine posto dagli Stati membri per la trasposizione della Direttiva 99/70/CE), con esclusione dell ‘ anno 2013 e con prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 05.01.2011;
2. nei limiti di rilevanza nella presente sede, la Corte territoriale, dopo aver premesso che al personale scolastico, docente e non docente, dipendente dalla Regione Autonoma Valle d ‘ Aosta si applica la disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale, ai sensi del d.P.R. n. 861 del 1975 e della l. regionale n. 23 del 1977 e dopo aver dichiarato non precluse per effetto del giudicato le domande proposte dai lavoratori, ha richiamato i principi sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell ‘ Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, siccome interpretati anche da questa Corte con specifico riferimento al settore scolastico, per concludere che non ricorrevano profili distintivi, per contenuto e livello qualitativo o funzione, tra la prestazione resa dai docenti supplenti e quelli assunti a tempo indeterminato, aggiungendo che la mancanza del titolo di abilitazione non poteva assurgere ad elemento idoneo a delineare caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, tali da legittimare la disparità di trattamento, rimanendo identiche le attività, con o senza abilitazione, per contenuto e modalità di svolgimento, rispetto a quelle espletate dal personale in ruolo;
2.1. quanto alle modalità di calcolo dei periodi di servizio rilevanti ai fini della maturazione della progressione stipendiale per anzianità, i giudici torinesi, rivedendo il proprio orientamento, hanno attribuito rilievo alla stretta proporzionalità tra l ‘ anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, sì da accantonare il criterio dei ‘180 giorni’ (di cui all’ art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, previsto per la diversa situazione della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo) per valorizzare invece il criterio della prestazione effettiva, con conseguente computo dei periodi lavorati nei termini sopra specificati;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la Regione Autonoma Valle d ‘ Aosta con tre motivi, cui i docenti hanno resistito con controricorso;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso;
la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 380bis. 1. cod. proc. civ.
Considerato che :
con il primo motivo, l ‘ amministrazione lamenta, con riferimento all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE;
assume che la Corte territoriale ha omesso di considerare come tra gli odierni resistenti e i docenti di ruolo esista una diversità di formazione e di impiego tale da costituire ‘ragione oggettiva’ di disparità di trattamento ai sensi della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE;
con il secondo motivo, prospettato ai sensi dell ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con riferimento ai periodi di servizio prestati in assenza di abilitazione, di idoneità all ‘ insegnamento e di specializzazione per il sostegno, tali da escludere la paventata discriminazione e giustificare la diversità di trattamento;
i due rilievi possano essere trattati congiuntamente stante la connessione logica e giuridica;
in particolare, le censure sono sviluppate sostenendo che i docenti odierni controricorrenti avevano prestato supplenze su classi di concorso senza il relativo titolo di abilitazione, così da trovarsi in una situazione non comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo, necessariamente muniti di titolo e dunque differenziati sotto il profilo delle condizioni di formazione;
3.1. le stesse sono infondate, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672 seguito da successive conformi), cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendone la motivazione, qui richiamata ai sensi dell ‘ art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
3.2. in sintesi, questa Corte ha già ritenuto che nel settore
scolastico, la clausola 4 dell ‘ Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l ‘ anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558);
3.3. alla medesima conclusione occorre pervenire anche in riferimento alla specifica questione concernente la valenza del titolo abilitante, addotto dalla Regione quale elemento oggettivo che giustificherebbe la diversità di trattamento, dal momento che per il computo dell ‘ anzianità di servizio a fini retributivi (divergente dalla diversa situazione della ricostruzione della carriera a seguito dell ‘ immissione in ruolo) ciò che rileva, sul piano comparativo, è la sostanziale identità della mansione svolta, che non può essere ritenuta differente per la sola circostanza della precarietà, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra molte, Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C -302/11C -305/11, Valenza , in particolare punto 51), considerato che, come ampiamente illustrato nel richiamato precedente di questa S.C., il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo non possono che essere tra loro accomunati;
ne consegue l ‘ impossibilità che, «nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l ‘ incremento dell ‘ apporto della prestazione derivante dal maturare dell ‘ esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l ‘ organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell ‘ anzianità a fini retributivi, v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095)» (Cass. Sez. L, n. 8672 del 2023, cit.);
4. con il terzo motivo, pure prospettato ai sensi dell ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con
riferimento alla non comparabilità dei periodi di servizio prestati in supplenze brevi, su diverse classi di concorso e senza soluzione di continuità;
4.1. il motivo è infondato, in quanto, in coerenza con l ‘ assunto sviluppato in riferimento ai primi due motivi, l ‘ elemento distintivo, che vale a giustificare il diverso trattamento, non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, bensì unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazione, rispetto alla quale non può che predicarsi la completa assimilazione (e conseguente comparabilità) fra supplenti e docenti di ruolo, come già ritenuto nel richiamato precedente;
ne consegue che, correttamente, la Corte torinese ha valorizzato il periodo di effettivo servizio per il computo dell ‘ anzianità di servizio ai fini retributivi del docente precario, questione -come più volte ripetuto -del tutto diversa da quella della ricostruzione della carriera a seguito dell ‘ immissione in ruolo;
il ricorso va quindi respinto;
alla soccombenza segue la condanna dell ‘ amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.