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Anzianità di servizio: vale il contratto formazione?

La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, il periodo svolto con un contratto di formazione e lavoro deve essere sempre computato. Di conseguenza, è illegittima l’esclusione di due lavoratori da una procedura di progressione di carriera basata unicamente sulla data formale di trasformazione del loro contratto a tempo indeterminato. La Corte ha ribadito che la sostanza del rapporto di lavoro e la continuità del servizio prevalgono sulla data di conversione del contratto, garantendo così la corretta valutazione dell’anzianità di servizio.

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Pubblicato il 15 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Anzianità di Servizio: il Periodo di Formazione e Lavoro Conta per la Carriera?

L’ordinanza in esame affronta una questione cruciale per molti lavoratori: il periodo svolto con un contratto di formazione e lavoro deve essere calcolato nell’anzianità di servizio ai fini della partecipazione a selezioni interne? La Corte di Cassazione, con una decisione chiara, ha confermato che tale periodo è pienamente valido, rafforzando i diritti dei lavoratori nelle progressioni di carriera e stabilendo un principio di continuità del rapporto lavorativo.

I Fatti del Caso: Esclusione dalla Progressione di Carriera

Due dipendenti di un importante ente previdenziale, assunti nel 2002 con un contratto di formazione e lavoro, si sono visti negare la partecipazione a una procedura selettiva per una progressione di carriera. Il bando, infatti, limitava l’accesso ai soli dipendenti con un contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006.

Sebbene i lavoratori prestassero servizio continuativamente dal 2002, la trasformazione formale del loro contratto in tempo indeterminato era avvenuta solo il 12 luglio 2007, a causa di blocchi normativi sulle assunzioni. L’ente datore di lavoro, applicando letteralmente il bando, li aveva esclusi. I lavoratori hanno quindi adito le vie legali per ottenere il riconoscimento del loro diritto a partecipare alla selezione.

Il Percorso Giudiziario e la Decisione della Corte d’Appello

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello, quale giudice di rinvio dopo una precedente pronuncia della Cassazione, hanno dato ragione ai lavoratori. I giudici di merito hanno stabilito che, in base alla normativa vigente (in particolare l’art. 3, comma 5, del D.L. 726/1984), in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione deve essere computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

Di conseguenza, la Corte d’Appello ha concluso che il requisito del possesso di un rapporto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006 doveva considerarsi soddisfatto, accogliendo la domanda dei lavoratori.

L’Anzianità di Servizio secondo la Cassazione

L’ente previdenziale ha impugnato la decisione della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici avessero errato nell’interpretare le norme e la precedente decisione della stessa Corte. Secondo l’ente, al 31 dicembre 2006 il contratto non era ancora stato convertito, rendendo legittima l’esclusione.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno chiarito che la Corte d’Appello ha correttamente applicato la regola iuris (principio di diritto) stabilita in precedenza.

Le Motivazioni

La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio consolidato, già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20074/2010. Tale principio stabilisce che, in caso di trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in un rapporto a tempo indeterminato, il periodo precedente di formazione deve essere computato nell’anzianità di servizio.

Il ragionamento della Corte è il seguente: al momento della pubblicazione del bando (23 luglio 2008), i lavoratori erano già stati stabilizzati (dal 12 luglio 2007). Per valutare il requisito temporale richiesto dal bando (essere assunti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2006), è necessario retrodatare l’inizio del rapporto stabile includendo il periodo di formazione. Pertanto, i lavoratori possedevano l’anzianità di servizio richiesta. La lettura proposta dall’ente datore di lavoro è stata considerata una censura inammissibile, poiché si opponeva a una corretta interpretazione del principio di diritto fornito dalla stessa Cassazione in sede di rinvio. In sostanza, la continuità del rapporto lavorativo e la valorizzazione del periodo formativo prevalgono sulla data formale della conversione contrattuale.

Le Conclusioni

Questa ordinanza consolida un importante principio a tutela dei lavoratori: il contratto di formazione e lavoro non è un periodo a sé stante, ma costituisce parte integrante del percorso professionale e dell’anzianità di servizio in caso di successiva stabilizzazione. La decisione ha implicazioni pratiche significative per tutti i lavoratori che si trovano in situazioni analoghe, garantendo che l’accesso alle opportunità di carriera non sia precluso da interpretazioni restrittive e formalistiche dei bandi di selezione interna. Il datore di lavoro, pubblico o privato, deve sempre considerare il periodo formativo come parte dell’anzianità complessiva, in linea con lo spirito della normativa che mira a favorire l’inserimento stabile nel mondo del lavoro.

Il periodo di un contratto di formazione e lavoro vale ai fini dell’anzianità di servizio?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio.

Un lavoratore può essere escluso da una selezione interna se la trasformazione del suo contratto a tempo indeterminato è successiva alla data richiesta dal bando?
No, se il computo del precedente periodo di formazione e lavoro gli consente di soddisfare il requisito di anzianità richiesto alla data specificata dal bando. La data formale di trasformazione non è l’unico elemento da considerare.

Cosa stabilisce la legge riguardo alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro?
La legge (art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984) prevede che, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in un rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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