SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 466 2024 – N. R.G. 00000460 2023 DEL 24 03 2025 PUBBLICATA IL 25 03 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d’Appello di Firenze Sezione Lavoro
composta dai magistrati dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
presidente consigliera rel. consigliera
All’udienza del 12.9.2024, all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al NNUMERO_DOCUMENTO
promossa
da
– appellante –
AVV_NOTAIO
contro
– appellato –
AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME
Parte_1
CP_1
COGNOME MARGHERITA
– appellata – contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 253/2023 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, RAGIONE_SOCIALEta il 21.6.2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
odierna appellante, è dipendente a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALE‘ dal 21.12.1998, da ultimo inquadrata nell’area C, comparto RAGIONE_SOCIALE centrali, livello economico 2, profilo professionale RAGIONE_SOCIALE attività amministrative. Prima RAGIONE_SOCIALE‘assunzione a tempo indeterminato, l’attrice aveva lavorato per l’ente di previdenza in forza di un contratto a termine, stipulato per la sostituzione di una dipendente in maternità, svoltosi nel periodo 7.1.1998 – 10.12.1998. Parte_1 CP_1
Nel 2022 la lavoratrice ha partecipato a una procedura selettiva per titoli, diretta alla progressione economica orizzontale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quale 341 posti erano riservati alla progressione, con decorrenza dal 1.1.2022, dal livello economico 2 al livello 3 RAGIONE_SOCIALE‘area e del profilo di appartenenza di Parte_1
In quella procedura l’attrice si è classificata al posto n. 363 RAGIONE_SOCIALE graduatoria, approvata con determinazione DCRU n. 607/2022 e riformulata con determinazione DCRU n. 35/2023, risultando idonea, ma non vincitrice.
E’ poi incontroverso che, quanto al titolo rappresentato dall’anzianità, l’amministrazione abbia valutato unicamente il periodo di servizio prestato dalla lavoratrice dopo l’assunzione a tempo indeterminato , non computandovi invece il lavoro prestato nel corso del contratto a termine. E’ pure pacifico che, ove al contrario quel servizio fosse stato valutato, avrebbe maturato il punteggio finale di 72,75 punti (anziché 71,50) e si sarebbe così collocata alla posizione 316 RAGIONE_SOCIALE graduatoria, tra i vincitori. Parte_1
Dopo avere contestato stragiudizialmente la legittimità degli esiti RAGIONE_SOCIALE procedura, la lavoratrice ha agito davanti al Tribunale di Arezzo, assumendo la violazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ , del divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, contenuto nella clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro attuato con la direttiva 1999/70 CE , che avrebbe imposto, nella specie, all’amministrazione di riconoscerle l’anzianità maturata nel corso del rapporto a termine e di conseguenza di attribuirle una posizione in graduatoria utile alla progressione economica nel livello superiore. CP_1
L’attrice ha quindi rivendicato in tesi, in confronto RAGIONE_SOCIALE‘ente e RAGIONE_SOCIALE collega NOME COGNOME, collocatasi in graduatoria alla posizione 341 (l’ultima utile per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE progressione), il proprio diritto al riconoscimento integrale RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio e quindi all’attribuzione
del livello economico 3 RAGIONE_SOCIALE‘area C RAGIONE_SOCIALE, profilo professionale RAGIONE_SOCIALE attività amministrative, con decorrenza dal 1.1.2022. Ha chiesto di conseguenza la condanna del l’ a corrisponderle le differenze tra il trattamento retributivo in godimento e quello che le sarebbe spettato ove fosse stata correttamente inquadrata. In ipotesi ha concluso per la ripetizione RAGIONE_SOCIALE procedura e, in ulteriore subordine, per la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ a risarcirle il danno che le avrebbe cagionato l’illegi ttima formulazione RAGIONE_SOCIALE graduatoria, che ha quantificato in una somma corrispondente alle differenze stipendiali tra il livello economico 2 e il livello economico 3 RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALE, profilo professionale RAGIONE_SOCIALE attività amministrative, o in quella diversa comunque ritenuta di giustizia. CP_1 CP_1
La controinteressata è rimasta contumace, mentre si è costituito l per resistere, assumendo la correttezza RAGIONE_SOCIALE graduatoria, in quanto il bando avrebbe previsto la valutazione del solo servizio prestato a tempo indeterminato. Previsione che sarebbe stata del tutto legittima, in quanto il servizio svolto da nel corso del rapporto a termine non sarebbe stato paragonabile a quello di un dipendente a tempo indeterminato, facendosi questione di un contratto concluso ‘ in assenza di qualsivoglia s elezione/valutazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, mediante reclutamento dalle liste di collocamento, per sopperire o meglio ‘tamponare’ alle esigenze eccezionali e temporanee inerenti la funzionalità RAGIONE_SOCIALE struttura in questione ‘ (così testualmente la memoria di primo grado RAGIONE_SOCIALE‘istituto di previdenza). Secondo l’ente quindi ‘ temporaneità, specifica modalità di svolgimento e causalità caratterizzanti detto rapporto lavorativo a termine stipulato in sede locale, definito nel tempo e nel contenuto, unitamente all’elemento di cesura intercorso tra detto rapporto ed il successivo contratto di formazione lavoro (finalizzato alla stabilizzazione), nonché l’assenza di modalità di selezione ‘ avrebbero nettamente differenziato il rapporto a termine da quello successivo a CP_1 Parte_1
tempo indeterminato intercorso tra le parti e avrebbero pertanto integrato le ‘ ragioni oggettive derogatorie rispetto alla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro di cui alla direttiva 1990/70UE ‘ (così ancora la memoria RAGIONE_SOCIALE‘ ) . CP_1
In ogni caso, secondo l’ente convenuto, la direttiva neppure stata applicabile nella specie, in quanto il contratto a termine si era svolto interamente prima RAGIONE_SOCIALE scadenza del termine previsto per la trasposizione RAGIONE_SOCIALE direttiva stessa. L’ente ha concluso quindi davanti al Tribunale per il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande avversarie.
Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo decisivo il fatto che il contratto a termine fosse stato stipulato, e la prestazione svolta, interamente prima RAGIONE_SOCIALE scadenza del termine per la trasposizione RAGIONE_SOCIALE direttiva.
La lavoratrice impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma e quindi l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni già svolte in primo grado, censurando il decisum in quanto si discosterebbe da una consolidata giurisprudenza, di legittimità e di merito, secondo cui le previsioni RAGIONE_SOCIALE direttiva sarebbero applicabili ‘ anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data … , di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE direttiva, perchè, in assenza di espressa deroga, il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica agli effetti futuri RAGIONE_SOCIALE situazioni sorte nella vigenza RAGIONE_SOCIALE precedente disciplina ‘ (così l’atto di appello, citando Cass.15231/2020) .
La parte ha poi richiamato gli ulteriori argomenti svolti nel ricorso di primo grado e rimasti assorbiti (segnatamente quanto all’inesistenza di ragioni oggettive di deroga al principio paritario) e ha concluso come in quell’atto.
Si è costituito l’ , chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, mentre la controinteressata è rimasta contumace. CP_1
Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte non condivide l’assunto del Tribunale in ordine all’ inapplicabilità nella specie RAGIONE_SOCIALE direttiva 99/70 , in ragione RAGIONE_SOCIALE‘epoca di svolgimento del
rapporto a tempo determinato, che era già esaurito alla scadenza del termine previsto per l’attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva stessa (circostanza questa in fatto del tutto pacifica). La soluzione preferita nella sentenza impugnata contravviene infatti un consolidato indirizzo di legittimità (cui questa Corte convintamente aderisce), secondo cui ‘ ” la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE , di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini RAGIONE_SOCIALE progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto “ab origine” a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell’ ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica agli effetti futuri RAGIONE_SOCIALE situazioni sorte nella vigenza RAGIONE_SOCIALE precedente disciplina ‘ (così da ultimo, ma ex plurimis Cass. 1845/2023). Da tali principi non vi è ragione di discostarsi, così che, facendosi nella specie questione proprio di effetti attuali di rapporti negoziali sorti prima RAGIONE_SOCIALE ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE direttiva, deve senz’altro valutarsi la legittimità RAGIONE_SOCIALE condotta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione alla luce del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, portato nella direttiva medesima
Sul punto merita, in primo luogo, rilevare come sia del tutto pacifico che la lavoratrice sia stata inquadrata, sia nel corso del rapporto a termine , sia all’atto RAGIONE_SOCIALE‘assunzione con contratto di formazione, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, nella medesima qualifica (all’epoca la VI qualifica funzionale; cfr. sul punto i docc. 2 e 6 RAGIONE_SOCIALE ). CP_1
E pacifico questo dato, sembra al collegio che non occorra accertare altro ai fini RAGIONE_SOCIALE comparazione tra la posizione RAGIONE_SOCIALE‘odierna appellante e quelle dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘ente assunti a tempo indeterminato di pari
qualifica, attesa la nozione formale di equivalenza RAGIONE_SOCIALE mansioni nell’impiego pubblico e neppure effettivamente allegato dall ‘ ente (cioè allegato con una, anche minima, specificità) che non abbia svolto, per tutta la durata del rapporto precario, mansioni proprie RAGIONE_SOCIALE qualifica di appartenenza. Gli elementi in atti consentono quindi di affermare non esservi stata, sul piano RAGIONE_SOCIALE mansioni, alcuna effettiva differenza tra l’attività svolta dall’attrice nel corso del rapporto a termine e quella dei lavoratori del corrispondente livello e profilo assunti a tempo indeterminato (compresa la stessa attrice, all ‘ atto RAGIONE_SOCIALE sua assunzione a tempo indeterminato). Parte_1
L’amministrazione assume tuttavia che le posizioni siano diverse, per essere avvenuta l’assunzione a termine di ‘ in assenza di qualsivoglia selezione/valutazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministra zione, mediante reclutamento dalle liste di collocamento, per sopperire o meglio ‘tamponare’ alle esigenze eccezionali e temporanee inerenti la funzionalità RAGIONE_SOCIALE struttura ‘ . Parte_1
17.
Si tratta di una prospettazione non condivisibile. La Corte ritiene infatti ancora valida la considerazione già svolta in un proprio precedente reso in una controversia di analogo oggetto (si tratta RAGIONE_SOCIALE sentenza 31.5.2018, conclusiva del procedimento Rg. N. 621/2017, pres.
est. COGNOME), secondo cui né le modalità di selezione né i titoli necessari all’assunzione (anche ove per ipotesi differenti per lavoratori a termine e a tempo indeterminato) potrebbero comunque costituire fattori rilevanti ai fini che interessano. Nella specie infatti si fa questione, non di differenti livelli stipendiali iniziali (che potrebbero per ipotesi essere diversi in dipendenza RAGIONE_SOCIALE esperienze professionali necessarie e RAGIONE_SOCIALE difficoltà RAGIONE_SOCIALE‘accesso), ma del riconoscimento, a fini economici o normativi, RAGIONE_SOCIALE‘esperienza maturata nello svolgimento di una determinata attività , così che l’unico fattore idoneo a ragionevolmente giustificare Pt_2
differenze dovrebbe essere quello RAGIONE_SOCIALE natura e complessità RAGIONE_SOCIALE mansioni.
Mansioni che, quanto alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘appellante , si è detto essere state del tutto analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘ente assunti a tempo indeterminato di pari qualifica.
Data una simile conclusione, deve pertanto valutarsi la compatibilità con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di un sistema interno RAGIONE_SOCIALE fonti che disciplini diversamente il trattamento dei dipendenti pubblici a termine rispetto a quello degli assunti a tempo indeterminato comparabili.
In esito a detto esame il collegio ritiene fondate le domande attrici svolte in tesi, alla luce di diversi, specifici precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia.
Quanto all’efficacia di tali pronunce merita innanzi tutto rammentare come qualsiasi decisione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che applichi o interpreti ‘ una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di Giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l’ampiezza e il contenuto RAGIONE_SOCIALE possibilità applicative .. È alla stregua dei principi appena ricordati che si attribuisce alle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tale efficacia va riconosciuta a tutte le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, sia pregiudiziali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 177 del Trattato (Corte Cost. 113/85), sia che siano emesse in sede contenziosa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 169 RAGIONE_SOCIALEo stesso Trattato (Corte Cost. 389/89, come la precedente richiamata da Corte Cost. 168/91) ‘ (Cass.,
sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1312; più di recente, tra le altre, Cass., sez. II, 2 marzo 2005, n. 466).
Assunti questi principi, è poi noto come la materia del contratto a termine sia stata regolata dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/70/UE, che aveva recepito l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso dalle organizzazioni intercategoriali a carattere generale –RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -il 18 marzo 1999, direttiva che trova pacificamente applicazione anche ai rapporti di lavoro a termine con amministrazioni pubbliche (in tal senso cfr. Corte giust. UE 4 luglio 2006, grande sez., in causa c-212/04, e Corte giust. UE, sez. II., 7 settembre 2006, c-53/03, Marrosu e ). Per_1 Per_2
E’ del pari noto come il legislatore italiano abbia inteso dare attuazione alla predetta direttiva con il D.L.gs. 368/2001, contenente una disciplina del contratto a tempo determinato astrattamente applicabile in tutti i settori RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, compreso qu ello del lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amministrazione, poiché in linea di principio una legge interna di trasposizione di una direttiva non può avere che la stessa area di efficacia, salve specifiche esclusioni.
Se così è, è certo che la direttiva 1999/70/UE, in quanto recepita dal legislatore italiano, abbia effetti diretti anche sui rapporti di lavoro dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘odierno appellato; una diretta vincolatività che opera su tali rapporti negoziali anche per il fatto che ne è parte una RAGIONE_SOCIALE amministrazione (Corte giust. 26 febbraio 1986, c-152/84, COGNOME I , p. 49, e 12 luglio 1990, c-188/89, Foster , p. 17).
Ne deriva l’obbligo del giudice nazionale di adottare RAGIONE_SOCIALE normativa interna (cioè RAGIONE_SOCIALE norme primarie e a fortiori di quelle negoziali
ex lege disciplinanti il trattamento economico e normativo dei pubblici dipendenti) una interpretazione, tra le diverse consentite dal tenore RAGIONE_SOCIALE disciplina interna, conforme al testo ed agli obiettivi RAGIONE_SOCIALE direttiva (v. già Corte giust., 10 aprile 1984, causa c-14/83, e più recentemente, tra le altre, Corte giust., 13 novembre 1990, causa c106/89, Marleasing , 15 maggio 2003, causa c-160/01, Mau , e 4 luglio 2006, causa c-212/04, . In caso diverso, e quindi ove il giudice naz ionale constati l’impossibilità di pervenire ad una soluzione ermeneutica conforme alla direttiva 1999/70/UE, egli è senz’altro tenuto a non applicare la disposizione interna difforme, per dare integrale attuazione all’ordinamento RAGIONE_SOCIALE e proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (Corte giust., 2 maggio 2003, causa c-462/99, RAGIONE_SOCIALE ). CP_2 CP_3 Per_1
Ciò posto, sul punto che più specificamente interessa deve rilevarsi come la clausola 4, punto 1 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro RAGIONE_SOCIALE allegato alla direttiva 99/70, vieti l’applicazione di ‘ condizioni di impiego ‘ deteriori per i lavoratori a termine, determinate dal ‘ solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ‘. Il punto 4 RAGIONE_SOCIALE stessa clausola dispone inoltre che ‘ i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro devono essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ‘.
E la Corte di Giustizia, con due successive decisioni (Corte giust. 13 settembre 2007, causa c-307/05, vs , Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, e vs e ) si è espressa per la incompatibilità con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro RAGIONE_SOCIALE allegato alla direttiva 99/70, di norme interne che escludevano il Persona_3 […] Persona_4 Persona_5 CP_4 Controparte_5 […] Controparte_6
personale a tempo determinato dagli scatti retributivi triennali riconosciuti invece ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato.
Né rileva in alcun modo in contrario la circostanza che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata nel corso dei rapporti a termine sia stata rivendicata (come è accaduto nella specie) dopo la costituzione con l’amministrazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, giacché tale era la condizione datasi anche davanti alla Corte di Giustizia almeno nel procedimento . Persona_5 CP_7
Quest’ultima questione è stata poi affrontata specificamente dalla Corte nella successiva pronuncia 8 settembre 2011 (causa n. C-177/10,
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha espressamente assunto che ‘ la sola circostanza che il ricorrente nella causa principale abbia acquisito la qualità di dipendente pubblico di ruolo e che il suo accesso ad una procedura di selezione per via interna sia subordinato al possesso di tale qualità non esclude che abbia la possibilità di avvalersi, in talune circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro…Poiché la discriminazione contraria alla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo qu adro di cui asserisce essere vittima il ricorrente nella causa principale riguarda i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo, è priva di rilievo la circostanza che nel frattempo sia divenuto dipendente pubblico di ruolo’. In contrario ‘escludere a priori l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro in una situazione come quella di cui alla causa principale, … significherebbe limitare, ignorando l’obiettivo attribuito a detta clausola 4, l’ambito RAGIONE_SOCIALE protezione concessa ai lavoratori interessat i contro le discriminazioni e porterebbe ad un’interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte [v., in tal senso, sentenze , cit., punti 37 e 38, nonché 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, Racc. I-2483, punti 114 e 115] ). Persona_3
Inoltre nella decisione 13.9.2007 la Corte, premesso che la direttiva 1999/70 deve ritenersi applicabile quanto a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite in un rapporto d’impiego a tempo determinato vincolante nei confronti del datore di lavoro (p. 28), ha escluso che, per la sua finalità protettiva, il principio di non discriminazione contenuto nell’accordo quadro principio di diritto sociale comunitario -possa essere interpretato restrittivamente (p. 38), così che il concetto di ‘ condizioni di impiego ‘ di cui alla citata clausola 4.1 va letta ‘ nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella .. che mira all’attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato ‘ (p. 48).
E il divieto contenuto nella clausola 4.1 è stato ritenuto incondizionato e sufficientemente preciso da non richiedere atti di trasposizione interna RAGIONE_SOCIALE direttiva, con la sola riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive, le quali, tuttavia, sono soggette al sindacato giurisdizionale (Corte giust. Impact , p. 65 e 68; Corte Giustizia, , p. da 78 a 81 ). Persona_5
Quanto alla natura di dette ‘ ragioni oggettive ‘ idonee a consentire ‘ condizioni di impiego ‘ differenziate dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, nella stessa pronuncia la Corte ha richiamato la giurisprudenza formatasi sull’identica espressione contenuta nella successiva clausola 5.1, lett. a ) RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro, e posta a giustificazione del rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a termine (cfr. in particolare, Corte giust., Adeneler ).
E ha ritenuto che al pari di quest’ultima, anche la prima vada riferita a circostanze ‘ precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività’ (p. 53-58), mentre tali requisiti non possono essere
soddisfatti da una disposizione nazionale, generale ed astratta, di fonte legislativa o negoziale, che stabilisca la disparità di trattamento (p. 57).
Ancora, non ha il minimo rilievo, ai fini di causa la circostanza che la lavoratrice, dopo la conclusione del rapporto a termine, abbia instaurato con l’amministrazione un rapporto nuovo e diverso dalla precedente relazione negoziale precaria.
Infatti nella sentenza 18.10.2012 (cause riunite da C -302/11 a C -305/11, Valenza contro RAGIONE_SOCIALE ), a fronte RAGIONE_SOCIALE difesa RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano fatta propria anche dall’amministrazione appellata nel presente giudizio e relativa all’alterità tra rapporti precari e rapporti a tempo indeterminato, costituitisi per effetto di nuovi contratti, la Corte di Giustizia ha affermato che ‘ il principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi RAGIONE_SOCIALE clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento, … riguardante la presa in considerazione al moment o RAGIONE_SOCIALE‘assunzione a tempo indeterminato, da parte di un’autorità RAGIONE_SOCIALE, di lavoratori a tempo determinato –RAGIONE_SOCIALE‘anzianità acquisita da questi ultimi presso tale autorità nell’ambito dei loro contratti di lavoro a termine ‘.
Mentre anche l’obiettivo di non penalizzare chi sia stato assunto per pubblico concorso non varrebbe comunque a giustificare ‘ una normativa nazionale sproporzionata quale quella in questione …, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione. Infatti, una siffatta esclusione totale e assoluta è
intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per sé stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/70 e RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro’ (così ancora CGUE, Valenza, cit.).
Deve quindi concludersi che le previsioni del bando, dirette a valorizzare, quale titolo di servizio, ai fini RAGIONE_SOCIALE progressione economica di cui è causa, la sola anzianità maturata dai candidati nel corso di rapporti a tempo indeterminato, siano illegittime, in quanto pregiudicano i lavoratori a termine, addetti, come lo era stata l’attrice, a mansioni del tutto analoghe a quelle di colleghi assunti a tempo indeterminato di pari qualifica e profilo, e quindi in assenza di qualsiasi ragione oggettiva di differenziazione, nel senso inteso dalla norma RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. La domanda svolta in tesi in ricorso è pertanto fondata e deve di conseguenza affermarsi il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellante a vedersi riconosciuta, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva indetta con determinazione 9.6.2022 del direttore RAGIONE_SOCIALE risorse umane RAGIONE_SOCIALE‘ , l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘istituto di previdenza per la d urata del rapporto di lavoro a termine svoltosi tra le parti dal 7.1.1998 al 10.12.1998. CPNUMERO_DOCUMENTO1
Per l’effetto , poiché non è contestato che, in esito al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE maggiore anzianità, l’attrice abbia maturato un punteggio idoneo a consentirle di collocarsi tra i vincitori RAGIONE_SOCIALE selezione di cui è causa, deve dichiararsi il diritto di alla progressione economica dal livello economico 2 al livello economico 3 RAGIONE_SOCIALE‘area C comparto RAGIONE_SOCIALE centrali, profilo professionale RAGIONE_SOCIALE attività amministrative (oggetto RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva di cui si è appena detto) con decorrenza dal 1.1.2022 . L’ente d i previdenza deve pertanto essere condannato a corrispondere alla lavoratrice le differenze tra il trattamento retributivo in godimento e quello Parte_1
corrispondente al livello superiore a lei spettante, a decorrere dal 1.1.2022, oltre accessori di legge.
Le spese del doppio grado devono essere integralmente compensate quanto alla posizione RAGIONE_SOCIALE controinteressata, cui non è in alcun modo riferibile al violazione che ha determinato il presente giudizio, mentre l’amministrazione deve essere condannata a rifondere quelle, del doppio grado, di pertinenza RAGIONE_SOCIALE‘appellante , nella misura quantificata in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande svolte in tesi nell’atto di appello e in totale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata: a) dichiara il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellante a vedersi riconosciuta, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva indetta con determinazione 9.6.2022 del direttore RAGIONE_SOCIALE risorse umane RAGIONE_SOCIALE‘ , l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘istituto di previdenza per la durata del rapporto di lavoro a termine svoltosi tra le parti dal 7.1.1998 al 10.12.1998 ; b) per l’effetto dichiara il diritto di alla progressione economica dal livello economico 2 al li vello economico 3 RAGIONE_SOCIALE‘area C comparto RAGIONE_SOCIALE centrali, profilo professionale RAGIONE_SOCIALE attività amministrative (oggetto RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva di cui al punto che precede) con decorrenza dal 1.1.2022; c) condanna quindi l’ a corrispondere a le differenze tra il trattamento retributivo in godimento e quello corrispondente al livello superiore di cui sub b) a decorrere da 1.1.2022, oltre accessori di legge. CP_1 Parte_1 CP_1 Parte_1
Dichiara compensate le spese del doppio grado RAGIONE_SOCIALE controinteressata e condanna l’ a rifondere quelle del doppio grado di pertinenza RAGIONE_SOCIALE‘appellante, che liquida in € 3.609,00 oltre accessori di legge per il primo grado e in € 3.473,00 oltre accesso ri di legge per il presente grado, somme tutte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. NUMERO_DOCUMENTO
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.9.2024
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
La consigliera est. dott. NOME COGNOME