Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 304 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 304 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10681-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.N.R. – CONSIGLIO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1017/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/12/2021 R.G.N. 175/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Impiego pubblico Contratto a tempo determinato Principio di non discriminazione
R.G.N. 10681/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Bologna, adita dal C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME ed aveva accertato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, ai fini dell’anzianità di servizio, i periodi in cui l’attività era stat a prestata sulla base di contratto a tempo determinato ( intercorso fra le parti dal 15 febbraio 2012 al 14 febbraio 2017), condannando l’ente convenuto alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive;
la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’orientamento secondo cui il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego impone il riconoscimento dell’anzianità di servizio in caso di successiva stabilizzazione del dipendente assunto a termine ed ha rilevato che quell’orientamento è giustificato dalla circostanza che la procedura di stabilizzazione trova i suoi presupposti legittimanti proprio nell’avvenuta assunzione a tempo determinato;
ha osservato che, al contrario, il superamento del concorso pubblico determina l’instaurazione di un rapporto che non si ricollega alle precedenti assunzioni e che è regolato dal bando, il cui contenuto è vincolante sia per l’amministrazione che indice la selezione sia per i partecipanti, bando che risulterebbe violato qualora il vincitore pretendesse, dopo l’assunzione, un diverso inquadramento;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 nonché della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla 1999/70/CE che impongono al datore d i lavoro di riservare all’assunto a tempo determinato il medesimo trattamento del quale godono i dipendenti a tempo indeterminato e consente una differenziazione solo in presenza di ragioni oggettive;
il ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte e deduce che le ragioni oggettive che sole possono giustificare la disparità di trattamento prescindono dalle modalità di reclutamento e vanno apprezzate in relazione alle caratteristiche intrinseche delle mansioni;
2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione, oltre che della clausola 4 dell’Accordo Quadro, degli artt. 3, 36 e 97 Cost. ed assume l’assoluta irragionevolezza della conclusioni alle quali perviene la sentenza impugnata, secondo cui il ri conoscimento dell’anzianità di servizio andrebbe garantito ai soli assunti a tempo determinato poi stabilizzati e non a quelli definitivamente immessi in ruolo a seguito del superamento di procedura concorsuale;
sostiene che così ragionando si finisce per penalizzare proprio i più meritevoli, in palese violazione del principio di eguaglianza e di non discriminazione;
aggiunge che nel giudizio di merito non era stata neppure posta in discussione l’identità delle mansioni svolte dapprima sulla base del contratto a tempo determinato e successivamente in qualità di assunto a tempo indeterminato e sottolinea che il C.N.R. sul quale gravava il relativo onere probatorio non aveva neppure allegato l’esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento; 3. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati per le ragioni già espresse da Cass. n. 29663 e Cass. n. 9955 del 2022 che
hanno accolto i ricorsi proposti avverso analoghe pronunce della stessa Corte distrettuale;
con le richiamate decisioni è stato osservato che il riconoscimento dell’anzianità, dopo l’assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest’ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo (per il principio, pur se a situazione concreta inversa, C. 4195/2020; v. anche C. 31149/2019);
3.2. si è aggiunto che le modalità di assunzione in ruolo sono di per sé sole irrilevanti, dovendosi invece valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l’assunzione a tempo indeterminato e se, quindi, l’esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell’anziani tà (v. sempre Cass. 4195/2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest’ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato;
4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;
5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna , in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sul regolamento delle spese del giudizio di cassazione
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2023