Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33287 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 33287 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5564-2022 proposto da:
NOME, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1708/2021 della CORTE D’APPELLO di NOME, depositata il 07/09/2021 R.G.N. 2327/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 7 settembre 1921, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma di
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 5564/2022 Cron. Rep. Ud. 20/11/2025 CC
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rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di Roma Capitale, Comune presso il quale l’istante aveva prestato servizio quale impiegata amministrativa inizialmente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato a decorrere dal 30.1.2006 per poi esser immessa in ruolo a seguito di stabilizzazione in data 3.9.2009, domanda avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini sia giuridici che economici, dell’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato e del diritto alla conservazione della posizione economica D3 inizialmente attribuita alla lavoratrice con conseguente condanna del Comune al pagamento delle relative differenze retributive, accoglieva la sola domanda relativa al riconoscimento a tutti gli effetti dell’anzianità di serv izio maturata alle dipendenze di Roma Capitale a decorrere dal 30.1.2006 con condanna del Comune al pagamento delle relative differenze retributive da calcolare in base all’inquadramento attribuito dal Comune al momento della stabilizzazione e non con riferimento all’inquadramento attribuito all’atto dell a iniziale assunzione.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il primo giudice erroneamente escluso l’applicabilità nella specie del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 19997/70/CE, da considerarsi, viceversa, operante, essendo risultata provata l’identità delle mansioni assegnate all’istante all’atto della stabilizzazione rispetto a quelle svolte durante il periodo di precariato ed essendo irrilevante il trasferimento di gran lunga successivo ad altre mansioni, con la conseguenza di dover considerare il periodo di precariato svolto dal 30.1.2006 al 2.9.2009 utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio con diritto alle relative differenze retributive.
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Tali differenze, tuttavia, erano da quantificarsi in relazione all’inquadramento tempo per tempo riconosciuto dal Comune in D1 all’atto della stabilizzazione e, successivamente, in D2, per essere stata l’istante correttamente immessa in ruolo con l’inquadramento in D1 attribuito con l’ultimo contratto a t ermine, per essere irrilevante ai fini dell’immissione in ruolo che il primo dei contratti a termine stipulati prevedesse il superiore inquadramento in D3, circostanza che poteva essere fatta valere nel giudizio de quo soltanto sotto il diverso profilo della corrispondenza a quell’inquadramento delle mansioni di fatto espletate una volta immessa in ruolo, prospettazione risultata carente di allegazione e prova e, come tale, infondata. Per la cassazione di tale decisione ricorre Roma Capitale, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de gli artt. 16 CCNL 2018 e 11 CCDI 2017, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale contrastando l’effetto della pronunzia, ovvero il riconoscimento della sola anzianità maturata nel periodo di precariato, con la disciplina posta dai contratti collettivi nazionali ed integrativi che escludono l’automaticità delle progressioni sulla base del solo requisito dell’anzianità prevedendo l’accesso selettivo limitato ad una quota di dipendenti e ammettendovi solo lavoratori a tempo indeterminato e con riguardo a progressioni successive alla loro immissione in ruolo.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 150//2009 il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede con
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riferimento all’ulteriore intervento legislativo di riforma del lavoro pubblico privatizzato in base alla quale risulta accentuato il carattere selettivo delle progressioni economiche.
I motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, al di là dei profili di inammissibilità ravvisabili con riguardo alla prima censura per essere qui denunciata la violazione di disposizioni dei contratti collettivi integrativi non deducibile in questa sede ex art. 360, n. 3, c.p.c., si rivelano infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 35668/2021 e ivi ulteriori precedenti in termini), secondo cui in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito di procedura di stabilizzazione prevista ex lege n. 296/2006, deve essere riconosciuta l’anzianità di se rvizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano (come nella specie) identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislato re proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sonno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge da distrarsi in favore dell’avvocato NOME COGNOME, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20.11.2025.
La Presidente (NOME COGNOME)