Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27805 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 27805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1038-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2854/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2018 R.G.N. 2319/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
R.G.N. 1038/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2024
CC
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che, con sentenza del 15 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabil izzazione, a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio maturata in relazione all’impiego in termine presso il medesimo RAGIONE_SOCIALE quale ingegnere aeronautico con inquadramento nella I qualifica professionale I livello economico e per l’effetto l’attribuzione dalla data di assunzione a tempo indeterminato del II livello economico e degli avanzamenti successivi che avrebbe ottenuto ove, se correttamente inquadrato, avesse potuto partecipare alle procedure all’uopo indette, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento de lle relative differenze retributive;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la norma relativa alla stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, l. n. 296/2006 deve essere interpretata in senso conforme alla normativa UE ovvero in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in relazione al riconoscimento dell’anzianità di servizio ed alle sue implicazioni giuridiche ed economiche giungendo a ritenere pienamente fondata nell’an e n el quantum la domanda dell’istante ;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il COGNOME;
che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. !, comma 519, l. n.
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296/2006 e 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, imputa alla Corte territoriale l’aver disatteso l’indirizzo interpretativo espresso dalla RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE in merito alla procedura di stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni, secondo cui l’assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo RAGIONE_SOCIALE procedura di stabilizzazione, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell’anzianità di servizio;
che il motivo risulta infondato alla luce degli orientamenti accolti dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Ue e di questa stessa Corte cui la Corte territoriale si è doverosamente conformata, valendo tali orientamenti a vanificare le tesi sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente circa la violazione da parte RAGIONE_SOCIALE pronunzia delle norme interne di legge e di contratto che regolano la fattispecie, per aver sancito, appunto in materia di periodi di anzianità, che ‘ non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori a tempo indeterminato il fatto che questa differenza sia prevista da una norma generale ed astratta quale una legge od un contratto collettivo ‘;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
che si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, ove il relativo versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione