Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
Oggetto
Oggetto:
Lavoro pubblico contrattualizzato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Rapporto
Convenzionale
Art. 1, lett. b) del d.p.c.m. 8 marzo 2001
Anzianità RAGIONE_SOCIALE e esperienza
di di
sul ricorso 20329-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; R.G.N.20329NUMERO_DOCUMENTO Cron. Rep. Ud 02/10/2025 CC
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 691/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2021 R.G.N. 3242/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, ha accolto le domande proposte dal dirigente medico NOME COGNOME, dichiarando il diritto della stessa a vedersi riconoscere, ai fini dell’anzianità, l’intero RAGIONE_SOCIALE prestato in favore del RAGIONE_SOCIALE, con conseguente diritto agli aumenti retributivi previsti in favore dei dirigenti con oltre quindici anni di RAGIONE_SOCIALE a decorrere dall’anno 2011.
La Corte territoriale, ritenuta ammissibile la produzione documentale effettuata solo in grado di appello, a pag. 5 della motivazione ha evidenziato che «come risulta dalla documentazione versata in atti l’odierna appellante per il periodo precedente il 2004 ha operato in regime di convenzione con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a volte in sostituzione di altri medici e, comunque, con incarichi non continuativi anche con interruzione tra l’uno e l’altro ». Ha, poi, evidenziato che l’appellante con la propria impugnazione aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 2 bis del d.lgs. n. 502/1992 e del d.pc.m. 8 marzo 2001, ed ha ritenuto sufficiente per accogliere l’impugnazione il richiamo del principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo cui «In tema di compensi spettanti al personale del RAGIONE_SOCIALE, il comma 3 dell’art. 12 del c.c.n.l. 1998-2001 per la Dirigenza medico-veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell’indennità di esclusività di cui al precedente art. 5 la maturazione dell’anzianità complessiva di RAGIONE_SOCIALE può avvenire anche per effetto di “un rapporto di lavoro a tempo determinato”, svolto “senza soluzione di continuità” anche in aziende ed enti diversi del Comparto, deve essere inteso -in conformità con l’art. 3 Cost. e con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato -nel senso che, laddove il RAGIONE_SOCIALE del dirigente sia stato prestato, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN, non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina tempo per tempo vigente, né tale “soluzione di continuità” è ravvisabile laddove gli intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità» (Cass. n. 7440/2018), aggiungendo che « l’appellata non aveva contestato la conformità degli intervalli tra i vari contratti a termine conclusi dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto a quanto previsto dalla disciplina all’epoca vigente ».
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE assistito da cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.. per nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione o comunque motivazione apparente, vizio nel quale è incorsa la Corte territoriale relativamente alla decisione su di un fatto decisivo per il giudizio, quale era il periodo di lavoro dall’1/9/2000 al 22/11/2004 rilevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione o comunque motivazione apparente, vizio nel quale è incorsa la Corte territoriale relativamente alla
decisione su di un fatto decisivo per il giudizio, quale il mancato accertamento che la COGNOME sia transitata nel ruolo RAGIONE_SOCIALE ex art. 8, comma 1 bis del d.lgs. n. 502/92, rilevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione o comunque motivazione apparente, vizio nel quale è incorsa la Corte territoriale relativamente alla decisione su di un fatto decisivo per il giudizio, quale era la data di decorrenza dell’anzianità per il riconoscimento della maturazione del secondo scatto rilevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..
3.1. I primi tre motivi addebitano, in sintesi, alla Corte territoriale di avere accolto la domanda sulla base di argomentazioni contraddittorie, fornendo una motivazione meramente apparente e senza esaminare le specifiche questioni dirimenti ai fini della decisione ossia quelle inerenti: alla natura dei rapporti fatti valere in giudizio; alla sussistenza dei presupposti richiesti per l’invocata applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992; alle modalità di calcolo dell’anzianità di RAGIONE_SOCIALE, apoditticamente quantificata in anni 15 a partire dal 2011.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 8, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502/1992, del d.P.C.M. 8 marzo 2001, del CCNL Area della dirigenza medica in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Al riguardo, dopo aver premesso che il d.P.C.M. indicato si applica unicamente ai medici transitati nel ruolo RAGIONE_SOCIALE in forza dello speciale procedimento previsto dall’art. 8, parte ricorrente aggiunge che la giurisprudenza richiamata dalla
Corte territoriale si applica ai rapporti a tempo determinato di natura subordinata e non può essere estesa a quelli convenzionali.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di decurtare dall’anzianità di RAGIONE_SOCIALE i periodi di congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. 151/2001.
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
6.1. Le eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso sono prive di pregio considerato che il ricorso, seppure formato riportando ampi stralci degli atti dei precedenti gradi di giudizio, non può essere definito assemblato in quanto quella trascrizione è finalizzata a rendere evidenti lo sviluppo del processo, le questioni controverse, il tenore delle difese di entrambe le parti ed a sorreggere la denuncia di nullità della sentenza impugnata contenuta nei primi tre motivi, oltre che il carattere dirimente della questione devoluta con il quarto motivo.
6.2. I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione logica e giuridica e vanno accolti alla luce dei principi affermati di recente da questa Corte (Cass. n. 31418/2024) da cui il Collegio non intende discostarsi e che si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
6.3. In particolare, venendo in rilievo la disciplina di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 502/1992, come reiteratamente modificato ed integrato nel corso del tempo da una serie di interventi legislativi – compreso quello di cui al D. L.gs. n. 254/2000, il cui art. 6 ha disposto l’introduzione, all’art. 8, D.Lgs. n.
502/1992, del comma 2-bis, richiamato dalla decisione impugnata – il Collegio intende dare continuità al principio generale che è desumibile da una nutrita serie di precedenti di legittimità.
Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che:
– l’art. 5 CCNL Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del RAGIONE_SOCIALE, relativo al biennio 2000/2001, parte economica, laddove, nel determinare l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo RAGIONE_SOCIALE, stabilisce un importo differenziato in relazione alla diversa “esperienza professionale nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, deve essere interpretato come riferito al solo lavoro in regime di subordinazione, esclusi quindi i servizi prestati a rapporto convenzionale, atteso che il successivo art. 11, comma 4, lett. b), nel definire la nozione di “esperienza professionale”, impiega una terminologia riferibile esclusivamente ai dipendenti (“anzianità”, “rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato”, “comparto”) e la finalità dell’istituto, voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l’esclusività del rapporto di lavoro col RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non trova piena corrispondenza nell’ambito del rapporto convenzionale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4060 del 14/03/2012);
– l’accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2002 del CCNL 8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, benché estraneo al comparto sanità e non avendo espressamente ad oggetto la nozione contrattuale di “esperienza professionale” dei periodi di lavoro svolti in regime di convenzione anteriormente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, fornisce utili elementi interpretativi -autonomamente e direttamente
interpretabili dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ancorché non abbiano formato oggetto di censure da parte del ricorrente – per ricomprendervi le attività maturate nell’ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato atteso che, ai fini della corresponsione dell’indennità di esclusività (regolata dagli artt. 5 e 12 del citato contratto collettivo), considera valida esclusivamente l’esperienza professionale acquisita in qualità di dirigente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza soluzione di continuità, presso aziende od enti del comparto sanità di cui al c.c.n.l. 2 giugno 1998; con la conseguenza che il riferimento all’anzianità “con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato” va riferito esclusivamente al lavoro subordinato, tanto più che il lavoro autonomo convenzionato, pur comportando una esperienza professionale nel settore della sanità, non è compreso nella nozione di “comparto”, che riguarda i contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008);
– in tema di personale medico inquadrato nei ruoli della dirigenza sanitaria, l’art. 1, lett. b), del D.P.C.M. 8 marzo 2001, nel prevedere il riconoscimento di “una anzianità di RAGIONE_SOCIALE e di esperienza professionale” nell’ambito dell’attività prestata nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituisce disposizione di stretta esegesi, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva, sicché il periodo prestato durante il rapporto convenzionale non può essere riconosciuto ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione variabile e dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6014 del 25/03/2015).
6.4. Da questo nutrito insieme di precedenti (accanto ai quali, peraltro, possono richiamarsi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 4060 del 14/03/2012 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 18233 del 17/09/2015), emerge una precisa indicazione generale che risulta indirettamente corroborata anche dall’Accordo di interpretazione autentica siglato il 12 luglio 2002 dall’RAGIONE_SOCIALE e dalle RAGIONE_SOCIALE, il quale ha stabilito che, “ai sensi degli articoli 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico 2000 -2001 ed al fine del computo dell’esperienza professionale per la corresponsione dell’indennità di esclusività viene considerata valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998”, Accordo che, come poc’anzi ricordato, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008) ha ritenuto costituire elemento interpretativo utile, in quanto pur se non riferito allo specifico tema della ricomprensione nella nozione contrattuale di “esperienza professionale” dei periodi di lavoro svolti in regime di convenzione prima della costituzione del rapporto di impiego pubblico -viene comunque ad evidenziare che il riferimento all’anzianità “con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato” vada riferito esclusivamente al lavoro subordinato, considerato che “il lavoro autonomo a convenzione certamente comporta esperienza professionale nel settore della sanità, ma non è suscettibile di essere compreso nel “comparto”, nozione circoscritta ai contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2)” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008).
6.5 Non ultimo, poi, occorre richiamare il precedente di Cass. Sez. L, Sentenza n. 14212 del 2016, il quale ha puntualizzato che l’applicazione della normativa di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2001 ha carattere eccezionale e riguarda solo i soggetti tassativamente indicati dal decreto, per cui non può essere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego che vantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione ai fini dell’attuazione degli artt. 3 o 5 del CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico, “recando il predetto DPCM una normativa speciale non suscettibile di applicazione non solo analogica, ma neppure estensiva”.
6.6. L’insieme di questi richiami vale ad evidenziare che, da un lato, il precedente di Cass. Sez. L, Sentenza n. 6015 del 25/03/2015 non può ritenersi isolato, risultando invece inserito entro una visione sistematica della materia e, dall’altro lato, che i richiami operati nella medesima decisione di questa Corte non presentano carattere meramente tralaticio ma, appunto, mirano a descrivere e completare un quadro interpretativo indubbiamente complesso, ma tuttavia coerente ed armonico, entro il quale la decisione di questa Corte ha inteso inserirsi.
Da tale quadro emerge la necessità di operare una interpretazione rigorosa del D.P.C.M. 8.3.2001 – “norma secondaria, non abilitata, quindi, a disciplinare rapporti di impiego pubblico se non sulla base dell’abilitazione ricevuta da norme primarie e nei limiti di tale abilitazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008) – il quale viene ad operare una concreta limitazione della valenza del pregresso periodo di rapporto in convenzione, e mira, essenzialmente, ad evitare il generarsi di un trattamento deteriore per effetto dell’ingresso nel SSN, senza però dettare una regola di totale
parificazione del periodo di rapporto a convenzione ad un rapporto prestato invece presso il RAGIONE_SOCIALE.
Va del resto osservato che l’art. 1 del D.P.C.M. 8.3.2001 – che contiene l’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 254/2000, pur non accordando una piena equiparazione del RAGIONE_SOCIALE pregresso, al comma 1, lett. a), riconosce, ad ogni effetto giuridico ed economico, come salario di anzianità quanto già individualmente percepito nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, così da evitare un peggioramento del trattamento economico ove il medico avesse continuato a svolgere la medesima attività.
Di contro, quanto alla precedente anzianità di RAGIONE_SOCIALE ed esperienza professionale comunque svolta nell’ambito del S.S.N., al comma 1, lett. b), la disposizione ne subordina il riconoscimento, ai soli effetti giuridici, ad una serie di parametri, specificamente indicati, relativi all’orario settimanale e all’anzianità di RAGIONE_SOCIALE.
Si può, allora, osservare che il problema interpretativo posto dalla disciplina in questione non è solo quello dell’individuazione dell’ambito soggettivo di sua applicazione, ma anche quello dell’individuazione del suo stesso ambito oggettivo, e cioè della rigorosa individuazione degli istituti ai cui fini risulta possibile valorizzare il pregresso RAGIONE_SOCIALE in convenzione, senza tuttavia giungere ad una sua sostanziale equiparazione al RAGIONE_SOCIALE svolto ab origine presso il SSN.
8. Il tal senso, del resto, depone anche il CCNL di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 dell’8 giugno 2000, il quale, ai fini dell’individuazione dell’esperienza professionale per la corresponsione dell’indennità di esclusività, dichiara “valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente
del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto Sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998″, e quindi mira a valorizzare la specificità dell’indennità di esclusività, escludendola dall’ambito di equiparazione.
La nozione di “esperienza professionale” di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2001 non presenta valenza sostanzialmente onnicomprensiva e quindi tale da operare per tutti gli istituti del trattamento economico, bensì deve ritenersi – come già affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 6014 del 25/03/2015 -che l’esperienza professionale di cui all’indennità di esclusività sia da riferire ad una specifica tipologia di esperienza, e cioè quella maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato e non quella maturata in una fase precedente, nella quale non vi era la qualifica dirigenziale.
Tale approdo – va chiarito – non può neppure ritenersi fonte di un trattamento discriminatorio (sul tema cfr. da ultimo Cass. Sez. L – Sentenza n. 5967 del 05/03/2024), in quanto la diversità (parziale) di trattamento viene in questo caso a scaturire dalla diversità delle condizioni di partenza e cioè della dissomiglianza tra rapporto convenzionale di medicina dei servizi e rapporto costituito ab origine con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendosi, anzi, osservare che è proprio la soluzione sostenuta nella decisione impugnata che verrebbe a determinare un effetto discriminatorio a detrimento dei dirigenti medici da sempre inseriti nel SSN, il quali vedrebbero equiparata alla propria esperienza professionale quella maturata in un ambiente diverso.
Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte si perviene a ritenere la sentenza impugnata affetta dal vizio motivazionale denunciato nei primi tre motivi perché la pronuncia, pur dando atto della natura convenzionale dei
rapporti, contraddittoriamente applica agli stessi principi affermati per il rapporto a tempo determinato dipendente, senza chiarire in alcun modo le ragioni della ritenuta applicabilità e senza fornire alcuna risposta sul tema effettivamente controverso fra le parti (applicabilità dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992).
Inoltre, alla luce delle considerazioni che precedono, anche il quarto motivo di ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Il quinto motivo resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 2 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME