Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20238 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26357-2021 proposto da:
BIZZOTTO MONICA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE già MIUR;
– intimato – avverso la sentenza n. 1560/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2021 R.G.N. 2103/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa :
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro e convenendo in giudizio il MIUR, rappresentava di essere docente di scuola elementare dipendente del Ministero e di avere fornito la propria
Oggetto
Personale docente in servizio all’estero Anzianità
R.G.N. 26357/2021
Ud. 04/06/2025 CC
disponibilità al servizio all’estero presso le istituzioni scolastiche di cui agli artt. 625 e ss del d.lgs. 297/1994 ai sensi del R.D. 740/1940 recante testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all’estero, di essere stata destinata al serv izio presso la circoscrizione consolare di Londra a partire dall’anno scolastico 2010/2011 fino al 31/08/2015 in ragione di decreto del Ministero degli affari esteri. La ricorrente lamentava la mancata supervalutazione del servizio reso all’estero e l’ines atta ricostruzione della carriera in ragione dell’art. 673 d.lgs. 297/1994 senza riconoscimento della dovuta maggiore anzianità di servizio utile per il passaggio di tutte le categorie stipendiali. NOME COGNOME concludeva chiedendo condannarsi il MIUR a ll’esatta ricostruzione della carriera con riconoscimento della anzianità di servizio di 21 anni a decorrere dal 31/12/2014, condannare il MIUR all’inquadramento della ricorrente nella quarta fascia stipendiale a decorrere dal 31/12/2014; condannare il MIU R all’adeguamento della retribuzione della ricorrente e al pagamento delle differenze retributive conseguenti. Il Miur non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, rigettava la domanda.
NOME COGNOME proponeva appello. Il MIUR si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 1560/2021, depositata in data 20/04/2021 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro ha confermato con diversa motivazione la sentenza del Tribunale e ha rigettato la domanda di ricostruzione della carriera e di attribuzione di una anzianità di servizio maggiore di quattro anni rispetto a quella riconosciuta. In particolare la Corte di Appello, pur ritenendo la disposizione da ultimo citata ancora applicabile al rapporto di impiego
contrattualizzato e pur accertando che nell’atto introduttivo erano stati dettagliati i periodi di servizio svolti attraverso il rinvio al certificato di servizio rilasciato dalla amministrazione scolastica, ha rilevato che la domanda di maggiorazione della anzianità di 4 anni ai fini del collocamento nelle fasce stipendiali non poteva essere accolta dovendo trovare applicazione l’art. 9, comma 23, del d.l. 78/2010 e l’art. 1 lett. b) del d.p.r. n. 122/2013 con la conseguenza che il periodo compreso fra il 2010 e il 2013 andava comunque sottratto dalla complessiva anzianità di servizio.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo. Il MIUR ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato.
La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Ragioni della decisione:
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli accordi Aran del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014 nonché del decreto n. 3 del 14 gennaio 2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Il ricorso addebita alla C orte territoriale di non avere considerato che, ai sensi dell’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010 le annualità potevano essere recuperate attraverso l’intervento della contrattazione collettiva che, in effetti, il recupero aveva previsto fino al 2012, di talché i conteggi, disattesi dalla corte territoriale, erano corretti in quanto avevano detratto la sola annualità del 2013.
Il ricorso è fondato. Lo sviluppo della normativa e della contrattazione è contenuto nelle recenti pronunce Cass. 13618 e 13619 del 2025 con orientamento al quale il Collegio intende dare continuità. Dette pronunce hanno escluso effetti economici alla sola annualità del 2013, fermi gli effetti giuridici in ragione di argomentazioni del tenore di quelle di seguito riproposte.
E’ stato in particolare affermato che « Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell’art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici con seguenti, nei diversi comparti, all’anzianità di servizio.
3.1. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le
progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14».
3.2. Per effetto dell’art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all’annualità del 2013 (le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
3.3. L’art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall’art. 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico ….».
3.4. A sua volta l’art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell’ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore
scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
3.5. La contrattazione collettiva alla quale l’art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell’art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell’utilità dell’anno 2011 ai fini della matu razione delle posizioni stipendiali di cui all’art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell’an nualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
3.6. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l’art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le
azioni di recupero che l’amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell’anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell’anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l’anno 2014, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l’articolo 9, comma 1, del predetto decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ».
3.7. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all’interpretazione ed all’applicazione dell’art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell’anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il Ministero ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell’annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino
all’eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
3.8. Deve ritenersi, così, maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell’anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l’annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
3.9. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell’escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l ‘utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
3.10. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l’impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l’utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo
stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l’immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
3.11. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all’esito della riformulazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all’interno dell’area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l’anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l’attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
3.12. Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all’anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all’interno dell’area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E’, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all’anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un ca so, il differimento dell’effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell’altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina
alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell’acquisizione della fascia stipen diale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell’intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità ‘sterilizzate’ e, quindi, ora al solo 2013.
3.13. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell’escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell’esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell’arco temporale 2010/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area),
l’economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della ‘non utilità’ a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell’avanzamento. In altri termini la ‘sterilizzazione’ si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, nemmeno profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
3.14. La non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all’assegnazione di specifici progetti, l’individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l’amministrazione procede al riconoscimento dell’anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all’immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l ‘anzianità utile ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
3.15. L’annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
3.16. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la ‘supervalutazione’ del servizio prestato all’estero che il Ministero pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall’anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell’orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il pr ecedente arresto ha ritenuto che l’annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell’avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.»
La sentenza impugnata, che ha escluso ogni effetto di tutte le annualità comprese nel periodo 2010/2013,non si è conformata a questi principi di diritto; in accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello competente, che dovrà provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui è