Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34750 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
Oggetto
Cassa integrazione guadagni straordinaria -Attività di lavoro autonomo o subordinato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
sul ricorso 37712-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 496/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/06/2019 R.G.N. 907/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE), confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME al riconoscimento, ad ogni fine economico, dell’anzianità maturata in RAGIONE_SOCIALE fino al momento di cessazione del rapporto ed aveva condannato la società convenuta al pagamento delle differenze retributive.
La Corte territoriale ha premesso: che NOME COGNOME Ł stato dipendente di RAGIONE_SOCIALE, con mansioni di pilota, dal 1997; che in data 1.12.2009 Ł stato posto in cassa integrazione
guadagni straordinaria; che il rapporto Ł cessato il 13.10.2012, data in cui Ł stato collocato in mobilità; che, mentre era ancora alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE ma in cassa integrazione, ha prestato servizio per RAGIONE_SOCIALE, in forza di due contratti a tempo determinato, dal 14.2.2010 al 15.10.2011 e dall’8.11.2011 al 7.3.2012; che il giudizio di impugnativa del primo contratto a termine si Ł concluso con un accordo conciliativo in base al quale RAGIONE_SOCIALE si Ł impegnata ad assumerlo a tempo indeterminato, distaccandolo temporaneamente presso la società RAGIONE_SOCIALE con base in Catania, alle condizioni economiche e normative stabilite dal contratto collettivo CAI e dall’Accordo sul trattamento applicabile al personale già dipendente da società del RAGIONE_SOCIALE del 31.10.2008, a fronte delle rinunce del lavoratore ad ogni diritto derivante dallo svolgimento e dalla cessazione dei citati contratti a termine; che, in esecuzione di tale accordo, RAGIONE_SOCIALE ha assunto il lavoratore a tempo indeterminato dal 27.11.2012, riconoscendogli l’anzianità di servizio maturata presso RAGIONE_SOCIALE, ad eccezione dei periodi di lavoro in esecuzione dei contratti a tempo
determinato conclusi tra RAGIONE_SOCIALE e il medesimo lavoratore mentre questi era in cassa integrazione; che il rapporto di lavoro Ł stato trasferito ad RAGIONE_SOCIALE, con atto di conferimento di ramo d’azienda; che quest’ultima società non ha riconosciuto al dipendente l’anzianità maturata nella vigenza dei contratti a termine intercorsi con RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza d’appello ha richiamato l’accordo del 31.10.2008, secondo cui ‘Ai fini dell’applicazione delle tabelle retributive CAI a ciascun lavoratore viene inizialmente attribuito il trattamento economico CAI corrispondente a quello previsto per il numero di anni di anzianità riconosciuti presso ciascuna azienda del gruppo RAGIONE_SOCIALE al momento della cessazione del rapporto’; ha rilevato come tale accordo faccia riferimento, in relazione all’anzianità da riconoscere al lavoratore presso ciascuna azienda del RAGIONE_SOCIALE, alla cessazione del rapporto medesimo; che nella fattispecie in esame il rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE Ł cessato il 13.10.2012 e nel periodo precedente, di cassa integrazione, era solo sospeso; che, ai fini dell’anzianità, deve farsi riferimento a tutti gli anni fino al momento
in cui il rapporto di lavoro non può considerarsi cessato; che non Ł pertinente il richiamo all’art. 3 del d.lgs. luogotenenziale 788 del 1945 e all’art. 8, d.l. 86 del 1988, conv., dalla legge 160 del 1988, perchØ la perdita dell’indennità economica in ragione dello svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato durante il periodo di integrazione salariale non implica la cessazione del rapporto e non incide quindi sull’anzianità lavorativa, atteso peraltro che, ai sensi dell’art. 2120, terzo comma, c.c., il periodo di cassa integrazione equivale ad un periodo lavorato; che neppure rilevano le rinunce del lavoratore contenute nel verbale di conciliazione del 25.10.2012, poichØ nel presente giudizio si controverte del corretto adempimento degli obblighi derivanti, per RAGIONE_SOCIALE, dall’accordo del 31.10.2008, espressamente richiamato nel verbale di conciliazione e nella lettera di assunzione del lavoratore da parte di RAGIONE_SOCIALE del 27.11.2012; che i medesimi obblighi assunti da RAGIONE_SOCIALE con il verbale di conciliazione del 25.10.2012 sono stati trasferiti in capo a RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2112 c.c., in ragione dell’avvenuta cessione di ramo
d’azienda comprendente il rapporto di lavoro per cui Ł causa.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria – ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il Collegio si Ł riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, d.lgs. 788 del 1945, dell’art. 8, d.l. 86 del 1988, conv. dalla legge 160 del 1988, dell’art. 2120 c.c. Si critica la sentenza d’appello per non aver riconosciuto che la sospensione dell’integrazione salariale in costanza di una nuova (seppure temporanea) occupazione presso altro datore di lavoro sospenda la maturazione dell’anzianità di servizio presso l’originario datore di lavoro.
7. Con il secondo motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 cod. civ. in riferimento al verbale di conciliazione del 25.10.2012 e all’Accordo del 31.10.2008. Si critica l’interpretazione data dai giudici di appello al verbale di conciliazione che, se correttamente inteso, avrebbe dovuto condurre a prendere atto della rinuncia del lavoratore all’anzianità maturata in vigenza dei contratti a termine intercorsi con RAGIONE_SOCIALE. Si aggiunge che il Collegio avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti sul punto alla società o consentire l’assunzione della prova testimoniale.
8. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della motivazione per relationem resa dalla Corte d’appello e la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. La società ricorrente censura la sentenza d’appello per avere confermato la decisione di primo grado senza aver dato conto degli specifici motivi di impugnazione (trascritti alle pagg. 20 e 21 del ricorso per
cassazione) con cui la società aveva censurato in modo puntuale le conclusioni cui era pervenuto il tribunale e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di tali motivi.
9. Con il quarto motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e dell’Accordo del 31.10.2012 nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria. Si sostiene che l’accordo citato non sia opponibile a RAGIONE_SOCIALE in quanto non rientra nella contrattazione collettiva da questa applicata; che a nulla rileva la disciplina collettiva applicabile presso il precedente datore di lavoro, RAGIONE_SOCIALE, piø favorevole rispetto a quella applicata da RAGIONE_SOCIALE, in quanto in ogni caso il lavoratore, a seguito del passaggio nella nuova società, Ł vincolato solo alla contrattazione collettiva da quest’ultima applicata; che il lavoratore non può chiedere il riconoscimento di una maggiore anzianità sulla base di un accordo collettivo non applicabile al personale RAGIONE_SOCIALE bensì solo al personale già dipendente delle società del RAGIONE_SOCIALE e solo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, neppure
convenuta in giudizio; che l’anzianità riconosciuta al lavoratore al momento del passaggio in RAGIONE_SOCIALE era quella già riconosciuta da RAGIONE_SOCIALE; che pertanto nessun diritto poteva essere invocato dal lavoratore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, neppure ai sensi dell’art. 2112 c.c.; che, peraltro, come riconosciuto dalla Corte d’appello di Milano in alcune pronunce rese in separati procedimenti (sentenze n. 1801/2016 e n. 1519/2013), nel passaggio del personale dalle aziende del RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE non può essere ravvisato un fenomeno successorio riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2112 c.c.; che, a maggior ragione, l’accordo del 31 ottobre 2008 non potrà essere applicato ai dipendenti della società ricorrente in quanto non piø vigente.
Per ragioni di priorità logica si esamina, anzitutto, il secondo motivo di ricorso, che non può trovare accoglimento.
La Corte d’appello ha fondato la decisione sull’interpretazione dell’Accordo sul trattamento applicabile al personale già dipendente da società del RAGIONE_SOCIALE datato 31.10.2008 che, per quanto rileva nella fattispecie oggetto di causa,
prevede: ‘ai fini dell’applicazione delle tabelle retributive CAI a ciascun lavoratore viene inizialmente attribuito il trattamento economico CAI corrispondente a quello previsto per il numero di anni di anzianità riconosciuti presso ciascuna azienda del gruppo RAGIONE_SOCIALE al momento della cessazione del rapporto’; accordo richiamato espressamente nel verbale di conciliazione sottoscritto tra il lavoratore e CAI il 25.10.2012 e nella lettera di assunzione del 27.11.2012.
12. In particolare, i giudici di appello hanno fatto leva sul dato letterale della previsione contenuta nel citato Accordo, che lega il trattamento economico alla anzianità riconosciuta presso ciascuna azienda del RAGIONE_SOCIALE ‘al momento della cessazione del ra pporto’, momento identificato, nel caso concreto, con la risoluzione del rapporto tra il lavoratore e RAGIONE_SOCIALE in data 13.10.2012; hanno ritenuto che le rinunce del lavoratore oggetto del verbale di conciliazione non potessero azzerare la portata degli obblighi derivanti in capo a RAGIONE_SOCIALE dall’Accordo del 31.10.2008, richiamato nello stesso verbale conciliativo.
13. La società censura, col secondo motivo di ricorso, tale interpretazione attraverso la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici ma, sostanzialmente, contrapponendo alla lettura, plausibile, data dai giudici di merito, una diversa lettura, costruita sul valore sub valente del rinvio fatto all’Accordo di ottobre 2008 rispetto alle espresse rinunce contenute nel verbale di conciliazione (rinuncia ‘a qualsiasi diritto, comunque connesso direttamente e/o indirettamente con l’attività resa in favore dell a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con riferimento a tutto quanto concerne l’esatta applicazione delle norme di legge, di contratti o accordi, sia collettivi che individuali, in ordine alla decorrenza del contratto di lavoro e alla relativa anzianità…’, v. ricorso, pag. 16). Così formulate le critiche sono inammissibili.
14. Questa Corte ha piø volte affermato che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed Ł censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei
criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. Per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; ciò perchØ la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (tra le altre: Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007); sicchØ, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piø interpretazioni (plausibili), non Ł consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione
poi disattesa dal giudice di merito – censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006; n. 7500 del 2007; n. 24539 del 2009).
L’interpretazione data nella sentenza d’appello è, peraltro, coerente con i principi di diritto affermati da questa Corte e ciò porta ad escludere la violazione di legge oggetto del primo motivo di ricorso.
La collocazione in cassa integrazione straordinaria a zero ore determina la sospensione del rapporto di lavoro nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione, sostituita dalla prescritta indennità a carico dell’RAGIONE_SOCIALE. Il rapporto di lavoro, continua, però, a produrre altri effetti ed obblighi, quali: la computabilità, ai sensi dell’art. 2120, terzo comma, cod. civ., nella retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto dell’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro; il riconoscimento della valenza previdenziale del periodo di sospensione dal lavoro tramite
l’istituto della contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione globale cui Ł riferita l’integrazione salariale; il mantenimento degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede. La c.i.g.s. presuppone, infatti, la prospettiva della ripresa dell’attività lavorativa e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro (v. Corte Cost. n. 256 del 2019; Corte Cost. n. 184 del 2000). Tutto il regime della cassa integrazione mira proprio a consentire all’imprenditore di evitare il licenziamento collettivo, conservando -entro certi limiti temporali -il rapporto con i lavoratori non utilizzati, o utilizzati solo parzialmente, i quali beneficiano dell’integrazione salariale per il tempo non lavorato (v. Cass. n. 772 del 2005).
17. ¨ pacifico che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l’intervento della cassa integrazione guadagni, continui a maturare a favore del lavoratore l’indennità di anzianità o il trattamento di fine rapporto, come Ł desumibile, tra l’altro, dal la esplicita previsione in tal senso dell’art. 2120, terzo comma c.c. secondo cui “in caso di sospensione
della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonchØ in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, dev’essere computato nella retribuzione l’equivalente del la retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro” (v. Cass. n. Cass. 25838 del 2022; n. 4171 del 2002). 18. In base al disposto dell’art. 8, comma 4, del d.l. n. 86 del 1988 convertito dalla legge n. 160 del 1988, il lavoratore in cassa integrazione può svolgere attività di lavoro, autonomo o subordinato, presso altri datori di lavoro, a condizione che l’ente previdenziale sia preventivamente informato, e purchØ non si tratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, sussistendo, solo in tale ipotesi, una incompatibilità assoluta (v. Cass. n. 3116 del 2021, in motivazione; v. Corte Cost., sentenza n. 195 del 1 995, secondo cui ‘il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, (…) la perdita del diritto al trattamento
di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento’; v. anche Circolare Inps n. 130 del 2010).
19. Lo svolgimento, durante il periodo di cassa integrazione, dell’attività lavorativa presso terzi fa venir meno ‘il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate’; esso, quindi, comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi dell’altra attività lavorativa (v. Cass. n. 3116 del 2021 cit., in motivazione). La ratio della disposizione in esame ‘è quella di evitare l’erogazione della integrazione guadagni in concomitanza con lo svolgimento di un’attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l’indennità viene corrisposta’ (Cass. n. 8490 del 2003).
20. L’esecuzione di attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di cassa integrazione determina unicamente la sospensione o la riduzione del trattamento di integrazione salariale ma non provoca la cessazione, neanche
temporanea, del rapporto di lavoro originario; questo continua a rimanere sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, ma ciò non impedisce la maturazione dell’anzianità, quale fatto obiettivo legato alla durata del vincolo contrattuale tra le parti, atteso che tale durata non è interrotta dall’intervento della cassa integrazione guadagni e non Ł condizionata dall’effettività delle prestazioni lavorative (v. Cass. n. 16922 del 2006 cit.; n. 772 del 2005 cit.; n. 3719 del 1997; n. 4811 del 1996; n. 8857 del 1991).
21. Il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente per connessione logica, sono infondati.
22. La società prospetta (nel quarto motivo) la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di merito adottato una motivazione apparente sulle censure mosse con i motivi di appello trascritti alle pagine 20 e 21 del ricorso in esame. Critica (nel quinto motivo) la ricostruzione in fatto e in diritto operata dalla sentenza impugnata.
23. La sentenza d’appello reca la trascrizione, in forma riassuntiva, del secondo motivo di
impugnazione della società con cui si critica la decisione di primo grado che ‘ha ritenuto l’applicabilità dell’accordo del 31.10.2008 rispetto al quale RAGIONE_SOCIALE Ł del tutto estranea e che non risulta ad essa opponibile’. Nell’ultima pagina, la sentenz a afferma essere ‘pacifico che il rapporto di lavoro è stato trasferito, ex art. 2112 ad RAGIONE_SOCIALE, con atto di conferimento di ramo d’azienda del 22.12.2014′ e da tale punto fermo trae la conseguenza, in sintonia con quanto già statuito in primo grado, che i diritti del lavoratore derivanti, nei confronti della società (cedente) RAGIONE_SOCIALE, dall’accordo di conciliazione che richiama a sua volta l’accordo del RAGIONE_SOCIALE del 31.10.2012 come sopra interpretato, permangono e si conservano nei confronti della cessionaria RAGIONE_SOCIALE; ciò, non per effetto della diretta applicazione nei confronti della cessionaria del citata accordo del 31.10.2012 (a cui la stessa assume essere estranea) ma, come chiaramente desumibile dal testo della sentenza (che richiama gli ‘ accordi sindacali che hanno regolato il passaggio delle risorse da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE‘), in applicazione di quanto statuito dall’art. 2112 c.c., secondo cui in caso
di trasferimento d’azienda, come verificatosi tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il rapporto di lavoro continua con la cessionaria ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 18.10.2023