Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20076 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20076 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di NOME COGNOMEassunta dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, di seguito C.R.E.A.) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.10.2003, al riconoscimento dell’anzianità giuridica e retributiva maturata nel corso .dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato con il C.R.E.A., ai fini della progressione di carriera ed aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella II posizione stipendiale dal 1° maggio 2004, nella III posizione stipendiale dal 1° maggio 2008, nella IV posizione stipendiale dal 1° maggio 2013 e nella V posizione stipendiale dal 1° maggio 2017, nonché la condanna del CREA al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 34.370,47.
La COGNOME aveva dedotto di avere svolto mansioni di ricercatrice inizialmente riconducibili al III livello del CCNL per il Comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, in forza di contratti di collaborazione occasionale e di lavoro a tempo determinato stipulati dal 1.9.1997 e di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 1.10.2003 con inquadramento nel III livello, profilo ricercatrice, con il riconoscimento della sola anzianità di servizio maturata dopo l’assunzione a tempo indetermin ato.
Aveva lamentato che il C.R.E.A. aveva riconosciuto le progressioni economiche e giuridiche orizzontali a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, e non invece ai dipendenti che avevano lavorato in forza di contratti a tempo determinato o atipici, ancorché continuativi; la lavoratrice aveva pertanto invocato l’applicazione dell’art. 4, comma 6, sezione II, del CCNL 1996/1997.
La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto avverso tale sentenza da NOME COGNOME ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal C.R.E.A. ha integralmente rigettato la domanda originariamente proposta dalla COGNOME
3 . La Corte territoriale ha osservato che secondo l’art. 4 del CCNL del 5.3.1998, il passaggio alla posizione stipendiale superiore non ha carattere automatico, essendo subordinato ad una verifica positiva, eseguita dai preposti organismi scientifici, sulla regolarità dell’attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati; a prescindere dalla concreta modalità di verifica adottata nei confronti del personale a tempo indeterminato, ha poi evidenziato che l’acquisizio ne della superiore posizione stipendiale è legata ad una preventiva attività di controllo sulla regolarità dell’attività e all’esito positivo dell’accertamento.
Ha dunque escluso che la COGNOME potesse vantare il diritto al riconoscimento di superiori posizioni stipendiali fino a quando il CREA non avesse svolto tale verifica; ha ritenuto che la COGNOME potesse invece esperire azioni risarcitorie per conseguire quanto avrebbe maturato qualora il datore di lavoro avesse effettuato le verifiche contrattuali, allegando e provando di essere in possesso dei requisiti per l’accesso alle posizioni superiori.
Considerato che la COGNOME aveva invocato il diritto al riconoscimento del suo diritto al superiore inquadramento ed alle conseguenti differenze stipendiali per effetto della sola anzianità di servizio, ha condiviso la decisione del Tribunale, in mancanza del concorrente presupposto del positivo superamento della verifica di professionalità.
Ha ritenuto fondato il secondo motivo dell’appello incidentale, con cui il C.R.E.A. aveva sostenuto l’inammissibilità di una pronuncia di mero riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata; ha escluso che l’anzianità di servizio costituisca uno status del lavoratore subordinato o un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, essendo l’anzianità un fatto giuridico che rappresenta il presupposto di specifici diritti.
Ha rilevato che la ricorrente non aveva chiesto un accertamento con efficacia di giudicato dell’anzianità maturata, distinto dal diritto ai superiori inquadramenti invocati e alle differenze retributive reclamate, essendo di fatto l’accertamento richiesto dalla COGNOME solo funzionale al riconoscimento delle conseguenti pretese avanzate.
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il CREA ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale la mancata applicazione di tale disposizione di rango primario, recepita dall’art. 6 d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25 del d.lgs. n. 81/2015, ha carattere incondizionato ed esclude limitazioni di qualunque tipo.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. l’art. 4, commi 5 e 6, sezione II, del CCNL 5.3.1998 biennio economico 1996/1997, dell’art. 1362 cod. civ. e dell’a rt. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e la non corretta individuazione della materia del contendere da parte della sentenza impugnata.
Evidenzia che nel ricorso di primo grado la COGNOME aveva chiesto l’accertamento con efficacia di giudicato del suo diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata; sostiene che tale domanda era autonoma rispetto alle altre.
Critica la sentenza impugnata per non avere riconosciuto il diritto alla valorizzazione dell’anzianità maturata con contratti a tempo determinato, in violazione della normativa europea.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale; violazione degli artt. 288 e 291 TFUE.
Sostiene che l’art. 4 del CCNL si pone in evidente contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE (non modificata dall’art. 6 d.lgs. n. 165/2001, poi confermato dall’art. 25 del d.lgs. n. 81/2015), in quanto ne limita enor memente l’efficacia, attribuendo al datore di lavoro un potere
potestativo non contemplato dalla normativa comunitaria né dalle disposizioni che l’hanno recepita, e categoricamente escluso dagli artt. 288 e 291 del TFUE.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 420, quinto comma, e 421, secondo comma, cod. proc. civ., e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n . 3 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ammesso la prova per testi richiesta dalla ricorrente sin dal giudizio di primo grado e reiterata in appello, tesa a dimostrare che il C.R.E.A. aveva di fatto riconosciuto le progressioni economiche e giuridiche orizzontali a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, e non invece al personale che aveva lavorato in forza di contratti atipici o a tempo determinato, ancorché continuativi.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Critica la sentenza impugnata per non avere considerato l’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.
Nella lettura del ricorso per cassazione le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento sono desumibili dall’insieme degli argomenti addotti dal ricorrente nei diversi motivi e nel ricorso nel suo complesso (v. per tutte Cass. Sentenza n. 1606 del 26/01/2005).
Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia.
Il ricorso nel suo complesso supera il vaglio di ammissibilità, essendo le censure proposte ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. incentrate sull ‘attribuzione al datore di lavoro, da parte della sentenza
impugnata, del diritto di scegliere se effettuare o meno la valutazione del periodo di lavoro svolto a tempo determinato ai fini delle progressioni economiche, stabilita dal CCNL, senza considerare la previsione contenuta nella clausola 4 dell’Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE.
Le censure non sono tese alla rivisitazione dei fatti, ma sollecitano l’enunciazione di diversi principi di diritto rispetto a quelli espressi dalla sentenza impugnata.
Deve poi rammentarsi che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, s e dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036); il quinto motivo va pertanto riqualificato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Il primo, secondo, il terzo ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente per motivi di connessione logica, sono fondati.
Questa Corte ha da tempo affermato che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass. n. 27950/2017; conformi n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020; Cass. n. 35059/2019).
In ordine al riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006, questa Corte ha affermato che in tal caso al lavoratore «deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata
precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» C(ass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica; tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 4195/2020).
Il principio di diritto è stato affermato valorizzando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, COGNOME NOME COGNOME; 5.6.2018, causa C – 677/16, Montero Mateos), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che : a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, COGNOME; 8.9.2011, causa C177/10 NOME COGNOME); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli
lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( COGNOME, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, COGNOME, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (COGNOME, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, COGNOME).
La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-
305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C 152/14 COGNOME).
La stessa Corte di Giustizia, sempre in relazione alle procedure di stabilizzazione ex lege n. 96/2006, ha esaminato anche la questione, prospettata dal giudice del rinvio, della necessità di evitare discriminazioni alla rovescia, ossia in danno degli assunti a tempo indeterminato, ed ha evidenziato che l’obiettivo, pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, «non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione» ( Corte di Giustizia COGNOME, cit., punto 16);
8. Ciò premesso per quanto attiene all’anzianità di servizio, in una fattispecie analoga a quella dedotta in giudizio, questa Corte ha osservato che la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all’assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l’assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all’anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell’attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell’anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall’altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato (Cass. n. 7584/2022)
Si è peraltro chiarito che la sola circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19 del 17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell’anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l’abbia
omessa sull’erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato; in tal caso, poiché il diritto all’attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l’anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva in questione sia già avvenuta, anche se ad altri fini; altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l’avvenuta maturazione dell’anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato.
Non si è attenuta a tali principi la sentenza impugnata, che pur avendo dato atto della doglianza relativa alla mancata attivazione delle verifiche di cui all’art. 4 del CCNL del 2009, ha escluso il diritto della ricorrente al riconoscimento di superiori posizioni stipendiali fino a quando il CREA non avesse provveduto alla verifica richiesta da tale disposizione, ed ha ritenuto esperibili solo azioni risarcitorie per conseguire quanto avrebbe maturato qualora il Consiglio avesse provveduto alle verifiche contrattuali.
La Corte territoriale avrebbe dovuto invece verificare se la valutazione positiva del periodo di lavoro svolto a tempo determinato era stata effettuata ad altri fini e, in caso negativo, avrebbe dovuto accertare l’avvenuta maturazione dell’anzianità ed il conseguente diritto della Giaré ad essere valutata.
Il quarto motivo, che denuncia la mancata ammissione della prova per testi, deve pertanto ritenersi assorbito.
In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo, assorbito il quarto; la sentenza impugnata va dunque cassata relativamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della