Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13218 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11841-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato nonchè contro
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
CC
–
RAGIONE_SOCIALE -RAGIONERIA TERRITORIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO DI RAGIONE_SOCIALE, USR LOMBARDIA, DIRIGENTE SCOLASTICO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, DIRIGENTE SCOLASTICO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, DIRIGENTE SCOLASTICO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, DIRIGENTE SCOLASTICO DEL RAGIONE_SOCIALE, DIRIGENTE SCOLASTICO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, DIRIGENTE SCOLASTICO DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, DIRIGENTE SCOLASTICO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME DI COGNOME, DIRIGENTE SCOLASTICO DEL RAGIONE_SOCIALE, DIRIGENTE SCOLASTICO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, DIRIGENTE SCOLASTICO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, DIRIGENTE SCOLASTICO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE CASTELLEONE, DIRIGENTE SCOLASTICO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 397/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/10/2017 R.G.N. 736/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 13 ottobre 2017, la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Cremona e rigettava la domanda proposta RAGIONE_SOCIALE + 21 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed i dirigenti scolastici dei diversi Istituti di assegnazione, avente ad oggetto, da un lato, l’illegittimità dei decreti dei rispettivi dirigenti scolastici con i quali era stata riconosciuta la loro anzianità di servizio, quali Direttori dei Servizi Generali e
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Ammnistrativi, con il metodo RAGIONE_SOCIALEa c.d. temporizzazione il riconoscimento a fini giuridici ed economici dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in epoca antecedente al 10settembre 2000 e, quindi, non sulla base del riconoscimento immediato ed integrale RAGIONE_SOCIALE‘anzianità pregressa, dall’altro, l’irripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme percepite per effetto RAGIONE_SOCIALEa precedente ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità economica e di servizio, effettuata senza l’applicazione di detto istituto con precedenti decreti dei dirigenti scolastici, poi annullati;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità con l’orientamento accolto da questa Corte, di dover escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 13, del d.p.r. n. 399 del 1988 e dare, viceversa rilievo all’art. 8 del CCNL 15.3.2001 per il biennio economico 20002001 che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA in sede di prima applicazione doveva farsi ricorso al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta temporizzazione e così qualificabile come indebito oggettivo le somme percepite fino all’annullamento degli originari decreti, suscettibili, pertanto, RAGIONE_SOCIALEa disposta ripetizione;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono il COGNOME ed altri 13 degli originari istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il RAGIONE_SOCIALE si è limitato a rilasciare procura per l’eventuale difesa in udienza e le altre Amministrazioni intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva;
che i ricorrenti hanno poi depositato memoria;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione, in particolare, degli artt. 4, d.P.R. n. 399/1988 e 66, comma 6, CCNL comparto Scuola del 4.8.1995, imputa alla Corte territoriale di aver applicato retroattivamente, rispetto al diverso regime di cui alle
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invocate disposizioni, il pronunciamento di questa Corte di cui alle sentenze del 2010 e 2011 circa l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa temporizzazione a tutti i dipendenti inquadrati nel profilo di DSGA istituito con decorrenza 1.9.2000 dal CCNL 26.5.1999 senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa originaria spettanza del diverso regime non riscontrabile con riguardo ai soggetti coinvolti nei giudizi di legittimità definiti con le predette sentenze;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui al motivo che precede, i ricorrenti ripropongono la medesima censura sotto il profilo degli effetti discriminatori (più è elevata l’anzianità effettiva di servizio minore è, proporzionalmente, il riconoscimento del servizio temporizzato), che conseguono all’obbligatoria applicazione del meccanismo RAGIONE_SOCIALEa temporizzazione;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza per cui l’applicazione retroattiva del principio di diritto circa l’obbligatorietà del ricorso al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa temporizzazione consentiva all’Amministrazione di procedere al recupero RAGIONE_SOCIALEe somme, all’epoca legittimamente riconosciute, con riguardo ad un periodo anteriore a quello in cui era maturato il diritto alla restituzione ed era stata avanzata la relativa domanda (2014);
che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati atteso che la sentenza impugnata, nel respingere la domanda dei ricorrenti, si è conformata all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4885 del 2010 e tra le numerose che a quella hanno fatto seguito fra le più recenti Cass. n. 26170/2017 e Cass. nn. 20804, 15210, 12433 del 2016),
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secondo cui il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 34 CCNL del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 RAGIONE_SOCIALEo stesso comparto, così che non è invocabile il principio RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento per giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa più favorevole regola generale, che consente il computo RAGIONE_SOCIALE‘intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perché non è configurabile contrasto con norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità RAGIONE_SOCIALEa situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo;
che pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza pronuncia sulle spese per non aver le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.2.2024.