Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 690 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 690 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29040-2017 proposto da: da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO; E RAGIONE_SOCIALEA tempore’ RAGIONE_SOCIALEO INDIRIZZO ;
– ricorrente –
contro
2022 3921 COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende; ROMA
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 321/2017 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 30/05/2017 R.G.N. 237/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME. di Dott
Adunanza camerale del 17.11.22 – Pres. COGNOME, rel. Buffa causa n. 16 – r.g. n. 29040/2017 MIUR/ Faggin
Con sentenza del 3.5.17, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Vicenza, ha dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe -insegnante per oltre tre anni consecutivi per effetto di più contratti a tempo determinato e poi stabilizzato in ruolo ex articolo 1 comma 9 legge 107 del 2015- al riconoscimento dellq anzianità lavorativa dal primo contratto di lavoro, con il collocamento fripl livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata, ed ha condannato il Ministero a corrispondere le relative differenze retributive, rigettando invece la domanda di conversione del rapporto e quella di risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza ricorre il Ministero per un motivo, che denuncia violazione degli articoli 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/94 e della clausola 4 dell’accordo quadro allegata alla direttiva 199/70/CEE, per avere la corte territoriale trascurato che la stabilizzazione del docente e la correlativa immissione in ruolo comportava che l’anzianità dovesse computarsi in base alla normativa in tema di ricostruzione della carriera per il servizio pre-ruolo.
Il motivo -che ricostruisce autonomamente la fattispecie- non si parametra alla sentenza impugnata, il cui decisum presuppone la riconosciuta illegittimità della reiterazione del termine apposto ai contratti di lavoro oltre il triennio e la disparità di trattamento danno degli stabilizzati.
In tale contesto, l’invocazione delle norme di cui al motivo sì riferisce ad altra azione, relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in conformità delle norme, che invece nel caso non ricorre.
Invero, come già rappresentato da questa Corte in più occasioni (tra le altre, Cass., Sez. VI-L, ord. n. 35229 del 18.11.2021; v. anche le ordd. n. 35231 e 35569 del 2021), altra è l’azione che invoca la progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (di lavoratore all’epoca non stabilizzato), altra quella volta alla ricostruzione della carriera (successiva ad immissione in ruolo).
Come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti
sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. In particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato er-ÉP dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019).
Il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare se si compatibile con il diritto dell’Unione la disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificato l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato.
Nella specie, oggetto del giudizio non era, né poteva esserlo, la domanda di ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, ma la domanda di perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del corrispondente personale di ruolo in pendenza di rapporti a termine; a quest’ultima si riferiva la sentenza impugnata, la cui ratio decidendi poggia sull’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di
trattamento, giuridico ed economico, fra assunti a tempo determinato e indeterminato nell’arco temporale in cui si svolge il rapporto a termine.
Rispetto a detta rado, del tutto inconferenti sono le considerazioni sviluppate nel ricorso, che va per quanto detto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate secondo i criteri indicati da Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012 (Rv. 623533 – 01), seguono la soccombenza.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisat da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
17/11/2022.