Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19762 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 19762 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso 1725-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2816/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 713/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
R.G.N. 1725/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda dell’odierno ricorrente volta ad accertare la sussistenza del requisito contributivo in misura utile all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità.
Rilevante, secondo la sentenza impugnata, ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva, l’inquadramento in uno dei gruppi introdotti dal d.lgs. nr. 182 del 1997, la Corte territoriale ha ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE in cui l’assicurato avesse acquisito maggiore anzianità contributiva fosse il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE B, ai sensi dell’art.2 d. lgs. n.182/97, facendo in quest’ultimo confluire anche la carriera lavorativa pregressa, ovvero quella svolta fino all’entrata in vigore del cit. d.lgs nr. 182.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe con un unico motivo.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.
L’ufficio della Procura AVV_NOTAIO ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deduce violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. nr.182/97 anche in relazione al
d.m. 10.11.97 ed al d.m. 15.3.2005 per avere la Corte di appello attratto «i criteri contributivi del lavoratore iscritto alla previdenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’alveo della disciplina di tale decreto omettendo di rapportare il requisito della prevalenza contributiva sull’intera storia contributiva del lavoratore».
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
L’anzianità contributiva dei lavoratori dello spettacolo è espressa in giornate.
Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato nr. 708 del 1947 prevedeva, all’art.3, 19 categorie di lavoratori dello spettacolo, tra cui, al n.5, i direttori, ispettori, segretari di produzione che qui rilevano.
Inizialmente non vi era alcuna differenziazione tra tali categorie.
Fu con il d.P.R. n.1420/71 che si introdusse la distinzione tra i lavoratori delle categorie dalla n.1 alla n.14, e quelli delle categorie dalla 15 in poi; ciò avvenne, tra l’altro e per quanto più interessa, ai fini della pensione di vecchiaia, disponendo l’art.6 che, per le categorie nn.1-14, bastassero 900 contributi giornalieri ai fini della pensione di vecchiaia, ovvero 1/3 di quelli (2700) richiesti per le altre categorie dall’art.34, co.3 l. n.218/52. Inoltre, poiché ai sensi dell’art.2 l. n.218/52 occorrevano 15 anni per maturare la pensione di vecchiaia, si aveva che, per le categorie nn.1-14, occorrevano 60 contributi giornalieri per integrare un’annualità contributiva, mentre ne occorrevano 180 per le altre categorie.
In seguito, l’art.6 d.lgs. n.503/92 ha disposto che per i lavoratori delle categorie nn.1-14 occorressero 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva, in luogo dei 260 contributi giornalieri richiesti per i lavoratori delle altre categorie.
Alle categorie dell’art.3 Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.708/47, il d.lgs. n.182/97 (art.2, co.1) ha sostituito tre gruppi, demandando a un successivo decreto del Ministro del Lavoro l’individuazione della loro composizione, ma prevedendo che per il RAGIONE_SOCIALE A occorressero 120 contributi giornalieri a integrare l’annualità e, per il RAGIONE_SOCIALE B, 260 contributi giornalieri. Il d.m. 10.11.97, in attuazione dell’art.2, co.1 d. lgs. n.182/97 ha inserito nel RAGIONE_SOCIALE B gli addetti al settore della produzione; il successivo d.m. 15.3.2005 li ha invece inseriti nel RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE A.
Dunque, il ricorrente ha fatto parte del RAGIONE_SOCIALE B dal 1997 al 2005 e del RAGIONE_SOCIALE A dal 2005 in poi. Il periodo assicurativo, in base a quanto dedotto in ricorso, è iniziato nel 1979, con riscatto anche del pregresso periodo di servizio militare.
Si tratta allora di individuare il corretto metodo di calcolo dell’anzianità contributiva maturata in relazione all’intero periodo lavorativo, fino al 2010, data di presentazione della domanda di pensione di anzianità
Come detto, vi è stato un passaggio tra gruppi (dal B all’A in forza dei due dd.mm. 10.11.97 e 15.3.2005). Pertanto, non può prescindersi dal criterio della maggiore anzianità contributiva fissato dall’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97.
La maggiore anzianità contributiva si determina rapportando i contributi giornalieri effettivamente versati, e quindi il numero di giornate lavorative effettivamente svolto, al numero di contributi giornalieri previsti tempo per tempo dalla legge al fine di integrare un’annualità contributiva.
L’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97 dispone che «Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n.708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.»
20. La norma si applica sia al caso di passaggio da una categoria all’altra all’interno dello stesso RAGIONE_SOCIALE, sia – ciò che qui rileva – al caso di passaggio da un RAGIONE_SOCIALE ad un altro (v. l’ultimo periodo della norma, che, mediante il rinvio al comma 1, rinvia alla ripartizione entro i gruppi).
21. Tanto premesso, è in discussione il periodo lavorativo fino al 1997 ed il calcolo, in relazione allo stesso, dell’anzianità contributiva. La sentenza impugnata ha ritenuto che, anche per tale periodo di tempo, il ricorrente dovesse essere attratto al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al quale sarebbe confluita, per effetto del D.lgs nr. 182 del 1997, l’attività di produzione sin dall’inizio svolta.
22. La retrodatazione del RAGIONE_SOCIALE B – secondo quando statuito dalla sentenza impugnata – e, più in generale, la retrodatazione della disciplina dei gruppi a periodi assicurativi antecedenti l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e del d.m. 10.11.97, implicherebbe che, secondo quanto dispone l’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, a tutto il periodo precedente si applichi il regime giuridico dei gruppi in modo integrale, ovvero «ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni» (art.2, co.1 d.lgs. n.182/97). In particolare, la disciplina dell’anzianità contributiva non sarebbe più quella vigente tempo per tempo fino al 1997, e non sarebbe più parametrata su 60 contributi giornalieri e poi ( ex art.6 d.lgs. n.503/92) su 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva; sarebbe bensì parametrata, sin dall’inizio, sull’annualità contributiva come determinata dall’art.2, co.2, d.lgs. n.182/97 (120 o 260 a seconda della riconduzione del periodo
pregresso al RAGIONE_SOCIALE di cui alla lettera a ) o al RAGIONE_SOCIALE di cui alla lettera b).
Una simile soluzione non è supportata da alcuna norma contenuta nel d.lgs. n.182/97 e anzi appare contrastata dall’art.3, co.1 del medesimo decreto legislativo.
L’art.2, co.1, d.lgs. n.182/97, introducendo la classificazione in gruppi, non ha previsto che tale classificazione debba operare anche per il passato, ossia per la parte di rapporto assicurativo – poi proseguito dopo il 1997 – antecedente l’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n.182/97. Da parte sua, l’art.3, co.1 d.lgs. n.182/97, nel fare salva la normativa vigente sul sistema pensionistico retributivo, lascia intendere che tale sistema continua a essere disciplinato fino al 1997 (tempo per tempo) dalla normativa in essere prima del 1997. Ciò, in particolare, anche per quanto riguarda la disciplina dell’anzianità contributiva, la quale continua a calcolarsi secondo il regime previgente quando non vi erano i gruppi ma solo le categorie.
Deve quindi ritenersi che la classificazione in gruppi e la relativa disciplina di cui al d.lgs. n.182/97- opera ex nunc e non ex tunc , ossia a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso, e lascia inalterato, per il passato, il regime giuridico -tra cui la disciplina dell’anzianità contributiva- che l’ordinamento riconduceva alle categorie.
26. Ne consegue, in relazione al caso di specie, che per il periodo assicurativo fino all’entrata in vigore del d. lgs. nr. 182 del 1997, poiché il ricorrente non ha mai cambiato categoria, avendo sempre lavorato nel settore di produzione (nr.5 dell’art.3 Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.708/47), occorrerà calcolare l’anzianità contributiva secondo la normativa tempo per tempo vigente e procedere, poi, alla sommatoria della stessa. In particolare, dovrà considerarsi la disciplina di cui al d.PR nr. 1420 del 1971 (per
la quale occorrevano 60 contributi ad integrare l’annualità contributiva) e poi quella del d.lgs nr. 503 del 1992 (quando occorrevano 120 contributi per l’annualità) fino all’entrata in vigore del d. lgs. n.182/97
27. Ottenuta così la quota di anzianità contributiva maturata prima della disciplina introdotta dal d.lgs nr. 182 del 1997, ad essa andrà aggiunta quella maturata complessivamente nel secondo troncone temporale (dal 1997 in poi), per verificare se siano raggiunti o meno, alla data di richiesta di pensionamento, i 35 anni di contribuzione richiesti per la pensione di anzianità.
28. Nel calcolo dell’anzianità contributiva maturata nel periodo temporale successivo al d.lgs nr. 182 del 1997, si applicherà la disciplina dell’art. 2, commi 3 e 4, venendo in rilievo il passaggio dal RAGIONE_SOCIALE B al RAGIONE_SOCIALE A. Occorrerà, dunque, accertare l’anzianità contributiva fino al d.m. 15.3.2005 (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 260 giornate), e l’anzianità contributiva nel periodo dal d.m. 15.3.2005 al momento della domanda di pensionamento (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 120 giornate). Una volta individuato quale dei due periodi abbia registrato la maggiore anzianità contributiva, al RAGIONE_SOCIALE di quel periodo (A o B) si rapporterà il residuo periodo del secondo troncone e si applicherà l’art.2, co.3, in base al quale «
29. Pertanto, ove risultasse prevalente l’anzianità contributiva nel RAGIONE_SOCIALE B, i contributi giornalieri
effettivamente maturati nel RAGIONE_SOCIALE A verrebbero riproporzionati (e ridotti) dividendoli per il coefficiente 2,16667 (rapporto tra 260 giornate e 120 giornate); ove risultasse prevalente l’anzianità contributiva nel RAGIONE_SOCIALE A, i contributi giornalieri effettivamente maturati nel RAGIONE_SOCIALE B verrebbero riproporzionati (e aumentati) moltiplicandoli per il coefficiente 2,16667.
30. Ottenuta in tal modo la complessiva anzianità contributiva maturata entro il secondo troncone e sommata a quella maturata entro il primo, si accerterà se essa sia sufficiente o meno a raggiungere i 35 anni di contribuzione necessari.
31. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione dei seguenti principi di diritto: «Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun RAGIONE_SOCIALE, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97. Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Da tale data si deve considerare se sia maggiore l’anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (RAGIONE_SOCIALE B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (RAGIONE_SOCIALE A). Una volta individuato il RAGIONE_SOCIALE prevalente in base alla maggiore anzianità contributiva, la contribuzione versata entro il RAGIONE_SOCIALE non prevalente, va riproporzionata secondo il criterio dell’art.2, co.3 d. lgs. n.182/97.
Per il periodo assicurativo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97, l’anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti tempo per tempo».
La Corte d’appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14