Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5336 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3176-2021 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA , INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocat a NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 1203 del 2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 22 luglio 2020 (R.G.N. 3133/2017). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 3176/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 28/11/2024
giurisdizione Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Annualità di contribuzione.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1203 del 2020, depositata il 22 luglio 2020, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, accertando e dichiarando il diritto del signor NOME COGNOME di percepire la pensione di anzianità a decorrere dal primo luglio 2012 e condannando l’INPS a corrispondere la prestazione nell’importo lordo mensile di Euro 1.789,36, per tredici mensilità.
1.1. -A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che i contributi maturati in eccesso dai lavoratori dello spettacolo per un determinato anno possono essere valorizzati nell’anno successivo, all’interno del medesimo periodo di vigenza del le normative che si sono avvicendate nel tempo. Nessun ostacolo si frappone alla descritta modalità di calcolo, coerente con il sistema applicabile ai lavoratori dello spettacolo, in virtù «della incertezza e della brevità delle attività rese in tale settore» (pagina 5 della pronuncia d’appello).
1.2. -Nel caso di specie, alla data di presentazione della domanda di pensione, il signor NOME COGNOME «aveva raggiunto, nonché ampiamente superato, il requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione di anzianità (40 anni di anzianità assicurativa e contributiva a prescindere dall’età anagrafica)» (pagina 9 della pronuncia).
-L ‘INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando un motivo.
-Resiste con controricorso il signor NOME COGNOME.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in prossimità dell’adunanza camerale originariamente fissata.
7. -All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e lamenta che la sentenza impugnata abbia valutato la sussistenza del requisito contributivo, necessario per accedere alla pensione di anzianità corrisposta ai lavoratori dello spettacolo, «sulla base dei dati complessivi ed aggregati» (pagina 4 del ricorso). La sentenza impugnata meriterebbe censura per avere affermato che l’annualità contributiva RAGIONE_SOCIALE si perfeziona anche quando il numero di giornate di contribuzione non sia maturato nel corso del singolo anno. Ad avviso del ricorrente, la valutazione dovrebbe essere svolta, invece, anno per anno, verificando di volta in volta se sia stato accreditato un numero di giornate sufficienti a perfezionare l’annualità.
2. -Dev’essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità che, in linea preliminare, ha formulato il controricorrente, sul presupposto che la questione prospettata sia sprovvista di rilevanza concreta e che l’Istituto, dal canto suo, non abbia suffragato l’incidenza dell’eventuale accoglimento dell’impugnazione. Accoglimento che renderebbe imprescindibili, peraltro, ulteriori accertamenti di fatto (pagine 14 e 15 del controricorso).
Quanto all’ultimo profilo, esso di per sé non preclude la disamina del merito delle doglianze: la riscontrata violazione di legge può implicare la necessità di ulteriori accertamenti, ai fini della corretta sussunzione della fattispecie.
Le censure dell’Istituto non prestano il fianco neppure alle ulteriori eccezioni d’inammissibilità sollevate nel controricorso .
L’impugnazione si appunta su quella che, della ratio decidendi , rappresenta la parte saliente.
I giudici d’appello, nel confermare la pronuncia del Tribunale e nel reputare fondata la domanda del controricorrente, hanno fatto leva sul meccanismo di redistribuzione dei contributi, che il ricorrente censura.
Le critiche si dimostrano, dunque, pertinenti e idonee a confutare i l percorso argomentativo della pronuncia d’appello.
Per le considerazioni svolte, è tutt’altro che astratta la rilevanza delle questioni poste dal ricorrente.
3. -Il ricorso è fondato.
4. -La disciplina speciale, dettata dall’art. 2 , comma 2, del d.lgs. n. 182 del 1997, definisce a quali condizioni si considerino soddisfatte le annualità di contribuzione richieste per il sorgere del diritto alle prestazioni e indica il numero di contributi giornalieri necessari a tale scopo, differenziandolo per i lavoratori dello spettacolo appartenenti ai tre gruppi che la normativa oggi contempla.
Per l’odierno controricorrente, appartenente alla categoria dei lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, l’art. 2, comma 2, lettera a ), del d.lgs. n. 182 del 1997 richiede centoventi contributi giornalieri, ai fini del perfezionamento di un’annualità di contribuzione.
Tale requisito era stato già introdotto, a decorrere dal gennaio 1993, dal l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, innalzando l’originario ammontare dei sessanta contributi giornalieri.
5. -È la stessa sentenza d’appello a rilevare che, tanto nel lavoro dello spettacolo quanto nel lavoro agricolo, «il lavoratore può maturare un anno di anzianità contributiva con il versamento di un numero di contributi inferiore all’anno solare» (pagina 5) , in ragione della
peculiarità del settore , contraddistinto dalla discontinuità dell’attività svolta.
6. -La pronuncia impugnata, dunque, non disconosce il nesso inscindibile tra i contributi giornalieri, accreditati per perfezionare l’annualità di contribuzione, e l’orizzonte temporale dell’anno in cui i contributi sono versati.
Tale nesso, anzitutto, è coerente con l’esigenza di raccordare la contribuzione al periodo in cui l’attività lavorativa è svolta (pagina 9 del ricorso per cassazione). Esigenza che non ha il carattere soltanto empirico che il controricorrente adombra, ma che è immanente al sistema considerato.
Il nesso temporale descritto è avvalorato, inoltre, dall’avvicendarsi delle discipline di settore.
Il legislatore, difatti, non ha mancato di conferire rilievo al periodo in cui i contributi sono versati, nel modulare la suddivisione per gruppi e nel definire l’attività prevalente , con le conseguenti implicazioni sul maturare del diritto ai diversi trattamenti previdenziali.
Né l’orizzonte temporale è i ninfluente, come dimostra la previsione che limita a 312 il numero dei contributi che, nell’ arco di un anno, possono essere versati (art. 1, comma 13, del d.lgs. n. 182 del 1997).
7. -La Corte di merito, pur confermando la rilevanza dell’arco temporale dell’anno ai fini del computo dell’annualità di contribuzione, soggiunge che nulla vieta di compensare le eccedenze di un anno e le carenze dell’altro. In questa prospettiva, il numero complessivo di giornate in astratto necessarie a perfezionare il requisito dell’annualità contributiva dovrebbe essere raffrontato al numero di contributi giornalieri versati nell’intera vita lavorativa .
8. -Tale assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, il rilievo che la legge non vieti espressamente «la compensazione dei contributi tra un anno solare e l’altro» (pagina 5 della sentenza impugnata) non è di per sé decisivo.
Un sistema così marcatamente derogatorio di redistribuzione delle eccedenze postula una previsione esplicita e una regolamentazione di dettaglio delle condizioni cui tale redistribuzione è sottoposta.
A tale riguardo, offre utili indicazioni ermeneutiche proprio la fattispecie del lavoro nel settore agricolo, che la sentenza impugnata evoca come termine di raffronto.
È la legge stessa, in quest’àmbito, a disciplinare ex professo i meccanismi che presiedono alla compensazione dei contributi e alla possibile valutazione dei contributi eccedenti in un anno successivo (art. 7, commi 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).
La redistribuzione soggiace a presupposti tassativi e tali peculiarità contraddicono la vigenza di un principio di «libera disponibilità nella collocazione nel tempo dei contributi giornalieri in surplus » (pagina 10 del ricorso per cassazione) nel settore, che pure i giudici d’appello reputano affine, del lavoro dello spettacolo.
Ubi lex voluit dixit , e, quando la legge ha inteso introdurre un meccanismo redistributivo, ha indicato condizioni stringenti.
9. -Né il congegno d’in discriminata compensazione tra i contributi degli anni più disparati è connaturato alla specialità del lavoro dello spettacolo, che già si estrinseca, come la Corte di merito rimarca, nel riconoscere al lavoratore una annualità contributiva con un numero di contributi inferiore all’anno solare.
La specialità non impone di recidere ogni legame tra l’annualità di contribuzione e l’anno solare e non priva di ogni rilievo l’orizzonte temporale dell’anno in cui l’annualità, sia pure a condizioni più favorevoli, matura.
Alla collocazione temporale della contribuzione versata ha riguardo anche la Circolare INPS n. 83 del 2006, invocata dalla parte controricorrente.
Né la prassi, che si colloca nel contesto del l’individuazione del gruppo prevalente e pone comunque condizioni diverse da quelle richieste dai giudici d’appello (pagine 3 e 4 della memoria illustrativa del ricorrente), può dare un crisma di legittimità alla indistinta redistribuzione che la sentenza impugnata prefigura.
-A tali considerazioni si affiancano poi le incongruenze, di cui la diversa soluzione si rivela foriera, consentendo di valorizzare anche anni in cui nessuna attività lavorativa è stata prestata e nessun contributo risulta versato.
Per questa via, inoltre, si determinano continue e imprevedibili variazioni nella posizione del lavoratore , in antitesi con l’esigenza di stabilire in modo oggettivo il regime applicabile, in ragione dei contributi accreditati fino al discrimine temporale individuato dalla legge.
Non è senza significato che la Corte territoriale, pur prendendo le mosse dal richiamato principio di libera disponibilità, non manchi di temperarlo e di indicare taluni correttivi, allo scopo di evitare disarmonie e commistioni tra regimi eterogenei. Secondo i giudici d’appello, che pure tengono conto dei contributi versati nell’intera vita lavorativa, tale principio non potrebbe che operare nella vigenza di un medesimo sistema normativo di computo dei contributi giornalieri necessari.
Anche da quest’angolazione, trova conferma la carenza di base legale del meccanismo delineato dalla pronuncia impugnata, che disancora da ogni riferimento temporale i contributi giornalieri necessari per perfezionare l’annualità contributiva .
-Tali rilievi conducono all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa , valutando anno per anno se siano stati accreditati i contributi giornalieri
necessari per perfezionare le annualità di contribuzione, richieste ratione temporis per conseguire le prestazioni di cui si discute in causa.
Il giudice di rinvio provvederà, infine, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.