Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17434 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17434 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11384/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 482/2022 pubblicata il 16/02/2022 e notificata il 02/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 482/2022 pubblicata il 16/02/2022 e notificata il 02/03/2022, ha rigettato il gravame proposto dall’I.RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto il riconoscimento del diritto di NOME COGNOME lavoratore dello spettacolo, alla pensione di anzianità con decorrenza dallo 01/10/2014, sul presupposto che i contributi maturati in eccesso dai lavoratori dello spettacolo per un determinato anno possa no essere valorizzati nell’anno successivo, all’interno del medesimo periodo di vigenza delle normative che si sono avvicendate nel tempo.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo e illustrato da memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 182/1997, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che per perfezionare l’ annualità contributiva Enpals non è necessario che il numero di giornate di contribuzione previsto dalla legge sia maturato nel corso del singolo anno, ma che si debba piuttosto valutare se l’aggregato di tutta la contribuzione versata nel corso dell’intero periodo di assicurazione sia sufficiente a coprire il «fabbisogno
complessivo», a sua volta rappresentato dalla moltiplicazione del numero minimo di giornate necessari o a dar luogo all’annualità, come in astratto previsto dalla legge tempo per tempo in vigore, per il numero di anni richiesto ai fini del perfezionamento del diritto a pensione.
Sulla medesima questione giuridica si è pronunciata Cass. 28/02/2025 n.5336, nei termini che seguono: « 4. -La disciplina speciale, dettata dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182 del 1997, definisce a quali condizioni si considerino soddisfatte le annualità di contribuzione richieste per il sorgere del diritto alle prestazioni e indica il numero di contributi giornalieri necessari a tale scopo, differenziandolo per i lavoratori dello spettacolo appartenenti ai tre gruppi che la normativa oggi contempla. Per l’odierno controricorrente, appartenente alla categoria dei lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, l’art. 2, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 182 del 1997 richiede centoventi contributi giornalieri, ai fini del perfezionamento di un’annualità di contribuzione.
Tale requisito era stato già introdotto, a decorrere dal gennaio 1993, dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, innalzando l’originario ammontare dei sessanta contributi giornalieri.
-È la stessa sentenza d’appello a rilevare che, tanto nel lavoro dello spettacolo quanto nel lavoro agricolo, «il lavoratore può maturare un anno di anzianità contributiva con il versamento di un numero di contributi inferiore all’anno solare» (pagina 5), in ragione della peculiarità del settore, contraddistinto dalla discontinuità dell’attività svolta.
-La pronuncia impugnata, dunque, non disconosce il nesso inscindibile tra i contributi giornalieri, accreditati per perfezionare l’annualità di contribuzione, e l’orizzonte temporale dell’anno in cui i
contributi sono versati.
Tale nesso, anzitutto, è coerente con l’esigenza di raccordare la contribuzione al periodo in cui l’attività lavorativa è svolta … Esigenza che non ha il carattere soltanto empirico che il controricorrente adombra, ma che è immanente al sistema considerato.
Il nesso temporale descritto è avvalorato, inoltre, dall’avvicendarsi delle discipline di settore.
Il legislatore, difatti, non ha mancato di conferire rilievo al periodo in cui i contributi sono versati, nel modulare la suddivisione per gruppi e nel definire l’attività prevalente, con le conseguenti implicazioni sul maturare del diritto ai diversi trattamenti previdenziali.
Né l’orizzonte temporale è ininfluente, come dimostra la previsione che limita a 312 il numero dei contributi che, nell’arco di un anno, possono essere versati (art. 1, comma 13, del d.lgs. n. 182 del 1997).
7. -La Corte di merito, pur confermando la rilevanza dell’arco temporale dell’anno ai fini del computo dell’annualità di contribuzione, soggiunge che nulla vieta di compensare le eccedenze di un anno e le carenze dell’altro. In questa prospettiva, il numero complessivo di giornate in astratto necessarie a perfezionare il requisito dell’annualità contributiva dovrebbe essere raffrontato al numero di contributi giornalieri versati nell’intera vita lavorativa.
8. -Tale assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, il rilievo che la legge non vieti espressamente «la compensazione dei contributi tra un anno solare e l’altro» (pagina 5 della sentenza impugnata) non è di per sé decisivo. Un sistema così marcatamente derogatorio di redistribuzione delle eccedenze postula una previsione esplicita e una regolamentazione di dettaglio delle condizioni cui tale redistribuzione è sottoposta.
A tale riguardo, offre utili indicazioni ermeneutiche proprio la fattispecie del lavoro nel settore agricolo, che la sentenza impugnata evoca come termine di raffronto.
È la legge stessa, in quest’àmbito, a disciplinare ex professo i meccanismi che presiedono alla compensazione dei contributi e alla possibile valutazione dei contributi eccedenti in un anno successivo (art. 7, commi 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).
La redistribuzione soggiace a presupposti tassativi e tali peculiarità contraddicono la vigenza di un principio di «libera disponibilità nella collocazione nel tempo dei contributi giornalieri in surplus» … nel settore, che pure i giudici d’appello reputano affine, del lavoro dello spettacolo.
Ubi lex voluit dixit, e, quando la legge ha inteso introdurre un meccanismo redistributivo, ha indicato condizioni stringenti.
9. -Né il congegno d’indiscriminata compensazione tra i contributi degli anni più disparati è connaturato alla specialità del lavoro dello spettacolo, che già si estrinseca, come la Corte di merito rimarca, nel riconoscere al lavoratore una annualità contributiva con un numero di contributi inferiore all’anno solare.
La specialità non impone di recidere ogni legame tra l’annualità di contribuzione e l’anno solare e non priva di ogni rilievo l’orizzonte temporale dell’anno in cui l’annualità, sia pure a condizioni più favorevoli, matura.
Alla collocazione temporale della contribuzione versata ha riguardo anche la Circolare INPS n. 83 del 2006, invocata dalla parte controricorrente.
Né la prassi, che si colloca nel contesto dell’individuazione del gruppo prevalente e pone comunque condizioni diverse da quelle richieste dai giudici d’appello …. può dare un crisma di legittimità alla indistinta redistribuzione che la sentenza impugnata prefigura.
10. -A tali considerazioni si affiancano poi le incongruenze, di cui la diversa soluzione si rivela foriera, consentendo di valorizzare anche anni in cui nessuna attività lavorativa è stata prestata e nessun contributo risulta versato.
Per questa via, inoltre, si determinano continue e imprevedibili variazioni nella posizione del lavoratore, in antitesi con l’esigenza di stabilire in modo oggettivo il regime applicabile, in ragione dei contributi accreditati fino al discrimine temporale individuato dalla legge.
Non è senza significato che la Corte territoriale, pur prendendo le mosse dal richiamato principio di libera disponibilità, non manchi di temperarlo e di indicare taluni correttivi, allo scopo di evitare disarmonie e commistioni tra regimi eterogenei. Secondo i giudici d’appello, che pure tengono conto dei contributi versati nell’intera vita lavorativa, tale principio non potrebbe che operare nella vigenza di un medesimo sistema normativo di computo dei contributi giornalieri necessari.
Anche da quest’angolazione, trova conferma la carenza di base legale del meccanismo delineato dalla pronuncia impugnata, che disancora da ogni riferimento temporale i contributi giornalieri necessari per perfezionare l’annualità contributiva » (così Cass. 28/02/2025, n.5336 cit.).
4. La Corte intende dare continuità a tale orientamento, non sussistendo alcun ragionevole motivo per discostarsene al caso in esame; caso sovrapponibile a quello già esaminato da Cass. 5336/2025 cit ., quanto alle circostanze di fatto giuridicamente rilevanti per la sua sussunzione per paradigma legale in esame. La Corte territoriale, in particolare, ha accertato in fatto che l’attività svolta da NOME COGNOMEparrucchiere) fosse dapprima ascrivibile al Gruppo 1 e, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n.182/1997, del Gruppo A dei lavoratori dello spettacolo (pag. 4 sentenza).
Tali rilievi conducono all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma,