Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35219 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35219 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30811/2019 R.G. proposto da: BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3569/2019 depositata il 26/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con citazione notificata il 27/03/2006 la società RAGIONE_SOCIALE ha chiamato in giudizio la BPR Banca in relazione al rapporto di conto corrente n. 476 intrattenuto dall’attrice dal 13 -1-88 presso la filiale di Benevento della Banca della Campania S.p.A., già Banca della Irpina S.p.A., ottenendo la condanna al pagamento della somma di euro 96.634,78, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di restituzione di addebiti illegittimamente operati dall’istituto di credito per interessi anatocistici e ultralegali, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto. La banca ha proposto appello, che la Corte napoletana ha respinto, in base ai seguenti rilievi: a) sul rigetto della eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla attrice, la Corte ha ritenuto che detta eccezione -fondata sulla negazione della titolarità del conto corrente in capo alla attrice per diversità della partita Iva tra la società titolare del c/c e la p. Iva della società che ha agito in giudiziosollevata nel corso del giudizio di primo grado a preclusioni istruttorie maturate, non sia tardiva ma incompatibile con ‘ con le difese spiegate dalla appellante con la originaria comparsa di costituzione, e ciò, avuto riguardo vuoi alla stessa eccezione di prescrizione del diritto ex adverso azionato, vuoi all’allegata ‘avvenuta approvazione’ da parte della RAGIONE_SOCIALE degli estratti conto ‘; inoltre la Corte osserva che la società ha dato prova dei suoi assunti producendo ‘ visure della competente CCIAA e del verbale di assemblea straordinaria per atto AVV_NOTAIO del 2-1-2003 -, ovvero la intervenuta trasformazione dell’originaria RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE, pacificamente titolare della partita iva P_IVA, nonché del conto corrente 476, nonché la cessione, da parte di quest’ultima, in forza del cennato atto del 2-1-2003, del patrimonio aziendale alla RAGIONE_SOCIALE, a sua volta contestualmente trasformatasi nella
RAGIONE_SOCIALE, iscritta il 6-3-2002, pacificamente titolare della P_IVA e attrice in primo grado ‘ ; b) sulla dedotta inammissibilità della domanda posto che alla data della notifica della citazione introduttiva il rapporto di conto era ancora in essere tra le parti sicché avrebbe potuto proporsi domanda di ‘ripetizione di indebito’ la Corte osserva che la domanda è ammissibile in quanto azione di accertamento del credito, in riferimento al conto corrente 476, con condanna al pagamento della somma che fosse risultata dovuta all’esito del giudizio ; c) sul mancato assolvimento dell’onere della prova a carico di parte attrice, non avendo quest’ultima ‘prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa’, iniziato nel 1988, la Corte osserva che non è necessario produrre tutti gli estratti conto quando ad una certa data il saldo è incontroverso, come avvenuto nel caso di specie, in cui il consulente ha preso mosse da un saldo negativo non contestato al 31-12-94, cioè immediatamente prima del 1-1-1995, data dalla quale sono prodotti gli estratti conto; d) sulla pretesa erroneità della ritenuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi anche per il periodo antecedente la delibera CICR del 9-2-2000, la Corte osserva che con riferimento a contratti negoziati in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale di interessi , per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 cod. civ., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 18 ottobre 2023.
RITENUTO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 116 c.p.c. Parte ricorrente afferma che erroneamente la Corte ha statuito che la Banca avrebbe spiegato in primo grado difese non compatibili con l’eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione; le eccezioni di merito sollevate dalla banca non potevano essere strumentalizzate al fine di farne derivare la incompatibilità con la eccezione di legittimazione attiva, trattandosi di mera allegazione di fatto che non può significare riconoscimento della inesistente legittimazione ad agire e dell’altrettanto inesistente titolarità del diritto azionato ; afferma inoltre che è irrilevante il conferimento di azienda (da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE) poiché il conto corrente 476 è stato stipulato con RAGIONE_SOCIALE, soggetto terzo effettivo titolare del conto corrente ed estraneo alle vicende societarie richiamate dalla Corte.
2.- Il motivo è inammissibile.
La parte prospetta una ricostruzione in punto di fatto diversa da quella operata dalla Corte di merito (a pagina 5 della sentenza impugnata) laddove il giudice d’appello dà atto dell’intervenuta trasformazione dell’originaria RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE titolare del conto corrente 476 e la cessione da parte di quest’ultima del patrimonio aziendale alla RAGIONE_SOCIALE a sua volta trasformatosi nella RAGIONE_SOCIALE attrice in primo grado. Ciò in particolare è stato desunto dall’esame delle ‘ visure della competente CCIAA e del verbale di assemblea straordinaria per atto AVV_NOTAIO del 2-1-2003 -, ovvero la intervenuta trasformazione dell’originaria RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE, pacificamente titolare della partita P_IVA, nonché del conto corrente 476, nonché la cessione,
da parte di quest’ultima, in forza del cennato atto del 2 -1-2003, del patrimonio aziendale alla RAGIONE_SOCIALE, a sua volta contestualmente trasformatasi nella RAGIONE_SOCIALE, iscritta il 6-32002, pacificamente titolare della partita P_IVA e attrice in primo grado ‘ .
Non può dirsi quindi che la Corte non abbia considerato la presenza nelle vicende societarie di questo -asseritamente terzosoggetto e cioè la RAGIONE_SOCIALE e che abbia fondato la propria decisione unicamente sul rilievo del comportamento processuale incompatibile con la eccezione di legittimazione attiva.
Quanto al resto, si tratta di censure in punto di fatto, inammissibili in questa sede.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione artt. 100,116,112 c.p.c. e 2033 e 2697 c.c.
Secondo la banca difetterebbe la legittimazione e l’interesse alla pronunzia di accertamento e di condanna alla ripetizione in relazione ad un conto corrente per il quale non vi era stato alcun pagamento. La ricorrente deduce che la società ha proposto una domanda di ripetizione di indebito, fondata sulla asserita applicazione al rapporto di conto corrente di anatocismo, tassi di interesse passivo superiore al saggio legale, commissioni di massimo scoperto etc. e avrebbe dunque dovuto dimostrare oltre alla titolarità del diritto, l’esistenza di pagamenti (rimesse solutorie) per tutta la durata del rapporto e la loro natura indebita; di contro la controparte non ha mai documentato la sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato l’azione di ripetizione; il correntista infatti non può agire per un pagamento che non ha ancora avuto luogo.
4.- Il motivo è infondato.
In primo luogo si rileva che la Corte d’appello ha qualificato la domanda non già come ripetizione di indebito, ma come accertamento del credito con la condanna al pagamento della somma che fosse risultata dovuta all’esito del giudizio e per tale ragione sussiste l’interesse ad agire del correntista, come già affermato da questa Corte legittimità. In tema di conto corrente bancario infatti, l’assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l’interesse di questi all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (v. Cass. n. 21646 del 05/09/2018). Non è inoltre da trascurare che, come emerge dagli atti, il conto corrente 476 è stato chiuso in data 31 maggio 2006, nel corso del giudizio di primo grado dopo la notifica dell’atto di citazione, avvenuto due mesi prima e che nel corso del giudizio di primo grado è stata espleta consulenza tecnica d’ufficio, nella quale -come il giudice d’appello rileva- è stato eseguito un accertamento sugli estratti conto prodotti a far data dal 1.1.1995.
5.Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’a rt.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c.
La ricorrente contesta la violazione del principio dell’onere della prova, in quanto la RAGIONE_SOCIALE ha prodotto solo gli estratti di conto dal 1995 al 31 marzo 2006 e non tutti quelli relativi al rapporto bancario sin dalla sua costituzione.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha rilevato che ad una certa data (31.12.1994) il saldo era incontroverso e ha ritenuto corretto muovere dal primo estratto conto recante il saldo non controverso, posto che il consulente tecnico d’ufficio ha preso mosse da un saldo negativo per la correntista al 31.12.1994 non contestato dalla banca; vale a dire da un saldo immediatamente antecedente alla data del 1 gennaio 1995 data a partire dalla quale è stata prodotta la documentazione. In tal modo ha ritenuto raggiunta la prova, uniformandosi ai principi affermati in materia da questa Corte, secondo i quali nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all’individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass. n. 9526 del 04/04/2019). Ed ancora questa Corte ha affermato che ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. n. 22290 del 25/07/2023, Cass. n. 11543 del 02/05/2019).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La controricorrente richiede in memoria la condanna ex art 96 c.p.c. comma III, della quale tuttavia non si evidenziano i
presupposti, posto che le censure, per quanto infondate o in parte inammissibili, non sono prive di un loro razionale sviluppo, né indicative di pretestuosità nell’esercitare il diritto di impugnazione per la loro a manifesta inconsistenza (Cass. sez un., n.31030/2019).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/10/2023.