Ammissione al passivo tardiva: la notorietà non basta per il Fisco
Nel complesso mondo delle procedure concorsuali, la gestione dei crediti e delle relative scadenze rappresenta un aspetto cruciale. Un tema ricorrente riguarda l’ammissibilità di una domanda di ammissione al passivo tardiva, specialmente quando un creditore non riceve le comunicazioni formali previste dalla legge. La recente pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un punto fondamentale: la semplice notorietà di una crisi aziendale non può sostituire la prova della conoscenza effettiva da parte del creditore.
Il caso: Agenzia delle Entrate contro la società in crisi
La vicenda ha visto protagonista l’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia aveva presentato una richiesta per essere inclusa nell’elenco dei debiti (il cosiddetto ‘passivo’) di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria. Questa richiesta, tuttavia, è stata presentata oltre i termini stabiliti, configurandosi come una domanda di ammissione al passivo tardiva o, più precisamente,
Cos’è una domanda di ammissione al passivo tardiva?
È una richiesta presentata da un creditore per essere incluso nell’elenco dei debiti di una società in procedura concorsuale, ma oltre i termini stabiliti dalla legge. Esistono termini ordinari e, in casi specifici, la possibilità di presentare domande ‘supertardive’ se il ritardo non è imputabile al creditore.
La notorietà di una crisi aziendale è sufficiente a provare che un creditore ne era a conoscenza?
No, secondo la Corte di Cassazione, la semplice notorietà mediatica di una crisi aziendale o della dichiarazione di insolvenza non è sufficiente a dimostrare che un creditore abbia avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell’apertura della procedura concorsuale. È necessaria una prova più specifica.
Chi deve dimostrare la conoscenza del creditore in caso di domanda tardiva?
L’onere della prova ricade sull’amministrazione della società in procedura concorsuale (ad esempio, il curatore o il commissario straordinario). Deve essere dimostrato che il creditore ha avuto notizia certa e tempestiva dell’apertura della procedura, anche in assenza di una comunicazione formale, per poter considerare la domanda tardiva inammissibile.