Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1231 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1231 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4934/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE n. 3708/2021 depositata il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato:
che la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, che aveva respinto il suo appello contro la decisione del Giudice di pace di Piedimonte Matese, in relazione alla vendita a NOME COGNOME di semi di uva bianca anziché, come richiesto, di pallagrello nero;
che il Tribunale, in particolare, motivava il rigetto con l’accertata alienazione di aliud pro alio , in conseguenza della vendita di uva bianca da tavola al posto di uva rossa da vino;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria;
che, col primo, la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360 n. 5), l’omesso ed apparente esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal nesso di causalità fra il danno lamentato ed il comportamento causativo dello stesso, giacché, in particolare, il Tribunale avrebbe omesso di valutare adeguatamente gli esiti della CTU espletata in primo grado;
che, col secondo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1495 e 1497 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.;
che, in particolare, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che la richiesta avversaria sarebbe incorsa nella decadenza dalla denuncia dei vizi e nella prescrizione dell’azione; che il primo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni;
che, in primo luogo, la doglianza è veicolata attraverso l’art. 360 n. 5 c.p.c., il quale -nella versione attualmente in vigore – ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per
cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014);
che la ricorrente non deduce alcun fatto storico decisivo, quanto piuttosto una serie di critiche alla valutazione delle prove;
che, in secondo luogo, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che il secondo motivo è parimenti inammissibile;
che, invero, alle ragioni poc’anzi esposte, occorre aggiungere che l’ipotesi di consegna di ” aliud pro alio ” dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini di decadenza e prescrizione legati alla denunzia dei vizi (Sez. 1, n. 2313 del 5 febbraio 2016; Sez. 2, n. 10916 del 18 maggio 2011), e che, in ogni caso, trattandosi di eccezioni in senso stretto, avrebbero dovuto essere dedotte con l’atto introduttivo ;
che la mem oria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. non offre elementi idonei a modificare il quadro testé delineato;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, come liquidate in dispositivo;
che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2