Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35279 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35279 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 29938/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME , COGNOME NOME in proprio, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL e EMAIL ricorrente
contro
ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA, c.f. 80012000826, intimato
avverso la sentenza n. 690/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo pubblicata il 3-5-2021
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 2911-2023 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO: sanzioni amministrative –
aiuti comunitari R.G. 29938/2021
C.C. 29-11-2023
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 690 pubblicata il 3-52021 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e dall’amministratore , legale rappresentante, NOME COGNOME avvero la sentenza depositata il 20-10-2015 con la quale il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’opposizione da loro proposta all’ordinanza ingiunzione n. 8/2010 emessa dall’RAGIONE_SOCIALE notificata il 23-11-2010 per il pagamento di Euro 105.700,23 relativamente alla campagna agrumaria 1999/2000 e di Euro 244.957,34 relativamente alla campagna agrumaria 2000/2001, per la violazione degli artt. 2 e 3 legge 23 dicembre 1986 n. 898.
In ordine alla decadenza per tardiva contestazione degli illeciti sostenuta dagli appellanti, la sentenza ha rilevato che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si era concluso il 17-4-2003 e il nulla osta per l’utilizzazione degli elementi raccolti durante l’indagine preliminare ai fini RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del procedim ento amministrativo sanzionatorio era stato rilasciato il 4-10-2005; quindi ha dichiarato che, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla redazione del processo verbale di contestazione, la notificazione del verbale medesimo avvenuta il 13-12-2005 era stata tempestiva.
In ordine all’eccepita prescrizione, la sentenza ha dichiarato che il termine di prescrizione doveva iniziare a decorrere dal 4-10-2005, data in cui l’autorità giudiziaria aveva concesso il nulla osta per l’utilizzazione a fini amministrativi del verbale 1 7-4-2003 e a decorrere dal quale l’RAGIONE_SOCIALE poteva esercitare il diritto a riscuotere la sanzione; inoltre, la notifica il 14-12-2005 del verbale di contestazione costituiva atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, con la conseguenza che alla data del 23-112010 di notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ingiunzione la prescrizione non era decorsa.
Nel merito degli illeciti contestati, la sentenza ha dichiarato che esattamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che le indagini RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, eseguite attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avevano consentito di appurare che era stata fatturata merce da soggetti estranei alla RAGIONE_SOCIALE, era stata fatturata merce in quantità superiore a quella venduta, era stata conferita merce da soggetti non qualificati come produttori di agrumi, in quanto non proprietari o detentori di fondi adibiti alla coltivazione dei prodotti, ma semplici acquirenti; ha aggiunto che tali conclusioni erano suffragate dalle dichiarazioni dei soggetti autori dei conferimenti ed era irrilevante che quelle persone non fossero state sentite nel processo penale, perché le dichiarazioni rese da un terzo e inserite nel processo verbale di contestazione avevano valore indiziario.
Ha considerato che nel verbale di accertamento si dava atto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dagli apparenti soci, alcuni dei quali avevano dichiarato di non avere la disponibilità dei terreni loro attribuiti, altri di non essere mai stati soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di non avere mai venduto prodotti alla RAGIONE_SOCIALE, di non riconoscere le firme sui documenti, di non avere mai percepito i corrispettivi, di non avere conferito i limoni; ha concluso che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa pluralità di dichiarazioni acquisite dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, era del tutto inverosimile che le stesse non fossero veritiere e che NOME COGNOME fosse soltanto vittima di una macchinazione nei suoi confronti e difettasse l’elemento psicologico, essendo altresì evidente che soltanto COGNOME -il quale amministrava la RAGIONE_SOCIALE e quindi riscuoteva i contributi- poteva trarre vantaggio dagli illeciti conferimenti.
2.RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in data 23-11-2023 a fronte RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio fissata per il 29-11-2023 i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 29-11-2023 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che l’esito del giudizio esonera dallo svolgere accertamenti sul perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso, in applicazione del principio costituzionale sulla ragionevole durata del processo, che impone di evitare attività che ostacolino una sollecita definizione del giudizio non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479 01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755 -01, per tutte).
Preliminarmente si dà altresì atto che la memoria illustrativa dei ricorrenti è inammissibile, in quanto è stata depositata tardivamente, dopo il decorso del termine di dieci giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza posto dall’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
2. Con il primo motivo ‘ violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma, n.3 c.p.c., in relazione all’art. 4 d.l. n. 701/86 come convertito in legge n. 898/86’ i ricorrenti evidenziano che l’ultimo degli illeciti risaliva alla data del 19-9-2001 e la contestazione era avvenuta il 13-12-2005; dichiarano che gli accertamenti iniziati in data 26-22002 avevano comportato notitia criminis in data 17-4-2004 e sostengono che erroneamente la sentenza impugnata abbia considerato quale unico procedimento la fase di repressione penale e quella amministrativa; aggiungono che non vale quale giustificazione
per il ritardo nella contestazione il fatto che l’autorità giudiziaria penale abbia rilasciato il relativo nulla osta solo il NUMERO_DOCUMENTO, perché l’attività amministrativa è autonoma rispetto a quella penale e l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attivarsi a prescindere dal nulla osta rilasciato dall’autorità penale. Quindi sostengono che l’RAGIONE_SOCIALE non possa attendere le conclusioni del procedimento penale sospendendo quello amministrativo, stante l’esplicito divieto contenuto nell’art. 3 legge 898/1986 e pena la totale obliterazione del termine decadenziale posto dall’art. 4 legge 898/1986.
2.1.Il motivo è infondato.
In primo luogo, non è significativo il richiamo eseguito dai ricorrenti alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 co.3 legge 23 dicembre 1986 n.898, secondo il quale l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso in cui per il fatto sia promosso procedimento penale. La disposizione riguarda l’ipotesi in cui l’accertamento svolto in via amministrativa abbia comportato la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito e la disciplina, nel senso che l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa non resta sospesa per il fatto che sia promosso procedimento penale.
Invece, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha accertato che vi era stata indagine penale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che la RAGIONE_SOCIALE aveva trasmesso all’autorità penale la notizia di reato il 17-4-2003 e il nulla osta per l’utilizzazione degli elementi raccolti durante l’indagine penale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del procedimento amministrativo per l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione era stat o rilasciato solo il 4-10-2005; ciò significa che il procedimento amministrativo finalizzato all’irro gazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione non era iniziato prima di quella data, sia perché non risulta che l’ autorità amministrativa avesse in precedenza svolto propri e autonomi accertamenti sulle violazioni amministrative previste dagli artt. 2 e 3 legge 898/1986, sia perché, come evidenziato dalla sentenza
impugnata, la RAGIONE_SOCIALE non poteva disporre RAGIONE_SOCIALEa documentazione necessaria ad accertare gli illeciti amministrativi prima di ottenere il nulla osta RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria . Come già statuito in caso del tutto analogo da Cass. Sez. 2 17-12-2021 n. 40630, alla quale si intende dare continuità e alla quale si rinvia per la ricostruzione sistematica, nella fattispecie sussiste pregiudizialità probatoria, nel senso che nessuna contestazione avrebbe potuto essere eseguita prima del nulla osta RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria e gli agenti accertatori, nel rispetto del segreto investigativo, hanno correttamente trasmesso gli atti di indagine esclusivamente all’autorità giudiziaria; quindi esattamente il giudice di merito ha ritenuto che solo a seguito del nulla osta RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria si è resa possibile la contestazione del fatto. Poiché il nulla osta è stato rilasciato il 4-10-2005 e la notificazione del verbale di contestazione è poi avvenuta il 13-12-2005, come pure dà atto la sentenza impugnata, è stato rispettato il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 4 co.1 lett. a) legge 898/1986 per la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione.
3.Con il secondo motivo ‘violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 28 l. n. 689/81 come richiamato dall’art. 3 legge n. 898/86’ i ricorrenti lamentano che sia stata rigettata la loro eccezione di prescrizione. Evidenziano che l’autorizzazione all’utilizzo dei dati contenuti nel verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai fini amministrativi è stata rilasciata il 4-10-2005 e l’ordinanza -ingiunzione è stata notificata il 23-11-2010 e perciò oltre il termine di c inque anni posto dall’art. 28 legge 689/1981. Sostengono che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dalla notificazione del verbale avvenuta il 13-12-2005; in primo luogo, perché il dies a quo del corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione doveva essere coincidente con la data di indebita percezione del contributo e l’RAGIONE_SOCIALE o l’ RAGIONE_SOCIALE avrebbero dovuto
esercitare il loro autonomo potere di accertamento circa l’indebita percezione dei contributi senza attendere la consegna del processo verbale redatto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; inoltre, perché l’atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione deve pervenire dal creditore e perciò dall’RAGIONE_SOCIALE e non dal RAGIONE_SOCIALE. Aggiungono che, a ogni modo, poiché è documentato che le somme erano percepite nel mese di settembre di ogni anno, sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso ragionamento svolto dalla sentenza impugnata le somme relative alla campagna agrumaria 1999/2000 erano prescritte anche ad attribuire effetto interruttivo al verbale di contestazione del 13-122005.
3.1.Il motivo è inammissibile per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 co.1 n. 6 nella parte in cui deduce essere documentato che le somme fossero percepite nel mese di settembre di ogni anno, perché i ricorrenti non specificano da quali atti processuali risulti tale circostanza, che non è in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata.
Deve farsi applicazione del principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora nel ricorso siano prospettate questioni RAGIONE_SOCIALEe quali non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione avanti il giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello ed è preclusa alle parti in sede di legittimità la prospettazione di questioni nuove, non trattate nel giudizio di merito e non rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. Sez.2 9-8-2018 n. 20694 Rv, 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 64933201).
Richiamato altresì il principio secondo il quale l’eccezione di prescrizione deve fondarsi sui fatti allegati dal debitore, il quale ha l’onere di provarli (Cass. 40630/2021 già citata ), ne consegue che nella fattispecie il ricorrente aveva l’onere di specificare nel ricorso di avere allegato nel giudizio di merito che i contributi erano stati percepiti a settembre, in quale atto lo avesse allegato e da quali elementi risultasse dimostrata tale circostanza.
In mancanza di tali deduzioni, non sono apprezzabili gli argomenti dei ricorrenti volti a sostenere che la prescrizione quinquennale fosse decorsa, neppure con riguardo alla percezione di una parte dei contributi, e per questo la fattispecie risulta diversa da quella decisa da Cass. Sez. 2 31-10-2023 n. 30206: i dati acquisiti in questa causa sono che l’ordinanza -ingiunzione è stata emessa il 23-11-2010, nel quinquennio precedente in data 14-12-2005 era stata interrotta la prescrizione in quanto era stato notificato il verbale di accertamento e gli aiuti erano stati indebitamente percepiti nel quinquennio precedente, in quanto relativi alle annualità 1999/2000 e 2000/2001.
Infatti, deve darsi continuità anche al principio secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione ha la funzione di fare valere il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla riscossione RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria in quanto, costituendo esercizio RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 cod. civ. ; quindi, tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione (Cass. 40630/2021 già citata, Cass. Sez. 2 31-10-2023 n. 30206, Cass. Sez. 2 23-11-2007 n. 1393 Rv. 594835-01, Cass. Sez. 1 25-2-2005 n. 4088 Rv. 584020-01, Cass. Sez. 1 13-7-2001 n. 9520 Rv. 548129-01).
4. Con il terzo motivo ‘ violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma, n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 5, 6, 8, 10 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 241/90′ i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, dichiarando che il nominativo del responsabile del procedimento sia stato comunicato con la notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza -ingiunzione, non abbia applicato i principi sul procedimento amministrativo, secondo i quali il responsabile del procedimento va comunicato all’inizio del procedimento; lamentano altresì che la sentenza abbia omesso di pronunciarsi sulle altre violazioni denunciate di cui agli artt. 8, 6 e 10 legge 241/1990, evidenziando che l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe garanzie partecipative previste dalla legge 241/1990 si risolve in menomazione del loro diritto di difesa.
4.1.Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990 n.241 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1989 n. 689 (Cass. Sez. 2 3-11-2021 n. 31239 Rv. 662708-01, Cass. Sez. L 6-9-2018 n. 21706 Rv. 650259-01, Cass. Sez. 2 4-3-2015 n. 4363 Rv. 635014-01).
I principi posti dalla legge 689/1981 non prescrivono, quanto al contenuto del verbale di accertamento, la necessità di indicare il nominativo del responsabile del procedimento (Cass. Sez. 6-2 26-62019 n. 17088 Rv. 654616-01) e regolamentano il procedimento con modalità tali da garantire l’esercizio del diritto di difesa.
5. Con il quarto motivo ‘ violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, I comma, n.3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.’ i ricorrenti sostengono che nel giudizio di merito l’RAGIONE_SOCIALE regionale si era limitata a riportarsi integralmente alle risultanze di polizia tributaria di cui ai verbali prodotti, senza svolgere altre deduzioni; sostengono che
in questo modo l’RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto al l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova e lamentano che i giudici di merito si siano fatti carico RAGIONE_SOCIALE‘onere che gravava sul creditore, ma limitandosi a riprodurre i dati del verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Deducono la violazione RAGIONE_SOCIALEa regola posta dall’art. 2697 cod. civ., laddove la sentenza di primo grado aveva dichiarato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto la documentazione comprovante la titolarità del diritto sui fondi e non aveva provato la qualità di coltivatore e produttore, in quanto era l’RAGIONE_SOCIALE che doveva dimostrare i fatti. Aggiungono che la documentazione relativa alla percezione degli aiuti era stata sequestrata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non era mai stata restituita, non versata integralmente negli atti di indagine e mai messa a disposizione né dei ricorrenti né dei giudici, per cui la mancata produzione non poteva non costituire decisivo elemento di giudizio, stante anche il principio secondo il quale l’o pposizione deve essere accolta quando non vi siano prove sufficienti RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘opponente.
5.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui si risolve in censura RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e non prende in considerazione il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La sentenza impugnata (da pag.11 a pag. 14) ha esaminato il contenuto del verbale di accertamento del 13-122015 e all’esito di tale esame è giunta alla conclusione che il verbale forniva prova RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita, consistente nella comunicazione di dati e notizie false, grazie alle quali erano stati indebitamente percepiti i contributi comunitari; ha considerato che nel verbale si dava atto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dagli apparenti soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, esaminando in modo analitico le dichiarazioni (pag.13) e considerando anche come taluni soggetti risultanti sottoscrittori RAGIONE_SOCIALEe quietanze apposte sui bollettini avevano dichiarato agli accertatori di non avere mai materialmente ricevuto le somme. In questo modo la sentenza non ha
invertito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova nei termini lamentati dai ricorrenti, ma ha legittimamente valutato gli elementi di prova offerti dal verbale di accertamento. Infatti, anche in caso di inerzia processuale RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, il giudice, che è chiamato alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘intero rapporto sanzionatorio, può valutare i documenti acquisiti (cfr. Cass. Sez. 2 8-10-2018 n.24691 Rv. 650660-01, Cass. Sez. 6-2 11-3-2015 n. 4898 Rv. 635012-01); il verbale di accertamento, per quanto riguarda le circostanze accert ate nel corso RAGIONE_SOCIALE‘indagine, per essere state apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, costituisce elemento di prova, che il giudice deve valutare e può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. Sez. 2 8-22022 n. 4006 Rv. 663823-01, cfr. altresì Cass. Sez. 3 6-10-2016 n. 20025 Rv. 642611-01, con riguardo al rapporto di polizia).
6. Con il quinto motivo ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, I comma n. 5 c.p.c.’ i ricorrenti rilevano che nessuna RAGIONE_SOCIALEe persone interrogate dagli ufficiali di polizia giudiziaria nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini penali è stata chiamata a testimoniare nel processo; aggiungono che nella sentenza penale era stata menzionata solo la dichiarazione resa da NOME COGNOME e la sentenza penale aveva dichiarato che quella dichiarazione e le altre contenute nel fascicolo non consentivano di stabilire la quantità di prodotto effettivamente conferito.
Lamentano che, diversamente, i giudici di merito del processo civile abbiano fatto riferimento a quelle dichiarazioni, giungendo a dare credito a mere supposizioni dei verbalizzanti.
Sostengono che le dichiarazioni dei soci siano state smentite dai mandati di pagamento, attestanti che i contributi erano incassati in banca direttamente dai soci; aggiungono che, sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di disponibilità dei terreni da parte dei singoli soci,
venivano formati i catastini, la cui veridicità era attestata da agronomo, per cui i ricorrenti non potevano che ritenere che il prodotto provenisse effettivamente da terreni nella disponibilità dei soci e quindi, se vi era stata indebita percezione del contributo, era da ascrivere esclusivamente ai soci.
6.1.Il motivo -finalizzato in modo inammissibile a ottenere un complessivo riesame del materiale probatorio in termini favorevoli ai ricorrenti, senza neppure rispettare i requisiti imposti dall’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. in quanto non indica il fatto decisivo del quale sarebbe stato omesso l’es ame- è inammissibile, in primo luogo, perché si verte in ipotesi di ‘doppia conforme’. Infatti, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter co.5 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie (essendo l’instaurazione del giudizio di appello successivo alla data RAGIONE_SOCIALE’11 -92012), in quanto la sentenza impugnata ha rigettato l’appello e i ricorrenti non hanno assolto all’onere di dimostrare che le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo e di secondo grado sono diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202-01, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03).
7.Con il sesto motivo ‘ violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981′ i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata -limitandosi a ritenere che fosse inverosimile che le dichiarazioni dei soci fossero false e che in capo a COGNOME difettasse l’elemento psicologico -non abbia tenuto conto che il presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era vittima del l’ operato dei soci e non correo, per cui mancava l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘illecito.
7.1.Il motivo è infondato.
In primo luogo, la Corte d’appello, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto a essa spettante, esente da vizi logici e giuridici e non censurato
in modo ammissibile dai ricorrenti, ha escluso che NOME COGNOME fosse vittima di una macchinazione da parte dei soci e quindi ha ritenuto in capo a lui l’elemento soggettivo del dolo.
Inoltre, sussiste il principio secondo il quale la richiesta di aiuti comunitari avanzata sulla base di dati affermati dall’istante sotto la propria responsabilità presuppone che sia stata preventivamente constatata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati; pertanto, colui che consegue il beneficio comunitario sulla base di dati non rispondenti alla realtà è passibile RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa di cui all’art. 2 legge 898/1986, concretizzando la sua non veritiera affermazione di per sé l’elemento p sicologico RAGIONE_SOCIALEa colpa, richiesto dall’art. 3 legge 689/1981, a nulla rilevando l’errore di fatto dovuto a mancato controllo. Tale principio è stato posto da Cass. Sez. 2 28-32007 n. 7573 Rv. 596062-01, Cass. Sez. 1 4-3-2005 n. 4790 Rv. 579679-01 e Cass. Sez. 3 27-8-1999 n. 8991 Rv. 529464-01 con riguardo al mancato controllo sulle caratteristiche del terreno da parte del coltivatore che chiede gli aiuti comunitari, ma evidentemente vale pure nella fattispecie, in quanto l’agente aveva anche l’obbligo di controllare la veridicità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua richiesta di aiuti comunitari.
8.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato, nulla disponendo sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione