Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1281 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 1281 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
Oggetto
R.G.N. 12553NUMERO_DOCUMENTO2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2022
PU
SENTENZA
sul ricorso 12553-2019 proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME tutti domiciliati ex lege in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/01/2019 R.G.N. 104/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto dagli attuali ricorrenti, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta alla declaratoria di illegittimità o inefficacia RAGIONE_SOCIALEa revoca, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie per la fornitura di energia elettrica e al risarcimento dei danni o, in subordine, alla condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento del corrispettivo o indennizzo corrispondRAGIONE_SOCIALE al valore RAGIONE_SOCIALEe agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie soppresse.
2. La Corte territoriale ha premesso: che il beneficio in questione Ł stato introdotto col contratto collettivo post-corporativo (art. 27 c.c.l. del 4.2.1946) a favore dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe aziende elettriche, con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si serv ivano per uso domestico RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica fornita dal datore di lavoro; che tale beneficio era riconosciuto anche a favore di soggetti non dipendenti, come le vedove o i vedovi, o non piø dipendenti, come i lavoratori in pensione; che il
beneficio non aveva alcun collegamento con la prestazione lavorativa dei singoli, come la qualifica, la retribuzione ecc.; che con il c.c.l. RAGIONE_SOCIALE del 23.4.1996 la misura Ł stata abolita per il personale assunto dall’1.7.1996 mentre è stata confermata per i dipendenti in servizio anche con verbale di accordo aziendale del 19.4.2002; che a seguito di formale recesso da parte di RAGIONE_SOCIALE dagli accordi collettivi sulle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie, il beneficio Ł stato eliminato anche per gli originari beneficiari e i loro superstiti a far data dall’1.1.2016; che a seguito RAGIONE_SOCIALEa citata disdetta Ł stato sottoscritto con le organizzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un accordo con cui si Ł riconosciuto agli ex dipendenti e ai superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.12.2015 una somma una tantum condizionata alla sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un verbale di conciliazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2113 cod. civ.
La Corte di merito ha ritenuto: che il recesso di RAGIONE_SOCIALE dall’accordo aziendale del 19.4.2002, con cui era stata convenuta la conferma RAGIONE_SOCIALEe agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in
quanto l’accordo aziendale aveva una durata indeterminata; che non fossero configurabili diritti quesiti poichØ il beneficio in questione non costituiva corrispettivo di prestRAGIONE_SOCIALE lavorative già rese ma trovava fondamento unicamRAGIONE_SOCIALE nell’accordo aziendale; che gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponevano per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte di RAGIONE_SOCIALE; che la somma una tantum , in quanto mera liberalità, non poteva essere utilmRAGIONE_SOCIALE censurata per l’ammontare e le modalità di erogazione; che neppure era censurabile la condanna alle spese pronunciata dal tribunale poichØ la questione oggetto di causa non poteva definirsi nuova in quanto, all’epoca di deposito del ricorso, era già stata affrontata e decisa con numerose pronunce di merito conformi.
Avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ed entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373, 1453, 1375, 1398, 1399, 1703 e ss. e 1387 cod. civ.; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 c.c.n.l. del 21.2.1989 e RAGIONE_SOCIALE‘accordo aziendale del 19.4.2002.
Si sostiene che gli attuali ricorrenti abbiano maturato, in costanza del rapporto di lavoro e in base agli accordi collettivi aziendali all’ epoca vigenti, il diritto all’agevolazione tariffaria; che la regolamentazione contrattuale successiva alla cessazione dei loro rapporti di lavoro (per il collocamento in pensione) non fosse ad essi opponibile e non potesse far venire meno il beneficio dai medesimi acquisito.
Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2099 e 2103 cod. civ. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost.
Si afferma che la natura retributiva del diritto alla riduzione tariffaria fosse desumibile dalla rilevanza RAGIONE_SOCIALEa stessa ai fini fiscali, previdenziali e pensionistici e per il calcolo del TFR e che risultasse in modo evidRAGIONE_SOCIALE e confessorio dalla nota aziendale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE APE Normativa e co ntratti RAGIONE_SOCIALE‘1.10.2003, che definiva tale agevolazione tariffaria come ‘forma di retribuzione in natura’, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2099 cod. civ. Si invoca il principio di irriducibilità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione per negare che la RAGIONE_SOCIALE potesse revocare unilateralmRAGIONE_SOCIALE il diritto ormai entrato a far parte del patrimonio del singolo lavoratore pensionato.
Con il terzo motivo si addebita alla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988, 2702 e 1362 e ss. cod. civ.
Si assume che i giudici di appello abbiano erroneamRAGIONE_SOCIALE interpretato la ‘Certificazione del diritto al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica a tariffa ridotta ai dipendenti cessati dal servizio’, rilasciata ai ricorrent i al momento del
pensionamento, in contrasto con i canoni ermeneutici e, specificamRAGIONE_SOCIALE, col criterio RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale ed abbiano errato nel considerarla ‘mera documentazione di carattere amministrativo’. Si argomenta la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano la promessa di pagamento, il riconoscimento del debito e, comunque, la scrittura privata, di cui agli artt. 1988 e 2702 cod. civ., alle quali sarebbe riconducibile la certificazione in esame e che esimono il beneficiario dall’onere di pr ovare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Con il quarto motivo di ricorso si censura la decisione d’appello, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1373, 1387 e ss. e 1398 cod. civ. e dei generali principi in tema di recesso dai contratti.
Si afferma l’illegittimità del recesso esercitato da RAGIONE_SOCIALE in data 12.10.2015 sotto un duplice profilo: anzitutto, perchØ avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto un accordo aziendale a tempo determinato (e non un accordo ‘senza predeterminazione di un
termine di efficacia’) in quanto l’agevolazione in parola era concessa per la durata RAGIONE_SOCIALEa vita di ciascuno dei dipendenti in pensione ed aveva quindi un termine certo nell’ an anche se incerto nel quando. Inoltre, per essere stata la disdetta comunicata solo alle organizzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di categoria, non rappresentative dei lavoratori pensionati, risultando la stessa inefficace nei confronti di questi ultimi. Si deduce, in particolare, la v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1373 cod. civ. sulla efficacia del recesso e degli artt. 1387 e 1388 cod. civ. sul difetto di rappresentanza.
14. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
15. Si premette che il ricorso introduttivo di primo grado Ł stato depositato il 22.7.2016, prima che fossero emesse le prime sRAGIONE_SOCIALEnze dei giudici di merito e che, comunque, dovesse riconoscersi la novità RAGIONE_SOCIALEa questione ai fini RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali per la mancanza all’epoca di precedenti di legittimità.
I primi quattro motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamRAGIONE_SOCIALE per connessione, sono infondati.
Dalla ricostruzione effettuata dalla Corte distrettuale, non specificamRAGIONE_SOCIALE contrastata dagli odierni ricorrenti, emerge che da un punto di vista storico l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico RAGIONE_SOCIALEa energia erogata dal proprio datore di lavoro.
La misura in oggetto fu strettamRAGIONE_SOCIALE collegata all’uso familiare RAGIONE_SOCIALE‘abitazione principale del dipendRAGIONE_SOCIALE tanto che in presenza di piø dipendenti RAGIONE_SOCIALE, componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi degli ex dipendenti.
19. La previsione di tale beneficio fu mantenuta nei diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo fino al contratto collettivo del 1996 che escluse tale misura per i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 1996. Il successivo contratto collettivo 2001 abolì l’istituto stabilendo la necessità di una rinegoziazione RAGIONE_SOCIALEa complessiva disciplina aziendale in vigore. In tale contesto si colloca la stipula RAGIONE_SOCIALE‘accordo aziendale di cui al verbale del 19 aprile 2002 (cd. accordo di armonizzazione) con il quale le parti convenivano che per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996 restavano confermate le disposizioni di cui all’art. 33 del c.c.l. 21.2.1989 in materia di energia elettrica.
20. Con il contratto collettivo elettrici RAGIONE_SOCIALE‘anno 2006 RAGIONE_SOCIALE e le organizzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assunsero formale impegno alla definizione a livello aziendale RAGIONE_SOCIALEa questione relativa al riesame RAGIONE_SOCIALEa materia RAGIONE_SOCIALEe agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie ed in attuazione di tale impegno venne avviato un processo negoziale confluito nella sottoscrizione, nel maggio 2011, di alcuni autonomi accordi programmatici, dedicati
alle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie ed alla contestuale attuazione di misure di sostegno del sistema RAGIONE_SOCIALEa previdenza complementare, misure modulate in maniera differenziata per fasce di dipendenti distinte in relazione all’epoca di assunzio ne; tale processo fu portato a conclusione con l’accordo in data 1° dicembre 2011 tra RAGIONE_SOCIALE e le parti RAGIONE_SOCIALE e prevedeva, per quel che qui rileva, la sostituzione, a decorrere dal 1° febbraio 2012, RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEe agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie con misure di sostegno al sistema RAGIONE_SOCIALEa previdenza complementare in azienda.
Tali accordi furono sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE firmatarie del contratto collettivo elettrici.
In data 12 ottobre 2015 RAGIONE_SOCIALE comunicò alle RAGIONE_SOCIALE Nazionali RAGIONE_SOCIALEe OrganizzRAGIONE_SOCIALE Sindacali formale recesso dalla regolamentazione collettiva sulle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 anche per gli ex dipendenti ed i loro superstiti. In data 27 novembre 2015, in seguito a confronto tra RAGIONE_SOCIALE e le organizzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fu sottoscritto uno specifico accordo
con il quale veniva previsto che dal 1° gennaio 2016 agli ex dipendenti e superstiti, fruitori del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, era riconosciuta una tantum ed a titolo di liberalità una somma lorda quantificata in base all’età del singolo beneficiario la cui erogazione fu condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
23. Dalla evoluzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina collettiva in materia di agevolazione tariffaria si evince, quindi, che a partire quanto meno dal contratto collettivo del 1996 si avvertì la necessità di un superamento RAGIONE_SOCIALE‘istituto, ritenuto evidRAGIONE_SOCIALEm RAGIONE_SOCIALE anacronistico in considerazione sia RAGIONE_SOCIALEa mutata natura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE per effetto del d.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992, sia in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico disposto con il d. lgs. n. 79/1999, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica, processo completato il 1° luglio 2007 (d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007).
24. Come evidenziato dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, l’Autorità intervenne con delibera n. 348/2007 sollecitando l’incentivazione del riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996, «al fine di evitare distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domestici e di ridurre il rischio di un uso inefficiRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica e le complicRAGIONE_SOCIALE amministrative in capo al distributore e al venditore».
25. Alla luce di tale complessivo contesto ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa evoluzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina collettiva in tema di agevolazione tariffaria devono essere esaminate le questioni poste dai motivi di ricorso in esame.
26. La prima questione concerne la natura, retributiva ( rectius corrispettiva) o meno, RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria in esame; la relativa verifica, condotta alla luce RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘istituto quale regolato dalle norme collettive (v. paragrafo 4.1.), induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’age volazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore;
il riconoscimento del relativo diritto e RAGIONE_SOCIALEa sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa resa dal singolo dipendRAGIONE_SOCIALE nonchØ dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost., configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamRAGIONE_SOCIALE destinato alla remunerazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa dal dipendRAGIONE_SOCIALE.
27. In senso contrario a tale approdo non sono utilmRAGIONE_SOCIALE invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa natura retributiva RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad
personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva.
28. Non orienta a soluzione opposta a quella qui condivisa la considerazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa lettera del 16 febbraio 1963, inviata dalla RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE, che sembra configurare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria quale contropartita a fronte del contenimento degli incrementi retributivi rivendicati dai lavoratori; ciò sia perchØ tale lettera esprime solo la posizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non è significativa RAGIONE_SOCIALEa comune volontà RAGIONE_SOCIALEe parti collettive nella regolamentazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto, sia per la dirimRAGIONE_SOCIALE considerazione che il documento alla base RAGIONE_SOCIALEe censure articolate non Ł evocato nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non avendo la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE indicato se e dove nell’ambito del giudizio di merito esso era stato prodotto, come era suo onere (Cass. n. 29093 del 2018, Cass. n. 195 del 2016 Cass. n. 16900 del 2015, Cass. n. 26174 del 2014, Cass. 24/10/2014 n. 22607 del 2014, Cass. Sez. Un, n. 7161 del 2010).
Neppure può valere a sorreggere l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa natura retributiva RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come «reddito da lavoro» ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017, Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe specifiche finalità RAGIONE_SOCIALEa legge tributaria per la quale ciò che rileva Ł che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria possano trars i indicRAGIONE_SOCIALE destinate ad incidere sulla configurazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro.
La seconda questione che pongono le censure articolate concerne la configurabilità di un diritto quesito in capo agli odierni ricorrenti, ex pensionati, al mantenimento del beneficio.
A riguardo occorre premettere che secondo l’orientamento del giudice di legittimità «nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono
essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situRAGIONE_SOCIALE che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestRAGIONE_SOCIALE già rese, e non invece in presenza di quelle situRAGIONE_SOCIALE future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestRAGIONE_SOCIALE ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE regolate in caso di successione di contratti collettivi» (Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situRAGIONE_SOCIALE queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo RAGIONE_SOCIALEa piø favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto.
L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamRAGIONE_SOCIALE chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo RAGIONE_SOCIALEe organizzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma operano sul singolo rapporto come fonte esterna di regolamento del rapporto, concorrRAGIONE_SOCIALE con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione RAGIONE_SOCIALEe nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento piø favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale RAGIONE_SOCIALEe parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018, Cass. n. 1298 del 2000, Cass. n. 11466/1997, Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile.
Una volta esclusa la configurabilità del consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento
del beneficio in capo ai lavoratori per effetto RAGIONE_SOCIALEe richiamate pattuizioni collettive, il recesso di RAGIONE_SOCIALE, risulta senz’altro consentito alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perchØ finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre moRAGIONE_SOCIALEata su termini temporali non eccessivamRAGIONE_SOCIALE dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicchØ a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta
del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina piø favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo RAGIONE_SOCIALEe mere aspettative sorte alla stregua RAGIONE_SOCIALEa precedRAGIONE_SOCIALE piø favorevole regolamentazione. (Cass. n. 14961 del 2022, Cass n. 40409 del 2021, Cass. n. 23105 del 2019, Cass. 18548 del 2009).
34. Il quinto motivo di ricorso Ł inammissibile. 35. Con riferimento al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione Ł limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell ‘ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nelle altre ipotesi normativamRAGIONE_SOCIALE previste, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi massimi fissati dalle tabelle vigenti (v. Cass. n.
19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017).
36. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
38. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre
2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16.11.2022