Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1296 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 1296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 13348-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati ex lege in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2022
PU
NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME e COGNOME NOME, che le rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4433/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/01/2021 R.G.N. 2828/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dagli attuali ricorrenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, confermando la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda volta alla declaratoria di illegittimità o inefficacia RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e al ripristino RAGIONE_SOCIALEe stesse o al pagamento di un corrispettivo corrispondente al valore RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni soppresse.
La Corte territoriale ha premesso: che con l’accordo del 19.4.2002 è stata mantenuta l’agevolazione tariffaria per tutti i lavoratori in servizio alla data del 30.6.1996 mentre l’agevolazione è stata abolita per il personale assunto dall’1.7.1996; che tale beneficio era riconosciuto anche a favore di soggetti non dipendenti, come le vedove o i vedovi, o non piø dipendenti, come i lavoratori in pensione; che il beneficio non aveva alcun collegamento con la
prestazione lavorativa dei singoli, come la qualifica, la retribuzione ecc.; che a seguito di formale recesso da parte di RAGIONE_SOCIALE dagli accordi collettivi sulle agevolazioni tariffarie, il beneficio Ł stato eliminato anche per gli originari beneficiari e i loro superstiti a far data dall’1.1.2016; che a seguito de lla citata disdetta Ł stato sottoscritto con le organizzazioni RAGIONE_SOCIALE un accordo con cui si Ł riconosciuto agli ex dipendenti e ai superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.12.2015 una somma una tantum, condizionata alla sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un verbale di conciliazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2113 cod. civ.
La Corte di merito ha ritenuto: che il recesso di RAGIONE_SOCIALE dall’accordo aziendale del 19.4.2002, con cui era stata convenuta la conferma RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in quanto l’accordo aziendale aveva una durata indeterminata; che tale recesso era stato comunicato, oltre che alle OO.SS., anche agli appellanti con nota del 12.10.205; che non fossero configurabili diritti quesiti poichØ il beneficio
in questione non costituiva corrispettivo di prestazioni lavorative già rese ma trovava fondamento unicamente nell’accordo aziendale; che non risultassero violati i principi di correttezza e buona fede atteso che la revoca RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria era avvenuta in un contesto socioeconomico del tutto diverso da quello esistente all’epoca RAGIONE_SOCIALEa stipula dei relativi accordi e con un preavviso congruo; che gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponessero per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte di RAGIONE_SOCIALE; che la somma una tantum non costituiva il corrispettivo del venir meno RAGIONE_SOCIALEo sconto tariffario bensì una mera liberalità, come tale non utilmente censurabile quanto a congruità RAGIONE_SOCIALE‘importo.
4. Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con un unico controricorso.
Il Procuratore AVV_NOTAIO e le società controricorrenti hanno depositato memoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2099 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., nonché violazione degli accordi collettivi RAGIONE_SOCIALE di lavoro per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘11.4.1963 , del 26.3.1966, del 18.7.1968, del 29.5.1973, RAGIONE_SOCIALE‘1.7.1979 e del 21.2.1989.
Si afferma che dalla disciplina contrattuale collettiva si evince come la stessa RAGIONE_SOCIALE avesse riconosciuto valore retributivo a tutti gli effetti allo sconto praticato in bolletta, legandolo alla effettiva prestazione dei dipendenti e alla risoluzione del rapporto degli ex dipendenti; che era stata la stessa società a concedere volontariamente, siglando un apposito accordo, una sorte di retribuzione differita, ex art. 2099, comma 3 cod. civ., sub specie di sconto in bolletta, in luogo RAGIONE_SOCIALE‘aumento salariale che i dipendenti, attuali ricorrenti, avevano diritto di
percepire. Si assume che la natura retributiva RAGIONE_SOCIALEa riduzione tariffaria fosse desumibile dal rilievo che la stessa aveva ai fini fiscali, previdenziali e pensionistici.
Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del principio generale di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonchØ del principio di stabilità dei rapporti contrattuali.
Si censura la sentenza d’appello per avere escluso che l’agevolazione tariffaria costituisse un diritto già entrato nel patrimonio dei lavoratori quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, diritto che trova la sua fonte nella contrattazione collettiva susseguitasi dal 1963. Si afferma che tale diritto, quale elemento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione trasfuso nella pensione, sia entrato a far parte dei diritti quesiti del pensionato e sia insuscettibile di modifiche unilaterali, da parte del datore di lavoro oppure da parte RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, non condivise dagli ex dipendenti. Si afferma l’illegittimità del recesso
ad nutum esercitato da RAGIONE_SOCIALE rispetto ad un accordo aziendale da considerare a tempo determinato in quanto l’agevolazione in parola era concessa per la durata RAGIONE_SOCIALEa vita di ciascuno dei dipendenti in pensione.
10. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza impugnata, ai sen si RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di rappresentanza e legittimazione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni RAGIONE_SOCIALE.
11. Si argomenta l’inefficacia del recesso da parte di RAGIONE_SOCIALE in quanto la nota del 12.10.2015 era precipuamente indirizzata alle organizzazioni RAGIONE_SOCIALE a cui gli attuali ricorrenti non aderivano; si assume, comunque, che le OO.SS. non avessero alcun potere di dismettere diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi.
12. Con il quarto motivo di ricorso si censura la decisione d’appello, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 112 cod. proc. civ.;
omessa pronuncia sull’incongruenza RAGIONE_SOCIALE‘offerta una tantum in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; violazione del principio di parità di trattamento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Si cens ura la sentenza d’appello per avere giudicato superflua la questione RAGIONE_SOCIALEa inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa somma una tantum prevista dall’accordo del 27.11.2015 a fronte RAGIONE_SOCIALEa eliminazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni tariffarie e si denuncia la disparità tra il trattamento riservato ai dipendenti in pensione e quello concesso, in base all’accordo del 17.5.2011, ai lavoratori ancora in servizio.
I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente per connessione, sono infondati.
Dalla ricostruzione effettuata dalla Corte distrettuale, non specificamente contrastata dagli odierni ricorrenti, emerge che da un punto di vista storico l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie
dei dipendenti che si servivano per uso domestico RAGIONE_SOCIALEa energia erogata dal proprio datore di lavoro.
16. La misura in oggetto fu strettamente collegata all’uso familiare RAGIONE_SOCIALE‘abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di piø dipendenti RAGIONE_SOCIALE, componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi degli ex dipendenti.
17. La previsione di tale beneficio fu mantenuta nei diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo fino al contratto collettivo del 1996 che escluse tale misura per i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 1996. Il successivo contratto collettivo 2001 abolì l’istituto stabilendo la necessità di una rinegoziazione RAGIONE_SOCIALEa complessiva disciplina aziendale in vigore. In tale contesto si colloca la stipula RAGIONE_SOCIALE‘accordo aziendale di cui al verbale del 19 aprile 2002 (cd. accordo di armonizzazione) con il quale le parti convenivano che per i lavoratori in servizio alla
data del 30 giugno 1996 restavano confermate le disposizioni di cui all’art. 33 del c.c.l. 21.2.1989 in materia di energia elettrica.
18. Con il contratto collettivo elettrici RAGIONE_SOCIALE‘anno 2006 RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni RAGIONE_SOCIALE assunsero formale impegno alla definizione a livello aziendale RAGIONE_SOCIALEa questione relativa al riesame RAGIONE_SOCIALEa materia RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni tariffarie ed in attuazione di tale impegno venne avviato un processo negoziale confluito nella sottoscrizione, nel maggio 2011, di alcuni autonomi accordi programmatici, dedicati alle agevolazioni tariffarie ed alla contestuale attuazione di misure di sostegno del sistema RAGIONE_SOCIALEa previdenza complementare, misure modulate in maniera differenziata per fasce di dipendenti distinte in relazione all’epoca di assunzione; tale processo fu portato a conc lusione con l’accordo in data 1° dicembre 2011 tra RAGIONE_SOCIALE e le parti RAGIONE_SOCIALE e prevedeva, per quel che qui rileva, la sostituzione, a decorrere dal 1° febbraio 2012, RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni tariffarie con misure di sostegno al sistema RAGIONE_SOCIALEa previdenza complementare in azienda.
Tali accordi furono sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni RAGIONE_SOCIALE firmatarie del contratto collettivo elettrici.
In data 12 ottobre 2015 RAGIONE_SOCIALE comunicò alle RAGIONE_SOCIALE Nazionali RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE Sindacali formale recesso dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 anche per gli ex dipendenti ed i loro superstiti. In data 27 novembre 2015, in seguito a confronto tra RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni RAGIONE_SOCIALE, fu sottoscritto uno specifico accordo con il quale veniva previsto che dal 1° gennaio 2016 agli ex dipendenti e superstiti, fruitori del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, era riconosciuta una tantum ed a titolo di liberalità una somma lorda quantificata in base all’età del singolo beneficiario la cui erogazione fu condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
Dalla evoluzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina collettiva in materia di agevolazione tariffaria si evince, quindi, che a partire quanto meno dal contratto collettivo del 1996 si avvertì la necessità di un
superamento RAGIONE_SOCIALE‘istituto, ritenuto evidentemente anacronistico in considerazione sia RAGIONE_SOCIALEa mutata natura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, da ente p ubblico economico a società per azioni per effetto del d.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992, sia in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico disposto con il d. lgs. n. 79/1999, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica, processo completato il 1° luglio 2007 (d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007).
Alla luce di tale complessivo contesto ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa evoluzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina collettiva in tema di agevolazione tariffaria devono essere esaminate le questioni poste dai motivi di ricorso in esame.
La prima questione concerne la natura, retributiva ( rectius corrispettiva) o meno, RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria in esame; la relativa verifica, condotta alla luce RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘istituto quale regolato dalle norme collettive (v. paragrafo 4.1.), induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione
tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo diritto e RAGIONE_SOCIALEa sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonchØ dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost., configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa dal dipendente.
24. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa natura retributiva RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto
rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva.
25. Non orienta a soluzione opposta a quella qui condivisa la considerazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa lettera del 16 febbraio 1963, inviata dalla RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE, che sembra configurare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria quale contropartita a fronte del contenimento degli incrementi retributivi rivendicati dai lavoratori; ciò sia perchØ tale lettera esprime solo la posizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non è significativa RAGIONE_SOCIALEa comune volontà RAGIONE_SOCIALEe parti collettive nella regolamentazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto, sia per la dirimente considerazione che il documento alla base RAGIONE_SOCIALEe censure articolate non Ł evocato nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non avendo la parte ricorrente indicato se e dove nell’ambito del giudizio di merito esso era stato prodotto, come era suo onere (Cass. n. 29093 del 2018, Cass. n. 195 del 2016 Cass. n. 16900 del 2015, Cass. n. 26174 del 2014,
Cass. 24/10/2014 n. 22607 del 2014, Cass. Sez. Un, n. 7161 del 2010).
Neppure può valere a sorreggere l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa natura retributiva RAGIONE_SOCIALE‘ agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come «reddito da lavoro» ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017, Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe specifiche finalità RAGIONE_SOCIALEa legge tributaria per la quale ciò che rileva Ł che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro.
La seconda questione che pongono le censure articolate concerne la configurabilità di un diritto quesito in capo agli odierni ricorrenti, ex pensionati, al mantenimento del beneficio.
A riguardo occorre premettere che secondo l’orientamento del giudice di legittimità
«nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi» (Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento
nel tempo RAGIONE_SOCIALEa piø favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto.
29. L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni RAGIONE_SOCIALE, ma operano sul singolo rapporto come fonte esterna di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione RAGIONE_SOCIALEe nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento piø favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale RAGIONE_SOCIALEe parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018, Cass. n. 1298 del 2000, Cass. n. 11466/1997, Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile.
30. Una volta esclusa la configurabilità del consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto RAGIONE_SOCIALEe richiamate pattuizioni collettive, il recesso di RAGIONE_SOCIALE, risulta senz’altro consentito alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perchØ finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre moRAGIONE_SOCIALEata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicchØ a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione
del contratto la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina piø favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo RAGIONE_SOCIALEe mere aspettative sorte alla stregua RAGIONE_SOCIALEa precedente piø favorevole regolamentazione. (Cass. n. 14961 del 2022, Cass n. 40409 del 2021, Cass. n. 23105 del 2019, Cass. 18548 del 2009).
31. Parimenti infondata Ł la censura di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., oggetto del quarto motivo di ricorso, poichØ i giudici di appello hanno espressamente affrontato la questione relativa alla somma una tantum , dichiarandola assorbita in ragione RAGIONE_SOCIALEa accertata legittimità RAGIONE_SOCIALEa disdetta unilaterale da parte RAGIONE_SOCIALEe società che, facendo venir meno il diritto al beneficio, ha reso ‘superflua’ e quindi ininfluente ogni questione relativa alla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accordo sindaca le del 2015 e alla congruità RAGIONE_SOCIALEa somma una tantum , costituente una ‘liberalità non dovuta’. Le residue
critiche, formulate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c., sono inammissibili in quanto non rispettano i requisiti richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALEa denuncia del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo (su cui v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014) e la denuncia del vizio di violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) risulta priva di specificità, non essendo neppure indicata la fonte normativa che si assume violata.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma all’udienza del 16.11.2022